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Cancellazione medici competenti

Questo argomento ha avuto 308 risposte ed è stato letto 13623 volte.

lanfraz

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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (15/05/2015 13:20)

Ma finitela.

Non state facendo (e non ci state facendo fare) una bella figura.

La Redazione

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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (15/05/2015 13:37)

E' questo forum, al quale purtroppo non partecipano (se non come lettori) le migliaia di mc ' normali' ma solo alcuni, spesso 'particolari', che comincia a essere francamente stantio. Ci stiamo chiedendo se, dopo 15 anni, vale sempre la pena di tenerlo in piedi. E questo nell'interesse dei mc che possono essere giudicati nel loro insieme per pochissime voci che rischiano di apparire rappresentative mentre sono voci in mezzo ad un deserto.

La redazione di MedicoCompetente.it

Dott.Mauro

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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (15/05/2015 14:16)

OGGETTO: CANCELLAZIONE DI PIU’ DEL 50% DEI MEDICI ISCRITTI ALL’ELENCO NAZIONALE DEI MEDICI COMPETENTI DA PARTE DEL MINISTERO DELLA SALUTE .
(II° LETTERA APERTA AL MINISTERO DELLA SALUTE E AI COLLEGHI MEDICI COMPETENTI ITALIANI)


Ho letto sul sito medicocompetente.it di forti preoccupazioni da parte di alcuni colleghi e interpretazioni di parte riguardante un possibile effetto professionale relativo alla cancellazione dall’Elenco Nazionale dei medici operata dal Ministero. Alcuni pensano o “vengono indotti a pensare” di non poter più esercitare la professione perché cancellati dall’Elenco Nazionale.
Scrivo questa seconda lettera perché vorrei portare un po’ di serenità e chiarezza su questo argomento.
Come già anticipato da alcuni colleghi, solo l’Ordine dei medici può inibire l’esercizio professionale di un medico temporaneamente o stabilmente, anche con la “radiazione” dall’Ordine, se necessario, ma ciò avviene solo per verifica certa di comportamenti gravi, lesivi della deontologia professionale o dei codici penali del paese di riferimento.
Caso tipico, che noi tutti dovremmo conoscere, per fare un esempio, è quello successo al medico nutrizionista dott. Duncan, propositore della celebre dieta iperproteica da lui proposta, di moda tempo fa tra i divi hollywoodiani e molto efficace per il dimagrimento repentino. Questa dieta è stata ritenuta da altri specialisti del settore troppo squilibrata, e quindi pericolosa per la salute. Per questo Duncan è stato “radiato” dall’ordine dei medici di appartenenza. Può scrivere ancora libri, può vendere i suoi prodotti, ma non può più esercitare come medico.
Porto questo esempio per far capire come l’inibizione della professione da parte dell’Ordine dei medici può avvenire solo per casi gravi e accertati. Non può certo avvenire per mancanza di certificazione di aggiornamento, senza che il medico abbia compiuto atti di dolo o di lesione della dignità professionale. Inoltre, come ho già espresso nella mia prima lettera, il comportamento del Ministero relativo alla cancellazione dei medici dall’Elenco Nazionale è molto discutibile ( e per me illegale) per il seguente motivo (vedere art. 3 Decreto 4 marzo 2009): per violazione da parte del Ministero delle norme che regolano la cancellazione.
Le norme che regolano la cancellazione da parte del Ministero sono contenute nell’art. 3 del Decreto 4 marzo 2009.
Leggiamo con attenzione:
1. Il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali effettua con cadenza annuale ( e non a fine del triennio con recupero all’anno successivo) verifiche, anche a campione, (a campione e quindi non di massa) dei requisiti e dei titoli autocertificati. (Si intende verifica dei requisiti e dei titoli come veridicità degli stessi, quelli certificati e non di quelli non certificati).
2. L’esito negativo della verifica di cui al comma 1, (parliamo quindi della verifica annua e a campione della veridicità) comporta la cancellazione d’ufficio di cui all’art. 1 (in caso di non veridicità).
Invece qualche zelante funzionario dell’Ufficio II della Direzione Generale della Prevenzione ha ritenuto opportuno (o è stato indotto) a recepire in maniera diversa l’articolo di legge citato cancellando tutti i medici che non abbiano autocertificato sufficientemente o totalmente i crediti ottenuti dai corsi di formazione, ma questa modalità operativa non è descritta né nel Decreto 4 marzo 2009 (come abbiamo evidenziato) né nella legge 81/2008.
In nessuna legge è scritto che il medico che non autocertifica l’aggiornamento viene cancellato dall’Elenco dei medici competenti nazionale e tanto meno che per questo può perdere il diritto all’esercizio della sua professione.
Anzi, all’art. 4 dello stesso decreto (punto 2) il Ministro Sacconi, firmatario del Decreto, così si esprime:
“L’iscrizione all’elenco non costituisce di per sé titolo abilitante all’esercizio dell’attività di medico competente”.
Ciò significa che (di per sé = per conto di o per mezzo di questo) il titolo abilitante non è riferibile all’iscrizione all’Elenco ma è riferibile solo a ciò che è già in possesso da parte del professionista.

