Da: http://www.dottnet.it/Articolo.as...gro-esclusi-solo-gli-inadempienti
"Medici competenti: presto il reintegro. Esclusi solo gli inadempienti
Torna d'attualità la questione della cancellazione dei medici competenti. Se n'è discusso lo scorso 5 maggio presso il Ministero della Salute nel corso di un incontro, indetto dal Capo di Gabinetto, Giuseppe Chiné, sullo svolgimento delle funzioni di medico competente e la relativa cancellazione dall'elenco nazionale dei medici competenti di cui al D.M. 4 marzo 2009. Alla riunione presieduta dal Capo di Gabinetto hanno partecipato il Segretario della FNOMCeO, Dott. Luigi Conte, i rappresentanti della SIMLII, dell’ANMA e della FISM.
Una prima, importante rassicurazione è giunta dai dirigenti del Ministero che si sono giustificati sull’erronea cancellazione dall’elenco nazionale di alcuni professionisti a causa dell’invio massivo dell’autocertificazioni avvenute in un ristretto intervallo di tempo. Chi è stato cancellato erroneamente sarà presto reintegrato nell'elenco. Tuttavia – affermano sempre i responsabili del Ministero - verrà posta particolare attenzione in ordine alla veridicità del contenuto delle autocertificazioni. Nel corso dell'incontro è stato poi evidenziato che, correlata alla cancellazione dall’elenco nazionale di medici non in possesso dei requisito formativo previsto dalla legge, si pone in essere la delicata questione dell’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro.
La Fnomceo, investita dal caso, ha rinnovato la posizione espressa nella nota inviata il 16 aprile 2015 al Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. Si potrebbe in particolare valutare la possibilità di adottare una proroga, ovvero la sospensione delle cancellazioni, al fine di consentire, esclusivamente a quei medici competenti che abbiano svolto un numero consistente di crediti, ma non siano riusciti a raggiungere la quota di crediti ECM (prevista dall’art. 38, comma 3, del D.Lgs. 81/08), di recuperare il debito pregresso entro la fine dell’anno in corso. Tutto questo servirebbe anche ad evitare l’eventuale contenzioso.
Un punto che però non trova favorevole il capo di Gabinetto del Ministero della Salute, Giuseppe Chiné: “Ci sono forti perplessità sull'emanazione di un provvedimento che comporti una ipotesi di sanatoria. Il Ministero valuterà in questi giorni quali misure adottare. Allo stato attuale, stante il quadro normativo sopra esposto, i medici che non abbiano svolto i relativi crediti ECM non avranno i requisiti per poter svolgere le funzioni di medico competente, salvo ovviamente le relative disposizioni in materia di esoneri ed esenzioni previste dalla determina della CNFC del 17 luglio 2013”. “Pertanto i medici che non abbiano assolto al percorso formativo previsto dalla legge non potranno essere inseriti nell’elenco nazionale dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria”, conclude Chiné."
giancarlo1959 il 11/05/2015 11:55 ha scritto:
buon giorno a tutti i colleghi
dopo aver letto di tutto e di più mi pongo ora delle domande
(premesso che sono un inadempiente per non aver fino ad ora voluto pagare dei provaider)
1 si può essere "radiati" a vita? manco avessimo ucciso qualcuno!
2 e l'allegato 3b che ho obtorto inviato per il 2013 non è valido? non è un "titolo"?
3 se sono cancellato dall'elenco perchè non mi posso riscrive de novo?(al mio tentativo dice che sono già presente)
4 ho già fatto sempre obtorto collo 150 ECM in pochi giorni e se li mando ora sono accettati come validi? (cenere in testa, noci sotto le ginocchia e foraggiamento provider compresi!!)
5 tra le altre cose un Giudice mi ha detto che è tutta opinabile la cancellazione!
Giancarlo,
per quanto ne so' io, dovrebbe esserci una proroga che permetterà a tutti gli inadempienti di rimettersi al passo. L'ipotesi paventata ,relativa ad una dead-line non meglio definita ( non così priva di fondamento , come poteva sembrare - vedi dichiarazioni sopra riportate) , e' degna solo di uno stato totalitario, e non credo verra' stabilita ( almeno spero....). E' necessario solo gestire questa fase intermedia con il DDL. Fornendo loro i crediti .
Auguri
chi mi sa rispondere?
ciao a tutti
Federico
[cite]Mediconosherpa il 11/05/2015 07:15 ha scritto:
Da: http://www.dottnet.it/Articolo.as...gro-esclusi-solo-gli-inadempienti
verrà posta particolare attenzione in ordine alla veridicità del contenuto delle autocertificazioni."[/ Cite]
Ci sarà da ridere allora, conosco decine di persone (anche rappresentanti della società scientifica) che hanno inviato dichiarazioni false o alterate (es 150 crediti conseguiti in 1 solo giorno ovviamente dopo la cancellazione). Giusto che chi è stato cancellato si arrabbi.
gabbiano il 12/05/2015 07:22 ha scritto:
[cite]Mediconosherpa il 11/05/2015 07:15 ha scritto:
Da: http://www.dottnet.it/Articolo.as...gro-esclusi-solo-gli-inadempienti
verrà posta particolare attenzione in ordine alla veridicità del contenuto delle autocertificazioni."[/ Cite]
Ci sarà da ridere allora, conosco decine di persone (anche rappresentanti della società scientifica) che hanno inviato dichiarazioni false o alterate (es 150 crediti conseguiti in 1 solo giorno ovviamente dopo la cancellazione). Giusto che chi è stato cancellato si arrabbi.
Non diffondete notizie prive di fondamento, per piacere !!!!
