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Sentenza Cassazione

Questo argomento ha avuto 5 risposte ed è stato letto 2795 volte.

gab1958

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  • Sentenza Cassazione
  • (12/03/2015 21:47)

Cassazione: in caso di inidoneità alla mansione è necessario un duplice controllo

(Il Sole 24 Ore, 11 marzo 2015, pag. 41)

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4757 del 10 marzo 2015, ha stabilito che il licenziamento per inidoneità sopravvenuta del lavoratore allo svolgimento delle mansioni è illegittimo se, da un lato, lo stesso è giustificato dal solo accertamento compiuto dal medico competente e non anche da quello della commissione sanitaria territorialmente competente e, dall’altro, il datore di lavoro non ha provato l’impossibilità di adibire il dipendente ad altre mansioni all’interno dell’azienda.

Che ne pensate?
La ricollocazione, se possibile, e' prevista per legge. Ma questa doppia inidoneita' da dove salta fuori?

Guido

gdigiacomo

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  • Re: Sentenza Cassazione
  • (13/03/2015 10:16)

il rapporto di lavoro è un contratto dove una delle due parti (DdL) dà una retribuzione in cambio di una prestazione lavorativa; l'erogazione della prestazione lavorativa dipende, anche, dal possesso dei requisiti psico-fisici (= capacità lavorativa) e il venir meno di questi requisiti è motivo di annullamento del contratto e quindi di licenziamento. Proprio per questo la normativa italiana affida il compito di valutare la capacità lavorativa a soggetti terzi (commissione ex art.5 L.300 per il privato e Commissione Medica di Verifica per il pubblico)e non al MC (in nessuna parte del 81 si parla di questo ma solo di valutazione dello stato di salute rispetto ai rischi specifici).
Per questi motivi io credo che sia sbagliato che il MC nel suo giudizio di idoneità valuti anche la capacità lavorativa, soprattutto ora che con il job act s potrà licenziare chiunque pagando un indennizzo.
questo era anche il senso del mio intervento nell'altro post "episodio di sincope"

AlfonsoCristaudo

AlfonsoCristaudo
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  • Re: Sentenza Cassazione
  • (13/03/2015 13:04)

Occorre leggere la sentenza, comunque da quello che si capisce la motivazione addotta dalla Cassazione è che il lavoratore potrebbe presentare ricorso all’organo di vigilanza territorialmente competente, entro 30 giorni, contro la valutazione operata dal medico competente per cui il giudizio di non idoneità espresso (e sulla base del quale è stata effettuato il licenziamento)non può definirsi definitivo, (oltre alla non comprovata impossibilità di ricollocare il lavoratore in altre mansioni compatibili).

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Il dubbio non è piacevole, ma la certezza è ridicola. Solo gli imbecilli sono sicuri di ciò che dicono. (Voltaire)

gdigiacomo

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  • Re: Sentenza Cassazione
  • (13/03/2015 13:55)

la sentenza è consultabile qui:
http://www.teleconsul.it/leggiArt...&tip=ul&doc=SE309536.DOC&DocHits=
tra l'altro vi si dice:
"...il licenziamento - disposto per inidoneità del
lavoratore allo svolgimento delle mansioni per le sue sopravvenute condizioni di salute- era illegittimo perché, da un lato, disposto dopo la visita del medico competente e prima che la commissione sanitaria si fosse pronunciata e, dall'altro lato, per l’idoneità del lavoratore a svolgere altre mansioni compatibili, come accertato poi dalla ommissione medica..."
la mia comunque voleva essere una riflessione di carattere generale, dato che nulla si sa su quale giudizio sia stato emesso nel caso specifico dal MC

giancarlo

giancarlo
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  • Re: Sentenza Cassazione
  • (13/03/2015 17:41)

Da una prima lettura sembra che non aggiunga altro a quanto previsto dall ' art 41 e 42 del 81,la novità' mi sembra che sia che l ' intervento del l'organo di vigilanza diventi di prassi,vincolante e non come ora solo se richiesto dal lavoratore o dal dl.

milvio.piras

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  • Re: Sentenza Cassazione
  • (14/03/2015 22:07)

a proposito, non mancate di leggere l'articolo del mese: Rischio elettivo nelle malattie professionali ...

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