BASTEREBBE LA COMPRENSIONE E LA DIVULGAZIONE DI DETTO COMMA DELL’ART. 4 DEL DECRETO 4 MARZO 2009, A FIRMA SACCONI, PER CHIUDERE OGNI DISCUSSIONE IN MERITO.

Questa affermazione vanifica ogni riferimento operativo per l’esercizio della professione all’Elenco nazionale dei medici.
Possibile che Sacconi si sia sbagliato?
No. Ritengo che il Ministro da persona pratica e intelligente abbia legalmente prodotto una sorta di “via di fuga e uscita di sicurezza” da praticare in caso di “panico”.
In caso di confusione, di conflittualità o inapplicabilità, il Ministro ci invita tutti a praticare questa via d’uscita.
Se qualcuno vi incolpa di non essere più nell’Elenco Nazionale dei Medici Competenti, citate questa norma.
__________________

Detto questo vorrei analizzare le disposizioni di legge che hanno generato questo stato di cose, riportate nell’art. 38 (titoli e requisiti del Medico Competente), comma 3, della Legge 81/2008.
Per farlo in maniera analitica occorre fare due premesse. La prima riguarda le leggi in genere. La seconda riguarda l’utenza a cui queste sono riferite.
Prima premessa: non esistono Leggi universali e perduranti nel tempo. Perfino la legge che salvaguardia la persona umana derivante dal monito religioso e morale “non uccidere” (che dovrebbe essere base della convivenza sociale e quindi universale nella razza umana), non è universalmente accettata dagli stati perché in alcuni di essi è ancora presente la pena di morte e non ha un’azione perdurante e stabile nel tempo perché viene sospesa legalmente o di fatto durante guerre o rivoluzioni o nell’interruzione volontaria di gravidanza.
Sarebbe interessante stabilire (con un termine mutuato dalla fisica delle particelle) qual è “l’emivita” di una determinata legge, tenendo presente che siccome le leggi esprimono il rapporto fra le parti e gli obblighi morali e civili della popolazione in un determinato stato e in un determinato momento storico, sono suscettibili ad un aggiornamento continuo dovuto al mutamento della sensibilità morale della popolazione dello stato di riferimento (vedi leggi sul divorzio) o del mutamento delle esigenze economiche o organizzative (governi successivi con legislazione variabile su temi economici).
Pure sarebbe interessante stabilire qual è “l’indice di violazione” di una legge.
È evidente che leggi che perdono di significato morale o economico per la variazione della sensibilità del sottostante (società organizzata) vengono violate più frequentemente. L’aumento dell’indice di violazione di una legge porta successivamente alla discussione della stessa e quindi ne diminuisce l’emivita (perché prima o poi viene cambiata).
Altra differenza va considerata fra leggi di ispirazione giurisdizionale (o giuridica) e leggi che propongono “norme tecniche”.
Le leggi di ispirazione giuridica hanno fondamento sui codici (civile o penale) o sulla costituzione di uno stato o su leggi internazionali, accettate da quello stato (dichiarazioni ONU, direttive Europee, nel caso nostro) o sulla storia di un popolo (diritto romano, nel caso nostro, ma anche Corano nel caso dei paesi arabi). Queste leggi hanno generalmente emivita più lunga e indici di violazione tenuto basso, perché devono essere osservate e fatte osservare da tutti i cittadini dello stato considerato, ai fini della convivenza civile.
Le leggi che propongono norme tecniche hanno invece emivita più breve perché dette norme vanno aggiornate continuamente a seconda dell’evoluzione della scienza e della tecnica.
L’indice di violazione di dette norme può essere anche più alto rispetto alle leggi giuridiche perché nel caso delle leggi giuridiche, come abbiamo detto, ogni cittadino le deve rispettare; le norme tecniche invece per poter essere completamente efficaci devono essere convalidate dall’applicazione pratica degli utenti/operatori che vengono da queste interessati, i quali rappresentano gli utenti non solo passivi ma anche effettivi, che danno la valutazione oggettiva di una norma tecnica che da teorica deve diventare pratica tramite la loro azione applicativa.
In pratica una norma tecnica deve avere i seguenti requisiti di:
1. chiarezza di formulazione;
2. non contraddizione nelle sue parti;
3. possibile facilità di applicazione;
4. evidente utilità,
per poter essere praticata dagli utenti/operatori con soddisfazione, convalidandola a tutti gli effetti.
In caso contrario si può parlare di “NON PLACET” da parte degli operatori, con aumento dell’indice di violazione della norma e necessità poi di sostituirla con altro, abbreviandone l’emivita.

