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Cancellazione medici competenti

Questo argomento ha avuto 308 risposte ed è stato letto 13623 volte.

guido_rossi

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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (28/04/2015 09:51)

Dr.GabrieleScovazzi il 28/04/2015 01:50 ha scritto:
Buongiorno, facendo riferimento al tema in discussione e in merito a quanto previsto dalla normativa vigente ritengo personalmente che:

sia giusto che chi non è riuscito a dimostrare di aver conseguito crediti ECM sufficienti sia rimosso dall'elenco nazionale

sarebbe giusto che tutte le specializzazioni in medicina fossero soggette a tale provvedimento con quanto ne consegue

sarebbe giusto che gli ordini provinciali provvedessero ad organizzare più corsi ECM riconosciuti come specialistici, gratuiti o con poca spesa anche nei fine settimana/FAD per favorire il conseguimento di tale formazione per i propri iscritti

sarebbe giusto e auspicabile che iniziative di ricerca, approfondimento e conferenziale (certificate) sulla materia siamo a titolo di incentivo ancor più tradotte in crediti ECM

sia giusto che tale provvedimento, pur non avendo eventuali ripercussioni pratiche, provochi se non altro un danno d'immagine nei confronti degli inadempienti

sia ingiusto nei confronti di chi, sottoscritto incluso, si è adoperato per conseguire i crediti specialistici investendo tempo e denaro riscontrare che con una "class action" di rimedio vengano forniti mezzi di riparo a poco prezzo per chi ha disatteso un obbligo, seppur ingiusto, normato e noto da anni.

Mi chiedo, allora, perché non estendere tale rimedio al disattendere il pagamento della quota dei rispettivi ordini, delle associazioni sindacali, ENPAM e così via...
Se c'è sempre una scappatoia all'italiana qual'è il senso normare qualcosa in questo paese?

Guardando al concreto con una class action si vanifica l'impegno di chi si è attenuto alle regole.
Sarebbe stato più onorevole e rispettoso da parte degli enti preposti muovere obiezione compatta per la modifica di tali norme prima del provvedimento lecito in atto.

Ribadisco che quanto scritto è personale opinione e non viene fatto riferimento a nessuno in particolare nella presente discussione.


Buon lavoro.

E poi ci chiediamo perche'?

Dott.Mauro

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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (28/04/2015 10:14)

LETTERA APERTA AL MINISTERO DELLA SALUTE E AI COLLEGHI MEDICI COMPETENTI ITALIANI
OGGETTO: CANCELLAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELLA SALUTE DI CIRCA 5.600 MEDICI DALL’ELENCO NAZIONALE DEI MEDICI COMPETENTI – VERIFICA LEGALE E COMMENTI.


Vengo alla conoscenza in data 17/04/2015, leggendo il comunicato A.Pro.Me.L. SIMLII pubblicato in data 08 aprile 2015 sul sito https://www.medicocompetente.it, (a cui faccio riferimento per la presente) del fatto che il Ministero della Salute ha pubblicato il nuovo “Elenco Nazionale dei Medici Competenti” depennando circa 5.600 medici rispetto all’Elenco originale di oltre 10.000 medici iscritti, quindi depennando più del 50% dei medici di medicina del lavoro italiani ivi iscritti.
Di fronte a questo dato statisticamente così rilevante, qualsiasi mente razionale, se interessata all’argomento, deve porsi delle domande e cercare delle risposte.
Così, secondo il documento dell’ A.Pro.Me.L. SIMLII “… tale decurtazione dei medici presenti è conseguenza della mancata autocertificazione del completamento del triennio formativo 2011-2013 con successiva proroga … nel corso di tutto l’anno 2014”.
L’autore dell’informativa lamenta inoltre che: “tuttavia da più parti è stato immediatamente rilevato che l’elenco così rivisto contiene numerose lacune …”.
Io, personalmente, ho pensato di approfondire il tema in questione da un punto di vista legale. La presente relazione eseguita sottoforma di “lettera aperta” è il risultato di detto approfondimento legale.
Alla luce della mia ricerca trovo che probabilmente il Ministero della Salute ha commesso un errore di interpretazione legale nel compiere questo imponente depennamento.

