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Cancellazione medici competenti

Questo argomento ha avuto 308 risposte ed è stato letto 13623 volte.

carlpam

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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (19/04/2015 10:58)

Concordo con Ramses e si può avere opinioni discordanti ma trovarsi poi a difendere una professionalità spesso misconosciuta ma soprattutto affondata in fiumi di disposizioni (confluite nell'81. Cito solo per brevità alcuni aspetti problematici di carattere più generale

Alcune norme hanno un senso nella grande produzione industriale (che però spesso le usa interpretandole secondo il proprio interesse) nelle PMI si svuotano di significato reale ed adeguarsi diventa incomprensibile ai più.

La formazione universitaria e la storia recente della Medicina del Lavoro disciplina originariamente di area medica ora di area preventiva ha mantenuto il pregiudizio del MC che fa (solo) le visite, e all'ambiente di lavoro si dà una rapida occhiata .

E' problematico è il rapporto con l'Igiene (vecchia e stantìa ancorata a criteri ottocenteschi e incapace di rinnovarsi difendendo una PROFESSIONALITÀ MEDICA E SCIENTIFICA che negli anni 80 si stava formando (perso l'Ambiente col referendum per gli "arpa politicamente colonizzati" e l'Igiene dell'Alimentazione umana (passata ai veterinari (siamo bestie?)

Tibo scrive(sintesi) : La categoria dei MC è stata distrutta nel tempo e non ha saputo, a partire dal lontano 1991 (Dlgs 277) , difendere un minimo i propri interessi ed aggiugo la propria professionalità e dignità, abbiamo lasciato che fiumane di ingegneri, architetti, geometri, laureati in scienze politiche ed ignoranti di società ogni tipo (SdS) ci dicessero quali erano i rischi sui quali dovevamo applicare la "sorveglianza".

I Servizi di Igiene (oggi Dipartimenti di Prevenzione) che ERANO dedicati alla Prevenzione con centralità medica e scientifica assieme ai Laboratori di Igiene e Profilassi (poi Arpa) e con le funzioni dell'Ispettorato del lavoro) sono stati variamente modificati e denominati trasformandoli il OdV e in buona sostanza in ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA.È cambiato tutto per non cambiare nulla e impedire uno sviluppo che tenga conto della salute oltre che della dignità e centralità del lavoro

Le società/associazioni “rappresentative” avrebbero potuto reagire ma molti colleghi oltre che a lamentarsi, anche su questo blog. spesso non hanno poi, mosso un dito come dice Ramses

Quindi, ritornando al nostro orticello, quale che sia la posizione che ognuno ritiene valida, i problemi avrebbero potuto essere affrontati genericamente "meglio"con un maggior impegno senza i risolini o i sospiri di troppi colleghi. Le assurdità giuridiche dell'81 sono in numero scandaloso. E l'interpretabilità le rende ancora più pericolose. Meglio tardi che mai.

PS questa aberrazione Ecm (inutile dispendiosa farlocca ) va eliminata per far progredire la cultura scientifica della PREVENZIONE

ramses

ramses
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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (19/04/2015 19:46)