Seconda premessa:
Non vi è mai omogeneità nell’utenza delle leggi. Qualsiasi stato o popolazione è dato da un insieme di persone diverse con età e sesso diversi, con culture e sensibilità spirituali diverse, con visioni politiche e stato economico diverso e pure oggi anche con paese d’origine diverso. Questo inevitabilmente si riflette anche nelle utenze più specializzate.
Nel caso dei medici competenti italiani, trascurando le differenze di sesso, razza o opinione politica, dobbiamo considerare però le differenze di età (anagrafica e professionale).
Possiamo dividere la categoria fra “giovani professionisti” e “senior”.
Il tempo a disposizione per aggiornamenti o altre richieste legali è statisticamente maggiore per i giovani professionisti che sono ancora in fase ascendente nel ciclo vitale, è meno disponibile per i “senior” perché sono in fase discendente nel ciclo vitale ed inevitabilmente ogni tempo a disposizione per qualcosa compete con qualcos’altro.

Fatte queste premesse osserviamo com’è la norma tecnica espressa al comma 3 dell’art. 38.
3. “Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario…”: analizziamo subito questo “è altresì necessario”. Ci si presenta quindi, oltre agli altri obblighi del medico competente già espressi nella Legge 81/2008, un ulteriore “necessario”.
Ma un professionista che lavora molto, specie se è “senior”, ha la vita colma di “necessari”: è necessario lavorare con impegno e proficuamente, è necessario dedicare tempo alla famiglia, è necessario dedicare del tempo per la cura di se stessi e della propria salute e alla propria immagine, del tempo per esigenze culturali o sociali; sono molti i “necessari” che possono competere, in funzione della fruizione del tempo con questo nuovo necessario e con gli altri “necessari” espressi per obbligo dalla Legge 81/2008.
Dobbiamo chiederci quanto è “necessario” questo nuovo “necessario” e per farlo abbiamo una risposta. Generalmente, per legge, l’indice di necessarietà è dato dalla gravità della sanzione commisurata in caso di violazione.
Allora prendiamo in mano la Legge 81/2008 e andiamo a guardarci l’art. 58 (Sanzioni per il medico competente) per verificare come viene sanzionato la violazione del comma 3 dell’art. 38.
Come detto questo ci serve per verificare quant’è la necessità di questo “è altresì necessario”. Cercando nell’articolo il comma di riferimento, troverete sanzioni pecuniarie da 1.000 a 4.000 euro o sanzioni penali con l’arresto fino a tre mesi per violazioni di altri obblighi di legge per il medico; guardate bene se trovate sanzioni della violazione del comma 3 art. 38. Trovato?
Non avete trovato niente.
La violazione del comma 3 dell’art. 38 non è sanzionata. Non essendo sanzionata inevitabilmente nella scale delle necessità dei vari obblighi di legge della Legge 81/2008 è all’ultimo posto (o fuori posto). Inevitabilmente nella competizione dei “necessari” presenti nella vita di un professionista questo diventa un “necessario” assolutamente perdente.
La non sanzionabilità di questo “altresì necessario” lo svuota di fatto, per confronto da altre necessità di legge da qualsiasi presunta vera necessità e quindi dall’obbligo relativo.