;-)
Federico
non capite? passata la buriana tutto tace .... e le pecorelle dormono sonni tranquilli
Giancarlo 1959,
sono un collega che opera sul territorio provincia Bologna, potresti per favore contattarmi in mail privata? : castronuovo.medlav@gmail.com
Grazie, saluti cordiali.
carlpam il 13/05/2015 06:41 ha scritto:
non capite? passata la buriana tutto tace .... e le pecorelle dormono sonni tranquilli
Risulta a qualcuno che si sia formata qualche aggregazione di colleghi disposti ad intraprendere azioni legali?
Federico
art 38 del Dlgs 3 agosto 2009 n°106 prevede:
“per lo svolgimento delle funzioni del medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del Dlgs 19 giugno n 229 “.
Dlgs 19 giugno n 229 16-quater prevede:
La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle universita', delle unità' sanitarie locali e delle strutture sanitarie private
DM 4 marzo 2009 (G.U. serie generale n. 146 del 26 giugno 2009) prevede
art 1 l'Elenco Nazionale dei medici competenti di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, è tenuto presso l'Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione del Ministero della salute, al quale i sanitari, che svolgono l'attività di medico competente, sono tenuti a comunicare, mediante autocertificazione compilata in maniera leggibile, il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività, previsti dall'articolo 38 del sopra richiamato decreto legislativo. Gli stessi sono altresì tenuti a comunicare, con le stesse modalità, eventuali successive variazioni, comportanti la perdita di requisiti precedentemente autocertificati e la cessazione dello svolgimento dell'attività.( esempio Dipendente ex art 39 3°comma del Dlgs 106 03/08/2009 ) Il Ministero della salute provvede all'aggiornamento periodico dell'elenco ed effettua verifiche con cadenza annuale, anche a campione, dei requisiti e dei titoli autocertificati. L'esito negativo della verifica comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco.
Art. 4. L'iscrizione all'elenco non costituisce di per sé titolo abilitante all'esercizio dell'attività di medico competente.
Considerazioni :
1) L' iscrizione in elenco non costituisce titolo abilitante all'esercizio della professione, pertanto è possibile continuare l'attività quale Medico Competente pur a cancellazione avvenuta d'ufficio non essendo ammissibile la inibizione di una attività costituzionalmente garantita dal possesso di laurea e di specialità specificatamente prevista ( ANTICOSTITUZIONALE)
2) l'applicazione del DM del 4 marzo 2009 antecendente al Dlgs 106 del 3 agosto 2009 che ad esso non si riferisce e lo supera richiamando il Dlgrs 19 giugno 1999 e non il più recente 4marzo 2009 che risulta dal combinato disposto quale norma applicabile solo ai MC operanti nel SSN al quale tutta la norma è riferita ( GERARCHIA DELLE FONTI DI DIRITTO Dlgs> DM e richiamo a fonte precedente a quella invocata )
3) La cancellazione è una attività di ufficio e non risulta conseguente ad alcun atto della P.A se non quello che non è applicabile ai MC che non abbiano rapporti con la P.A. E dunque è illegittimo
Class action !!! si richiedono i danni !!
carlpam il 13/05/2015 04:34 ha scritto:
art 38 del Dlgs 3 agosto 2009 n°106 prevede:
“per lo svolgimento delle funzioni del medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del Dlgs 19 giugno n 229 “.
Dlgs 19 giugno n 229 16-quater prevede:
La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle universita', delle unità' sanitarie locali e delle strutture sanitarie private
DM 4 marzo 2009 (G.U. serie generale n. 146 del 26 giugno 2009) prevede
art 1 l'Elenco Nazionale dei medici competenti di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, è tenuto presso l'Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione del Ministero della salute, al quale i sanitari, che svolgono l'attività di medico competente, sono tenuti a comunicare, mediante autocertificazione compilata in maniera leggibile, il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività, previsti dall'articolo 38 del sopra richiamato decreto legislativo. Gli stessi sono altresì tenuti a comunicare, con le stesse modalità, eventuali successive variazioni, comportanti la perdita di requisiti precedentemente autocertificati e la cessazione dello svolgimento dell'attività.( esempio Dipendente ex art 39 3°comma del Dlgs 106 03/08/2009 ) Il Ministero della salute provvede all'aggiornamento periodico dell'elenco ed effettua verifiche con cadenza annuale, anche a campione, dei requisiti e dei titoli autocertificati. L'esito negativo della verifica comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco.
Art. 4. L'iscrizione all'elenco non costituisce di per sé titolo abilitante all'esercizio dell'attività di medico competente.
Considerazioni :
1) L' iscrizione in elenco non costituisce titolo abilitante all'esercizio della professione, pertanto è possibile continuare l'attività quale Medico Competente pur a cancellazione avvenuta d'ufficio non essendo ammissibile la inibizione di una attività costituzionalmente garantita dal possesso di laurea e di specialità specificatamente prevista ( ANTICOSTITUZIONALE)
2) l'applicazione del DM del 4 marzo 2009 antecendente al Dlgs 106 del 3 agosto 2009 che ad esso non si riferisce e lo supera richiamando il Dlgrs 19 giugno 1999 e non il più recente 4marzo 2009 che risulta dal combinato disposto quale norma applicabile solo ai MC operanti nel SSN al quale tutta la norma è riferita ( GERARCHIA DELLE FONTI DI DIRITTO Dlgs> DM e richiamo a fonte precedente a quella invocata )
3) La cancellazione è una attività di ufficio e non risulta conseguente ad alcun atto della P.A se non quello che non è applicabile ai MC che non abbiano rapporti con la P.A. E dunque è illegittimo
Class action !!! si richiedono i danni !!
Ok, siamo d'accordo. Ma quando la facciamo partire questa class action? CoNaMeCo stava raccogliendo adesioni.. ma poi? Prima gli si fa sentire il fiato sul collo e meglio è...
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