Io spererei che questa scandalosa vicenda dell'elenco ministeriale porti i colleghi a riflettere sull'intero impianto delle norme che regolano la MdL, che (passatemi il paragone forte) a me fanno venire in mente le leggi di Norimberga (di infausta memoria), quando si comincia a dire che per uno specifico gruppo di cittadini le norme di legge sono diverse da quelle per tutti gli altri, che quei cittadini non possono fare certe attività, che ciò che per loro è punitivo per gli altri è premiante (e detto dalla FNOMCeO mi fa un po' inca@@are).
Spero non si dovrà in futuro portare segni distintivi sulla giacchetta, ma intanto siamo soggetti a controlli e sanzioni inimmaginabili per i colleghi di altre branche mediche.
Tutto ciò è avvenuto sotto gli occhi di tutti, sopratutto di tutti i mc, ma solo qualche scalmanato ha protestato (intendendo con ciò almeno il tentativo di opporsi), mentre molti hanno cercato solo il modo per adeguarsi a cose che ritenevano assurde o comunque illegittime.
Tornando all'esempio forzato di prima (ma historia magistra vitae) c'era e c'è chi chiede pietà al Potere e chi interpreta le norme sempre e solo a nostro danno, non considerandole quando e come potrebbero essere una difesa del mc; un'applicazione a singhiozzo che solo pochi hanno contestato (parlo con cognizione, essendo stato presente a diversi incontri presso il Ministero, l'INAIL ecc..). Ossia, come fecero i "rappresentanti" di quelle comunità che appunto avevano un distintivo obbligatorio sulla giacchetta.
Con atteggiamento di profondo rispetto per quei poveri discriminati, e chiedendo scusa per il paragone, la differenza è che nessuno ci metterà su un vagone merci, ma eticamente ci sono dei parallelismi.
Con la differenza che almeno le leggi di Norimberga erano chiare e inequivocabili nella loro follia.

Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)

Mediconosherpa

Mediconosherpa
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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (19/04/2015 22:13)

Le disposizioni contenute nel D.Lgs 81 relative agli obblighi ECM dei medici competenti sono state largamente discusse e sviscerate in questa discussione e altrove; la situazione denota un' evidente "asimmetria" tra le varie categorie mediche, non solo per gli ECM, ma anche per altro (nessun' altra categoria medica ha una cartella clinica imposta per legge, nè è obbligata sotto minaccia di sanzioni a consegnare la cartella clinica, etc. etc.), e probabilmente chi ha disegnato tale condizione ha inteso affermare una "centralità" della figura, ma la situazione concreta che ne è derivata motiva ragionevoli dubbi di conformità alla Costituzione ed ai Codici, e si manifesta talmente afflittiva ed accanitamente penalizzante per il medico competente da far ritenere che lo scopo, se mai si possa ritenere raggiunto, lo sia stato senz'altro assai maldestramente.

Eppure lo scopo di marcare una netta "specificità" per il medico competente è stato peraltro insistentemente dichiarato e confermato anche dai Giudici della Cassazione, che hanno affermato che «il legislatore, richiedendo che la figura del medico competente sia individuato sulla base di specifici parametri e nel richiedere contestualmente anche una comprovata esperienza professionale del medico designato, ha inteso evidentemente individuare la figura del medico di qualificata professionalità, in grado di diventare collaboratore del datore di lavoro e del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale» (Cass. penale, sezione terza, 2 luglio 2008 n. 26539).

Come tutti, mi sono chiesto quali conseguenze derivino dalla cancellazione dall'elenco ministeriale, e una modesta ricerca mi ha portato a ritenerle assai preoccupanti:
l'art. 348 del Codice Penale dice: "Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro";
l'art. 2229 del Codice Civile dice: "La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente";
la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 42790/07) ha stabilito che "ai fini della configurabilità del reato di abusivo esercizio di una professione, non è necessario il compimento di una serie di atti ma è sufficiente il compimento di un'unica e isolata prestazione riservata ad una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione (omissis)"
"La condotta esecutiva del delitto di cui all'art. 348 c.p. – prosegue la Corte – consiste nel compimento di atti di esercizio di una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato, senza aver conseguito tale abilitazione (omissis); sicché, la consapevole mancanza di titolo abilitativi all'esercizio di tale professione, integra dolo generico richiesto per la sussistenza del reato"; e inoltre " l'art. 348 c.p. ha natura di norma penale in bianco che presuppone l'esistenza di altre disposizioni di legge che stabiliscano le condizioni oggettive e soggettive in difetto delle quali non è consentito l'esercizio di determinate professioni".