Andiamo avanti sulla lettura dell’articolo: “… partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni”.
Commento:
Come da me richiamato nella prima lettera questo riferimento legale ed il programma di educazione continua in medicina ivi proposto riguarda i professionisti medici operanti per conto del Servizio Sanitario Nazionale sia come dipendenti che come collaboratori (= medici di base). Ma noi sappiamo di per certo che la figura professionale del medico competente non è solo “diversa” da questi professionisti ma è “anti-tetica”.
Il medico del lavoro agisce, si forma e sviluppa la sua professionalità in un ambiente di libera concorrenza economica, anti-tetico a quello sociale del Servizio Sanitario Nazionale; inoltre per contenuti, l’obbligo di partecipare al programma di formazione continua ivi citato riguarda i medici del servizio sanitario che, sia come dipendenti che come convenzionati, hanno l’obbligo di esercitare la responsabilità di diagnosi e di terapia nei confronti dei pazienti; obbligo che non sussiste per il medico del lavoro che invece è chiamato su commissione privata a dare giudizio d’idoneità alla mansione specifica di un dato lavoratore in base alla valutazione della sua capacità biologica e funzionale e del suo stato di salute, cosa questa ben diversa dall’altra.
Il medico del lavoro non necessita di partecipare al programma di educazione continua in medicina ma si può avvantaggiare di un eventuale approfondimento tematico legale.
Il riferimento legislativo riportato al comma 3 dell’art. 38 è totalmente fuori luogo sia per metodo che per contenuti; in sostanza, non ci riguarda.

Ma andiamo avanti: “… a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo”. Ancora una volta si fa riferimento a “programmi triennali” (terminologia di sovietica memoria) rapportati a quelli del Servizio Sanitario Nazionale, ma non messi in atto per i medici competenti.
Ricordo, alla luce della pubblicazione della legge 81/2008, di aver telefonato allora all’Ordine dei medici di Padova e all’Istituto di Medicina del Lavoro dell’Università di Padova per avere informazioni e delucidazioni sull’argomento ma né l’uno né l’altro Ente mi seppero dire niente di pratico.
Ricordo che una norma tecnica, quando viene pubblicata, per rispondere ai requisiti di chiarezza (1) e applicabilità (3) deve essere di per sé applicabile da subito, non in modo “differito”. Gli Enti preposti o proponibili al compimenti di questa norma il cui intervento è necessitario per la sua applicazione devono essere informati e preparati per dare una risposta all’atto della pubblicazione della norma. Se non vi è risposta non vi è applicabilità. La nuova norma resta “pendente” ma non applicabile.

Andiamo avanti nella lettura: “… i crediti previsti dal programma …” permettetemi a questo punto una discussione semantica. Parlare di “crediti” in un programma educativo significa inconsciamente (o volutamente) mettere l’utente in una posizione di “debito” formativo, e di “sudditanza psicologica”, debito che appunto va continuamente colmato con crediti, sperando che ciò sia utile per la professione.
Se mi si permette questa è una terminologia che forse può essere accettata da un giovane medico fresco di laurea e di specialità che si rende conto che ciò che ha non basta a fargli svolgere in pieno la sua professione, ma detta terminologia è difficilmente accettabile da un “senior” al pieno delle sue capacità professionali e con scarso senzo di “sudditanza”, non necessitante di alcuna “educazione continua” in medicina tanto più se paragonata a quella del Servizio Sanitario Nazionale e tanto più se maldestramente imposta con tentativi coercitivi. Il “senior” non si sente in “debito culturale” professionale con nessuno e non ha bisogno di “crediti”.

In sintesi il medico del lavoro con la pubblicazione della legge 81/2008 all’art. 38 comma 3 si è trovato di fronte a una nuova norma tecnica che non ha chiarezza di formulazione (riferimento legale sbagliato) che è contraddittoria nelle sue parti (“è altresì necessaria …” ma non è sanzionabile) che alla data di pubblicazione non era applicabile e che appare non utile professionalmente così come è stata legalmente impostata, violando quindi questa norma di fatto tutti i requisiti fondamentali che ho precedentemente espresso essere richiesti in una buona norma tecnica.
E’ per questo e non per altro che la maggior parte dei medici competenti italiani non l’hanno applicata, sanzionandone così il “NON PLACET”.
Il Ministero si trova quindi di fronte al “non placet” dei professionisti che dovrebbero applicare detta norma per renderla effettiva; ma la maggior parte non l’ha fatto.
La legge che presentava questa norma è del 2008; oggi siamo nel 2015.
In sette anni solo meno della metà dei professionisti ha applicato questa norma tecnica.
Poiché siamo in democrazia, vince il partito di quelli che non l’hanno applicata.
Il Ministero ne deve prendere atto.
Deve prendere atto del fallimento di detta norma e viene pregato di riscriverla senza riferimento al Servizio Sanitario Nazionale e senza obblighi ulteriori per i medici competenti italiani che, sicuramente ringrazieranno.