Difatti la cessazione dell’iscrizione all’elenco è regolata dal Decreto 4 marzo 2009 e avviene solo in due casi:
- art. 2: per comunicazione del medico competente di “variazioni” comportanti la perdita dei requisiti precedentemente autocertificati o per la cessazione dell’attività;
o
- art. 3: da parte del Ministero, che può effettuare con cadenza annuale, anche a campione, la verifica dei requisiti e dei titoli autocertificati.
E’ evidente quindi che la cessazione dell’iscrizione dipende unicamente o per cessazione volontaria da parte del medico del lavoro o per verifica dell’effettiva validità dei requisiti dei titoli autocertificati, qualora non veritieri.
Solo in caso di verifica negativa per autocertificazione non veritiera vi è la cancellazione d’ufficio. Ma nessun articolo di legge impone o permette la cancellazione d’ufficio per mancata formazione ove essa non sia autocertificata.
L’art. 3 difatti parla di verifica dei requisiti e dei titoli autocertificati, non della loro presenza.
E’ evidente che per essere iscritti all’Elenco Nazionale occorre avere già dimostrato di essere in possesso dei titoli presenti all’art. 38 della Legge 81/2008 (Titoli fondamentali). E per quanto riguarda i “titoli accessori” dati dall’autocertificazione di crediti formativi, è vero che all’art. 38 comma 3 della Legge 81/2008 i legislatori dichiarano che “per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 …, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
Però a questo requisito “accessorio” richiesto si obbietta che:
a) la legge di riferimento ivi citata come principio legislativo normativo di riferimento, Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 è intitolata: “Norme per la razionalizzazione per il Servizio Sanitario nazionale a norma dell’art. 1 della legge 30/11/1988 n. 419” e riguarda esclusivamente il Servizio Sanitario Nazionale con i suoi piani triennali nazionali o regionali; le modalità di formazione continua riportate nell’art. 16-bis, 16-ter e 16-quater riguardano esclusivamente il personale dipendente o collaborante con il Servizio Sanitario Nazionale. Questo riferimento legale è completamente fuori luogo nei confronti del medico competente.
Ricordo che il medico del lavoro è libero professionista indipendente da rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale proprio come è stabilito dalla Legge 81/2008 e da tutte le leggi precedenti (277/91 – 626/94) come tutti i medici del lavoro sanno normalmente nella pratica della loro professione.
Il titolare che incarica il medico per svolgere l’attività di accertamento di idoneità ai lavoratori sa o viene informato dallo stesso medico che deve eseguire ciò in regime di libera professione e senza uso del Servizio Sanitario Nazionale.
Quindi non si capisce come il legislatore possa essersi riferito a una legge che non riguarda per definizione l’attività del medico competente e la sua persona.

b) Inoltre l’invito a partecipare al programma di formazione continua esposto al comma 3 dell’art. 38 della Legge 81/2008 non è sanzionato in caso di non partecipazione effettiva, in nessun modo, né con richiamo scritto, né con sanzione pecuniaria, come invece può accadere nel citato decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229, riguardante il personale coinvolto dal Servizio Sanitario Nazionale.
Né in alcun articolo, sia nella Legge 81/2008 sia nel decreto 4 marzo 2009 è scritto che il medico che non partecipa ai corsi di aggiornamento viene depennato dall’Elenco nazionale dei medici competenti.
E’ evidente che stando così le cose la maggior parte dei medici competenti non ha provveduto a quanto richiesto al comma 3 dell’art. 38, Legge 81/2008.