Quindi, se non ho mal interpretato, quale che sia il giudizio che si possa dare sul contenuto dell'obbligazione contenuta nell'art. 38 comma 3 e 4 (e personalmente condivido tutti i dubbi, le perplessità e le critiche espresse) mi pare innegabile che la cancellazione dall'elenco Ministeriale renda ragionevole almeno dubitare che impedisca l'esercizio dell'attività di medico competente.

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FRANCO CANGIANI

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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (19/04/2015 23:34)

ECCO QUA GLI ECM DELLA MEDICINA DEL LAVORO.... QUESTI CI ACCRESCONO PROFESSIONALMENTE....PERCHE' SONO VARIEGATI E DI GRANDE SPESSORE CLINICO...

Salute e Sicurezza: Delega di Funzioni e Responsabilità dei Dirigenti
Project Management per la Salute e Sicurezza sul Lavoro 450 Euro + IVA

1 FAD [35 ECM] + 3 Mini FAD [5 ECM * 3] €200: Analisi, prevenzione e gestione del rischio in ambito sanitario: DVR e D.Lgs. 81/2008 ... Analisi, prevenzione e gestione del rischio in ambito sanitario: DVR e D.Lgs. 81/ 2008 ...200euro

32,4 CREDITI ECM - IL MEDICO COMPETENTE E LE PATOLOGIE DI COLONNA E SPALLA - INQUADRAMENTO, ESAME OBIETTIVO, DIAGNOSI, IDONEITA', VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MALATTIE PROFESSIONALI

ecc. ecc.

carlpam

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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (20/04/2015 09:58)

d'accordo quanto scrive mediconosherpa ma il punto è quello della costituzionalità e della ERRATA APPLICAZIONE (che va completamente rovesciata). CoNaMeCo e Nofer la richiamano n vario modo e il riferimento normativo (“ai sensi della”) alla 229/99 previsto nell'art. 38 E' SBAGLIATO se RIFERITO ALLA TOTALITà DEI MEDICI COMPETENTI MA VALE ED è APPLICABILE esplicitamente SOLO ai MC che operano nel SSN.

recita l'Art.16-quater
(Incentivazione della formazione continua)1. La partecipazione alle attività di formazione continua
costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.

Mediconosherpa

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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (20/04/2015 13:28)

Quanto scrive carlpalm mi pare assolutamente condivisibile sotto il profilo della costituzionalità delle disposizioni relative agli ECM per i medici competenti, mentre per quanto riguarda l'art. 16-quater del D.Lgs 229/99 ho qualche dubbio, che ho già accennato: infatti, è bensì vero che la disposizione del 16-quater si applica esplicitamente a coloro che operano "in qualità di dipendente o libero professionista per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private", dunque parrebbe di per sè escludere i medici competenti che non operano in tali condizioni, ma successivamente il D.Lgs 81/08 (di pari rango giuridico e cronologicamente successivo), all'art. 38 comma 3 dice: " Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229", ove è palese che la disposizione, di tipo chiaramente generale ("Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente...") si intenda rivolta alla totalità dei medici competenti, e non già alle sole categorie tabellate all'art. 16-quater del D.Lgs 229/99; tant'è vero che poi nell'elenco Ministeriale previsto al successivo comma 4 sono stati, correttamente, iscritti TUTTI i medici competenti, non solamente coloro che fossero ricompresi nelle categorie previste dall'art. 16-quater.

Tale visione è confermata dall'art. 1 comma 2 del Decreto 4 marzo 2009:
“2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono iscritti tutti i medici che svolgono l'attivita' di medico competente in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”,
dunque chi ha i titoli e i requisiti per fare il medico competente sta nell’elenco, chi non li ha non ci sta o viene cancellato e quindi è almeno dubbio che possa legittimamente continuare ad esercitare l’attività di medico competente.

Per quanto mi rincresca ammetterlo, credo che l'interpretazione "rovesciata" non sia sostenibile.