Distinti saluti.


Sartori dott. Mauro

Dott. Mauro Sartori

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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (15/05/2015 16:47)

La Redazione il 15/05/2015 01:37 ha scritto:
E' questo forum, al quale purtroppo non partecipano (se non come lettori) le migliaia di mc ' normali' ma solo alcuni, spesso 'particolari', che comincia a essere francamente stantio. Ci stiamo chiedendo se, dopo 15 anni, vale sempre la pena di tenerlo in piedi. E questo nell'interesse dei mc che possono essere giudicati nel loro insieme per pochissime voci che rischiano di apparire rappresentative mentre sono voci in mezzo ad un deserto.

Alfonso, sei liberissimo di chiudere questo Forum che è una tua creatura, così come di giudicare "particolari" noi che ci scriviamo o di temere che i "Marziani" leggendo il Forum si facciano un'idea a tuo parere inesatta dei medici competenti italiani; quanto all' "INTERESSE DEI MC", se tutti coloro che hanno avuto qualche potere e/o possibilità di intervento concreto nel determinismo dell'attuale condizione operativa del medico competente italiano avessero fatto qualcosa effettivamente volto a sostenere quell'interesse, è ragionevole pensare che non saremmo giunti al presente punto di disagio professionale, di cui la recente cancellazione dall'elenco è solo l'ultima, e neppure più grave, manifestazione.

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federico16

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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (15/05/2015 18:13)

Mediconosherpa il 15/05/2015 04:47 ha scritto:


Alfonso, sei liberissimo di chiudere questo Forum che è una tua creatura, così come di giudicare "particolari" noi che ci scriviamo o di temere che i "Marziani" leggendo il Forum si facciano un'idea a tuo parere inesatta dei medici competenti italiani; quanto all' "INTERESSE DEI MC", se tutti coloro che hanno avuto qualche potere e/o possibilità di intervento concreto nel determinismo dell'attuale condizione operativa del medico competente italiano avessero fatto qualcosa effettivamente volto a sostenere quell'interesse, è ragionevole pensare che non saremmo giunti al presente punto di disagio professionale, di cui la recente cancellazione dall'elenco è solo l'ultima, e neppure più grave, manifestazione.

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Parole sante Aristide .
Non so quante mail ho inviato ad ANMA per avere delucidazioni ( sono socio ) , ma non si sono degnati nemmeno di rispondere . Purtroppo quello che interessa loro e' solo il pagamento della quota associativa. Siamo di fatto in balia di burocrati e di norme scriteriate .Senza alcuna speranza di redenzione. Proprio l'opposto di come dovrebbe essere uno stato moderno : con meno lacci e lacciuoli .

Federico

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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (15/05/2015 18:21)

Mediconosherpa il 15/05/2015 04:47 ha scritto:


Alfonso, sei liberissimo di chiudere questo Forum che è una tua creatura, così come di giudicare "particolari" noi che ci scriviamo o di temere che i "Marziani" leggendo il Forum si facciano un'idea a tuo parere inesatta dei medici competenti italiani; quanto all' "INTERESSE DEI MC", se tutti coloro che hanno avuto qualche potere e/o possibilità di intervento concreto nel determinismo dell'attuale condizione operativa del medico competente italiano avessero fatto qualcosa effettivamente volto a sostenere quell'interesse, è ragionevole pensare che non saremmo giunti al presente punto di disagio professionale, di cui la recente cancellazione dall'elenco è solo l'ultima, e neppure più grave, manifestazione.