CHIEDO QUINDI CHE IL MINISTERO DELLA SALUTE RIPRISTINI IMMEDIATAMENTE L’ELENCO ORIGINALE COS’Ì COM’ERA COSTITUITO NELLA PRIMA VERSIONE e invito lo stesso Ministero a tenere un comportamento più rispettoso della professionalità dei medici del lavoro italiani, che sicuramente provvedono autonomamente e in piena libertà ad un aggiornamento e formazione professionale continui, pena la perdita di competenza professionale e quindi di concorrenza in un mercato libero come è quello in cui vive il medico competente.
Lamento inoltre da parte del Ministero un comportamento superficiale nei nostri confronti. All’atto dell’iscrizione a detto Elenco vi è stata da parte del Ministero l’assenza di comunicazione di risposta all’interessato, l’assenza di un codice identificativo, l’assenza di qualsiasi comunicazione preventiva o informativa.
Se il Ministero ritiene che la formazione del medico del lavoro deve essere continua e dimostrabile con punteggio ottenuto frequentando i vari corsi prodotti da Enti autorizzati attraverso l’ottenimento di crediti formativi e che questa formazione sia indispensabile per la pratica della professione (affermando quindi una lettura vincolante del comma 3 dell’art. 38 della Legge 81/2008) questi obiettivi devono essere raggiunti con la COLLABORAZIONE nei confronti dei medici italiani e non tenendo un ATTEGGIAMENTO VESSATORIO, come è stato fatto, per altro giudicabile da terzi non legale. Si chiede quindi al Ministero l’esercizio di più FATTI COSTRUTTIVI, con rispetto delle parti e meno BUROCRAZIA VESSATORIA nei nostri confronti.
Personalmente ritengo che la formazione richiesta dal comma 3 dell’art. 38 deve essere vista come FACOLTATIVA e non incidente sulla presenza o meno nell’Elenco dei medici che spetta di diritto a chi ha dimostrato a suo tempo di possedere o che può dimostrare i requisiti professionali (= titoli fondamentali) richiesti da legge.
Al massimo il Ministero può segnalare sull’Elenco per ogni medico il cumulo del punteggio dei crediti formativi (= titoli accessori), autocertificati, ma non può in nessun modo depennare un medico perché non ha prodotto i crediti richiesti.
Ricordo inoltre ai colleghi che il Ministro Sacconi nell’art. 4 del Decreto 04 marzo 2009 ribadisce che “l’iscrizione all’elenco non costituisce di per sé titolo abilitante all’esercizio dell’attività di medico competente”. Di conseguenza restano titoli abilitanti solo quelli già in possesso per ogni medico (laurea + specialità o autorizzazione).
Ci chiediamo a questo punto che senso abbia per noi medici competenti italiani detto Elenco Nazionale così com’è stato concepito, normato, e fin qui gestito.
Grazie per la cortese attenzione fin qui concessa.

Dott. Mauro Sartori

guido_rossi

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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (28/04/2015 11:10)

Quella che precede rappresenta una analisi precisa ed una valutazione corretta della problematica!

lucab

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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (28/04/2015 12:18)

A mio modestissimo parere occorrerebbe trovare un minimo di coesione per una class action molto più ampia, poiché questa questione meramente burocratica dell'elenco nazionale è solo la punta dell'iceberg.
Dovremmo chiedere al ministero parecchie cose, tra cui:
- ECM: non sarebbe più utile per i medici del lavoro seguire una formazione annuale sulla falsariga di quella di RSPP e RLS? Questa formazione potrebbe essere demandata ad associazioni tipo Conameco o Anma o anche ad enti universitari e ASL. Sarebbe anche un'occasione per conoscersi meglio e condividere pareri ed esperienze.
- rivedere l'elenco delle mansioni per l'antitetanica e avere una procedura corretta e scientificamente valida per la gestione di questa vaccinazione
- rivedere i contenuti della cassetta di primo soccorso e lasciare maggiore libertà al medico competente per la sua gestione in base ai rischi dell'azienda (gli uffici buttano regolarmente, causa scadenza, quasi tutto il contenuto)
- abolire l'art. 40 o rivederlo in maniera tale che i dati da fornire abbiano una plausibilità epidemiologica
- emanare un decreto che faciliti le piccole imprese nella gestione della sicurezza contenendone i costi

ecc...