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SUPERGABRI

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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (20/04/2015 17:05)

Devo rispondere alla predica di Ramses, che mi cita tra i combattenti tardivi rispetto al decreto 81/08.
Il medico competente di truppa - azzeccata definizione di Tcam- sa quello che fa ogni giorno-io da 28 anni-
per il decoro della nostra figura professionale, difendendola dai tanti che la vogliono comprare, manipolare, sottomettere, insomma umiliare o cancellare ... E anche dal collega che sputa veleno quando scrivi sul blog cercando condivisione. Per questo tutti si approfittano di noi: non siamo solidali.

Magari non si notano gli sforzi quotidiani del medico competente di truppa perché egli spesso cammina in punta di piedi, tanto è delicato il suo ruolo, completamente stravolto da quando è uscito il decreto 81/08.
Lascia che a sventolare dall' alto del pennone siano i suoi rappresentanti ed io ho eletto i miei: mi sembra che da tanto tempo essi non dicano a chi di dovere quello che farebbe bene alla nostra figura professionale e perciò ce l' ho con loro. Rilassati, Ramses, non sei (ancora) tra quelli.

Aggiungo il mio pensiero sugli ECM, visto l' oggetto del thread: obbligatorio per TUTTI i medici, noi facciamo da apripista. Visto che ci occupiamo realmente di patologie a 360°, perlomeno per escluderle o annoverarle tra quelle professionali, lascerei perdere quel 70% in medicina del lavoro, che si presta a speculazioni economiche:
l' offerta infatti è limitata e sempre a pagamento.

Mediconosherpa

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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (21/04/2015 05:32)

Domanda retorica (ma non troppo…) e anche un po’ provocatoria: ammettiamo che un collega sia stato cancellato il 1 aprile dall’elenco dei medici competenti e che le PEC inviate per chiedere il ristoro del suo buon diritto a comparirvi siano andate a buon fine diciamo oggi 21 aprile; ebbene, in queste 3 settimane costui avrà certamente fatto tutto quello che ordinariamente è di routine: fare visite, rilasciare certificati di idoneità, compiere sopralluoghi, firmare documenti e quant’altro. La domanda è: ma tutta questa attività che è stata svolta nei fatidici ipotetici 21 giorni di non-iscrizione è legalmente valida o è da ritenersi nulla ?

Non avendo una risposta certa, ne indico due estreme:

a) risposta dell’ottimista: l’attività svolta in quei 21 giorni è legalmente valida perché il professionista ha conseguito validamente laurea, abilitazione alla professione, specializzazione ed è stato a suo tempo iscritto nell’elenco dei medici competenti perchè in possesso dei requisiti richiesti; la cancellazione dall’elenco non può cancellare la validità legale dei titoli pregressi;

b) risposta del pessimista: l’iscrizione nell’elenco costituisce requisito essenziale richiesto dalla Legge per esercitare l’attività di medico competente, e la sua mancanza, comunque motivata, comporta pro tempore la nullità di tutti gli atti compiuti dal professionista, che avrebbe esercitato in modo non conforme alla Legge e dunque abusivo.

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gdigiacomo

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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (21/04/2015 09:28)

io non avrei dubbi per la risposta a)in quanto non sta scritto da nessuna parte che l'iscrizione nell'elenco sia requisito essenziale per svolgere il ruolo di MC, mentre lo è avere i requisiti;
se il MC ha i requisiti (ECM compresa) e per un qualsiasi morivi non compare o non è comparso per un periodo nell'elenco, non vedo come questo possa essere prupposto per la nullità di quello che fa o ha fatto

gdigiacomo

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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (21/04/2015 09:29)

scusate qualche errore di battitura:

se il MC ha i requisiti (ECM compresa) e per un qualsiasi motivoi non compare o non è comparso per un periodo nell'elenco, non vedo come questo possa essere presupposto per la nullità di quello che fa o ha fatto

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