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Non era riferito a te e comunque vorrei sapere il parere di quei 5660 mc che pur in presenza di una legge ingiusta hanno speso tempo e soldi per rispettare (obtorto collo) un obbligo normativo. Non tutti, ma un bel po di quelli che non hanno raggiunto l'obbligo formativo (poco conta l'iscrizione all'elenco) magari sono quelli dei visitifici o delle tariffe indegne, magari facendo le scarpe agli altri. Poi ci sono quelli fanno questo mestiere marginalmente o I colleghi delle Asl. Molti hanno zero crediti!!!!! E comunque l'irritazione nasce dal fatto che mentre qualcuno cerca di trovare una soluzione alcuni sparano c...te come la class action o pareri tipo che 'siccome la maggioranza non ha rispettato l'obbligo allora la legge ha fallito e quindi era giusto non formarsi'!!!! Il pensiero era che queste posizioni potrebbero solo peggiorare la situazione, gia' molto molto delicata, di loro stessi ma soprattutto Delle Aziende e dei lavoratori che loro hanno assistito senza un 'requisito' (purtroppo al pari della laurea, della specializzazione o del master) previsto per la professione di Medico competente. Allora, nessuno impedisce loro esprimersi ma permetti che questo sito si dissoci da questa immagine che i frquentatori esterni potrebbero pensare come la posizione dei mc o di questo sito (come ci e' stato riferito) e che apra una riflessione sull'utilita' di questo forum?

La redazione di MedicoCompetente.it

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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (15/05/2015 18:51)

Il sito può dissociarsi da ciò che crede, è ovvio, ma continuo a ritenere degno di considerazione e rispetto IL GRIDO DI DOLORE che si leva da una quota consistente e forse anche maggioritaria della categoria, che va affannosamente e talora anche disperatamente cercando una qualche “soluzione” ad una situazione che per molti, moltissimi colleghi, specialmente non più giovani, è caotica e disperante; come ho già scritto, a mio parere il DOLORE di tanti colleghi merita rispetto di per sé.

E’ poi appena il caso di notare che aver acconsentito alla pretesa di mettere il requisito dei crediti ECM “al pari della laurea e della specializzazione” è una FORZATURA che certissimamente attesta la sostanziale indifferenza di coloro che POTEVANO intervenire nella formazione delle normative per sostenere l’interesse dei medici competenti, e NON L’HANNO FATTO; ai colleghi il giudizio su tale comportamento, così come sugli apprezzamenti che hai appena enunciato, e che francamente non condivido.

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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (15/05/2015 19:01)

gdigiacomo il 15/05/2015 11:37 ha scritto:
una interessante lettura:

http://www.fnomceo.it/fnomceo/showArticolo.2puntOT?id=132334

La posizione di fnomceo mi sembra inequivocabile. Non invidio chi avrà l'imbarazzante compito (ma ne vale la pena?) di cercare di difendere una indifendibile negligenza (il diritto al non aggiornamento) rischiando di gettare discredito ulteriore su una categoria che gia non riscuote (anche e soprattutto ovviamente in ragione dei componenti) una grande simpatia neanche tra i soggetti ipoteticamente "tutelati".

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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (15/05/2015 19:39)

gabbiano il 15/05/2015 07:01 ha scritto:



La posizione di fnomceo mi sembra inequivocabile. Non invidio chi avrà l'imbarazzante compito (ma ne vale la pena?) di cercare di difendere una indifendibile negligenza (il diritto al non aggiornamento) rischiando di gettare discredito ulteriore su una categoria che gia non riscuote (anche e soprattutto ovviamente in ragione dei componenti) una grande simpatia neanche tra i soggetti ipoteticamente "tutelati".

Ma davvero non ti viene mai in mente che forse può essere eccessivo equiparare i crediti ECM alla laurea e alla specializzazione ?

e che forse quello che a te pare "il diritto al non aggiornamento" è invece semplicemente la ragionevole richiesta di un aggiornamento finalmente LIBERO e NON COATTO ?

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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (15/05/2015 20:37)

Mediconosherpa il 15/05/2015 07:39 ha scritto:


Ma davvero non ti viene mai in mente che forse può essere eccessivo equiparare i crediti ECM alla laurea e alla specializzazione ?

e che forse quello che a te pare "il diritto al non aggiornamento" è invece semplicemente la ragionevole richiesta di un aggiornamento finalmente LIBERO e NON COATTO ?

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Un conto è discutere modifiche alla vigente normativa (nelle modalità e nelle sedi opportune e soprattutto interpellando TUTTI i medici competenti alcuni dei quali potrebbero non essere in accordo con la vostra posizione) altro è PRETENDERE una sanatoria per i meno accorti o addirittura vaneggiare di improbabili azioni legali.

Unica azione urgente è calmierare i prezzi assurdi della convegnistica ufficiale (600 euro per un simlii sono un ignominia ingiustificabile)

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