Che ne pensate?

Un saluto a tutti

"Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare l'imbecille, mentre il contrario è del tutto impossibile." W. Allen

ramses

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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (28/04/2015 15:04)

L'analisi di Mauro Sartori mi pare puntuale e documentata, anche se su qualche punto mi lascia un minimo perplesso.
Queste giuste considerazioni le conoscevamo da tempo, o almeno le conosceva chi ha cercato un minimo di informarsi, ma nessuno se ne è dato per inteso, salvo qualcuno accusato di abbaiare alla luna.
Ora su questa cosa ci abbiamo sbattuto il naso, dobbiamo farci i conti. Devo dire che anche se capisco la posizione di chi ha speso tempo e denaro per acquistare i punti Miralanza degli ECM e ora si sente dire che forse poteva farne tranquillamente a meno, ma questo è un modo di dividerci fra MC, e in questo momento è la cosa meno indicata.
Da questa vicenda dovrebbe nascere la coscienza che su questo come su troppi altri aspetti normativi tanti soggetti ci prendono in giro, a tutti i livelli, e anche da parte di FNOMCeO non c'è il dovuto ed auspicabile interesse. Ora si chiede una sanatoria, ma ricordiamoci che comunque il problema rimane e si ripresenterà nel 2016, probabilmente uguale, se non riusciamo a fare in modo che qualcosa cambi.
Nel "qualcosa" ci stanno molti aspetti, alcuni importanti citati in anche questo 3D.
Dipende da noi scegliere se rimanere passivi e, quando cala la scure su qualcuno di noi, essere lieti che abbia colpito altrove (mantenendo per tutti i rischi derivanti da una normativa oscena), o cogliere l'occasione per cercare di cambiare almeno qualcosa, denunciando chi a parole si mette dalla parte dei MC ma nella pratica persegue ben altri interessi, pretendendo l'interessamento delle strutture ordinistiche, e mettendo il legislatore di fronte alle incongruenze e alle contraddizioni contenute nelle norme che ci riguardano, smettendo di delegare sempre e tutto a qualcun altro.
O tornare a chiudersi ognuno nel suo cantuccio, e sperare che la bufera passi ogni volta lasciandoci indenni.
Aspettando quindi anche eventuali ulteriori follie normative

Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)

Mediconosherpa

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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (28/04/2015 16:25)

L’art. 38 comma 3 del D.Lgs 81 obbliga il medico agli ECM “per lo svolgimento delle funzioni di medico competente”, e tale disciplina contrasta con l’art. 3 della Costituzione, che sancisce pari diritti per tutti i cittadini; al di là dell’assurdo logico e soprattutto scientifico dell’obbligare ulteriormente ed esclusivamente il medico competente a seguire almeno il 70 % degli ECM nella disciplina “medicina del lavoro”, invito a riflettere sul fatto che, premesso che sia del tutto pacifica la necessità di aggiornarsi, tutto il problema nasce dalla pretesa di imporre gli ECM come “obbligo”, di cui addirittura qualcuno ipotizza “sanzioni”, e tutto sembra manifestamente indirizzato ad assicurare un sicuro e costante afflusso di richieste ai fornitori di ECM.

Dopo la vicenda della cancellazione dall’elenco da più parti si sente chiedere una “modifica” delle Norme al riguardo, cosa che in molti fa nascere timori alquanto giustificati, visto l’andamento delle cose in Italia; qualcuno dice che, se cambiassero qualcosa, potrebbero estendere all’intero corpo medico l’obbligazione attualmente prevista per i soli medici competenti, con il conseguimento così di un clamoroso AUTOGOL della categoria.

