se cercate nella storia della regione toscana troverete che fu fatta una delibera di convenzionare i medici del lavoro a circa 12 mila lire l'ora come libero-professionisti, non so quanti accettarono (io no).Ma credo che pressoché nessuno accettò. Se una nuova convenzione dovesse venir fuori a cifre irrisorie ( come al tempo della lira ) con l'obbligo per le aziende di servirsi di liste chiuse sarebbe la fine del MC. Io penso che il MC debba essere uguale per trattamento alle altre categorie di medici con anche differenziazioni per ruolo e anzianità , allora potrebbe esistere una convenzione ASL e l'indipendenza dal...chi volete enti e persone. Ritengo però che un LP che agisce con scienza e coscienza e con etica e professionalità non abbia bisogno di pastoie da nessuno e penso che sia in grado anche di dire: io sono il MC la legge dice questo , accetto l'incarico solo dopo aver visionato i documenti, espresso il mio parere etc., io non firmo nomine di accettazione come MC se prima non ho valutato queste cose. Ovviamente anche io come tutti faccio i miei errori.
ecco Elicri, convengo con te;
libera scelta del rapporto fiduciario tra medici e datore di lavoro
tariffe commisurate alla complessità (e non standard)
non trasformare i medici in poliziotti (passibili di corruttele varie)
non trasformare i medici in uno strumento che possa far risparmiare l'azienda (ridurre i rischi, o minimizzarli, non dichiarare le mp etc etc)
è inutile che ci giriamo attorno, qualsiasi altra ipotesi sarà sempre e comunque manipolata,
resto dell'idea che sia la Professionalità il punto debole e l'Etica (la medicina del lavoro è rappresentativa della sciatteria del mondo di oggi, ho volutamente generalizzato)
Problema: mi si dice che i “consulenti” esterni del datore di lavoro (ad esclusione del medico competente, ovviamente) non possono essere sanzionati perché non sono inquadrabili come dirigenti o preposti, né come progettisti o fornitori, mancando i requisiti di cui all’art. 16, in particolare l’autonomia di spesa; resta escluso anche il riferimento all’art. 26.
A mio avviso, comunque, si potrebbe fare riferimento all’art. 640 del codice penale (truffa), applicabile, tuttavia, solo a querela della persona fregata. La quale, praticamente sempre, si guarda bene dall’attivarsi in tal senso, anche perché spesso l’autore dell’imbroglio è indicato dalla stessa associazione datoriale che gli sbriga altre pratiche, o ne è persino un dipendente.
Se probabilmente è vero, o quantomeno assai verosimile, che alla stragrande maggioranza dei nostri parlamentari la figura, il ruolo ed il significato del medico competente restino affatto ignoti, tale mancata conoscenza non si può affatto attribuire a quei politici che a suo tempo scrissero l’81: costoro sapevano benissimo chi era il medico competente, e soprattutto avevano chiarissima in mente la situazione in cui volevano metterlo, tant’è vero che essa è stata da loro strenuamente difesa fino ad oggi, ed infatti ogni ipotesi di modifica, avanzata con più o meno strepito, è finora miseramente fallita.
In altre parole, le cose restano così perché chi le ha volute così vuole che restino così: un medico competente in balia di strepitose sanzioni, recettore universale di responsabilità, collettore coatto di dati burocratici per il SSN: è questo il “ruolo”, è questa la “centralità” che molti sembrano ritenere raggiunti con l’attuale 81 ?
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