Si sente parlare di “sanatoria”, si evidenzia la scarsa diligenza degli enti ed uffici preposti al computo dei punti ECM, si ipotizza un’eccessiva frettolosità nella cancellazione, perdendo così di vista il punto fondamentale: finchè gli ECM resteranno un “obbligo”, situazioni simili alla recente cancellazione dall’elenco saranno sempre insidiosamente possibili; l’unica “modifica” ragionevole sarebbe semplicemente defiscalizzare, incentivare e rendere libero l’aggiornamento, lasciare che ciascuno decida liberamente come dove e quando aggiornarsi, facendo decadere una volta per tutte ogni ormai anacronistica ipotesi di “obbligatorietà”, ma non credo che questa idea abbia alcuna realistica possibilità di essere raccolta.

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piosuprani

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  • Re: Cancellazione medici competenti Uh quanta fretta!
  • (29/04/2015 20:35)

caro Mauro, credo che hai perfettamente centrato l'argomento, impostandolo come avrei voluto io. Voglio solo aggiungere:
a) il dl 299 a cui fa riferimento l'art. 38 del dl 81/08 altro non è che una legge che modifica e aggiorna un'altro dl del 30/12/1992 n. 502;
b) si riferisce infatti a medici che hanno rapporti con il SSN;
c) ironia del legislatore e di chi ha interpretato con la cancellazione dei medici l'art. 16-quater, questo si intitola: "Incentivazione della formazione continua". Ed è cacciando i medici che si incentiva la formazione continua?
Sinceramente io non credo di aver raggiunto i 150 ECM,
Quello che mi sorprende è la fretta che c'è stata nel divulgare la notizia della cancellazione dei medici competenti. Questo a Ravenna ha scatenato tutte quelle aziende gestite da ragionieri, tecnici della sicurezza, non-medici, non-medicicompetenti vari, che offrono servizi di medicina del lavoro alle aziende, a proporre i loro contratti a prezzi stracciati al posto dei medici cancellati.
Subito si sono anche proposte delle imprese ad offrirti dei corsi via e-mail per avere punteggi integrativi a costi consistenti. Ma chi fa questi corsi? E' un medico che ne sa a pacchi di medicina del lavoro? O è l'impiegata delle ditte per la sicurezza che leggeva delle diapositive ai corsi di pronto soccorso in azienda?

A questo punto, visto il danno che sto subendo, mi chiedo se nel caso in cui tu Mauro avessi ragione per le tue obiezioni, possiamo avviare una class action nei confronti del ministero della salute per avere un risarcimento dei danni che stiamo subendo per l'esclusione da quella lista?
Siamo in tanti e penso che ci costerà anche poco, e sarebbero tanti gli studi di avvocati che vorrebbero prendersi il nostro patrocinio.
E le altrettanto migliaia di aziende che non possono più avere assistenza medica, devono essere sanzionate dalle ASL perchè chi è rimasto in graduatoria non riesce a fare il lavoro anche per loro?
Avanti così, non dobbiamo chiedere clemenza come sta facendo il presidente degli ordini dei medici. Occorre reagire e chiedere la condanna di chi ha sbagliato nell'applicare la legge. Auguri a tutti noi.
dr. Pio Suprani - medico competente sanato con la 277/92 - Ravenna

FedericaB

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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (29/04/2015 22:36)

Assolutamente, Mauro, Suprani e tutti gli altri
occorre organizzarci in una class action. E occorrerebbe anche farci risarcire da quanti in questi giorni hanno speculato.

Copio da un comunicato congiunto CGIL CISL e UIL inviato alle aziende:
"Ci domandiamo ma:
1. i datori di lavoro, ovvero coloro che hanno nominato i Medici Competenti (D.Lgvo 81/08), quale controllo hanno fatto sui titoli che gli stessi Medici Competenti hanno presentato?
2. se un medico competente, che non aveva i titoli per svolgere la funzione, ha redatto un certificato d’idoneità, idoneità parziale (temporanea o definitiva) o inidoneità totale questo documento è valido?
3. Che accade ora?
Invitiamo gli Rls, a verificare se il nominativo del medico competente indicato dalla propria azienda è nell'elenco dei Medici Competenti."

E' assurdo che venga calpestata in questo modo la nostra dignità e la nostra professionalità.

Dott.Mauro

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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (30/04/2015 12:14)

Per Guido Rossi, Ramses, Pio Suprani, Federica B e altri colleghi ringrazio per l'apprezzamento del lavoro da me svolto.
Personalmente spero che il Ministero riconosca di aver sbagliato interpretazione legale, come ho richiesto per iscritto, reintegri tutti i medici italiani in possesso dei titoli fondamentali (laurea, specializzazioni o autorizzazioni regionali).
Credo sia utile fare un'azione di protesta/proposta nei confronti delle associazioni sindacali di categoria (SIMLII per prima) per difendere meglio i nostri diritti nei confronti del Ministero e di tutti gli "sciacalli" compreso CGIL, CISL e Uil, da quanto viene riferito da FedericaB e per trattare e rivedere l'art. 38 del DLgs 81/08 riguardante l'obbligo dell'aggiornamento continuo che così com'è formulato è un bel "pastrocchio" all'italiana.
Io ho lanciato la proposta che venga visto come facoltativo.

Dott. Mauro Sartori

FedericaB

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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (30/04/2015 12:30)

D'accordo con Dr. Mauro.

Copio da ANMA
"Oggi 29 aprile si è svolto presso il Ministero della Salute una riunione tra la Direzione della Prevenzione del Ministero, Associazioni scientifiche e professionali, Fnomceo, per verificare e proporre soluzioni per la situazione venutasi a creare con la cancellazione di medici competenti dall’elenco. Ad oggi i medici competenti depennati dall’elenco sono circa 5300 medici al netto del recupero, avvenuto in questi ultimi giorni, dei colleghi erroneamente cancellati. I medici competenti presenti in elenco sono 5623, numero di poco inferiore a quello dei medici che hanno inserito nella piattaforma INAIL l’allegato 3 B.

Si è rilevato che:
•risultano cancellati alcuni medici che hanno autocertificato un numero di crediti inferiore a quello richiesto dalla norma;
•la maggioranza di medici depennati non ha inviato l’autocertificazione. E’ presumibile che questo folto gruppo di colleghi non esercita di fatto l’attività di medico competente;
•il calcolo del punteggio ecm acquisito potrebbe essere stato sottostimato dagli stessi medici competenti.

Si è inoltre considerato che:
•la situazione che si è venuta a creare determina importanti ripercussioni sul sistema di prevenzione delle imprese e di possibile pregiudizio rispetto alla regolarità dello stesso sistema di prevenzione;
•l’offerta formativa ecm per il medico competente è ampia;
•le associazioni professionali si sono dichiarate disponibili ad incrementare l’offerta nel corso del 2015.

Della gravità e complessità del problema è stato investito anche la Fnomceo, referente istituzionale del controllo dell’acquisizione del montante formativo di noi medici, riguardo ad una esclusività di autocertificazione dei medici competenti rispetto a colleghi di altre specialità, con evidente iniquità di giudizio e di obblighi e quindi di disparità di valutazione.

Sulla base dei dati raccolti è stata avanzata la proposta di un Decreto atto prorogare in via straordinaria al 31 dicembre 2015 la scadenza dell’autocertificazione dei requisiti previsti dalla norma per esercitare l’attività di medico competente in modo da permettere il recupero dei crediti previsti per il triennio 2011-2013.

Modalità, contenuti e soprattutto praticabilità di questa soluzione la potremo vedere nei prossimi giorni.

Ci rendiamo disponibili a fornire tutti i suggerimenti utili tramite il sito.

A distanza di un mese dal problema della cancellazione tracciamo un primissimo bilancio che ci promettiamo di approfondire più avanti. Desideriamo però anticipare alcuni aspetti:

- la formazione è una esigenza prima di essere un obbligo e come tale dovremmo trattarla anche nella scelta degli eventi. E’ stato fatta notare la messe di offerte che arriva per mail, fatta di tanti crediti poche ore;

- non è scusabile chi si è sottratto in misura significativa o addirittura totale al percorso di aggiornamento formativo: una scelta su cosa si vuol fare da grandi è necessaria."

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