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Cancellazione medici competenti

Questo argomento ha avuto 308 risposte ed è stato letto 13623 volte.

Mediconosherpa

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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (05/04/2015 06:57)

La categoria ha mostrato nel tempo di aver recepito senza particolari reazioni il traumatico impatto del D.Lgs 81, ha ormai definitivamente metabolizzato il 3B, e la sostanziale indifferenza con cui assiste all’odierna falcidia prevista ab origine ma ora resa concreta risulta coerente conferma di inveterata e dimostrata insensibilità; l’accorta e metodica strategia messa in atto da chi ha progettato il D.Lgs 81 segna un ulteriore vittorioso e significativo passo avanti nella direzione voluta: ottenere un medico competente sherpa, potenziale e possibile collettore universale di ogni responsabilità, coatto collettore di dati burocratici per il SSN, facilmente imputabile di ogni nefandezza valutativa derivante da inerzia, insipienza o trascuratezza del datore di lavoro e dei suoi altri consulenti (grazie art. 25 comma 1 lettera a), figura nominalmente onnipresente ma congenitamente debolissima, strutturalmente privo di tutele anzi esposto ad un ventaglio pressochè illimitato di possibili, penalizzanti coinvolgimenti, e costretto a svolgere il suo mestiere nell’incertezza e nell’inquietudine, mai tranquillo.

Finora nessuna delle pur notevolissime nequizie inflitte ha potuto visibilmente ottenere segni di presa di coscienza se non del tutto sporadici ed episodici, così come sostanzialmente privi di effetti; la drastica cancellazione avrà il potere di scuotere le coscienze ? chissà…

Per ora di certo c’è solo che a brindare all’ulteriore successo non è certo il medico competente, ma mi aspetto che ci sia, o ci sarà presto, qualcuno che trovi nell’ennesima bastonata un motivo di soddisfazione e di conferma della grande considerazione per il proprio ruolo.

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carlpam

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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (05/04/2015 18:36)

Consideriamo bene la norma di base (art16.quater) ne segue come corollario che esclude i MC operanti per l' industria il commercio ed l'artigianato ( aziende non sanitarie) il testo implica invece un mancato e devo probabilemente ritenere omissivo controllo del ministero della sanità (MINSAN) congiuntamente al ministrero della funzione pubblica (MINFB) sui dipendenti che svolgono attualmente attivita' professionale in qualita' di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle universita', delle unita' sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.” per i quali la partecipazione alle attivita' di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgerla
Denunciamo il ministero ?

Mediconosherpa

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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (05/04/2015 19:36)

L’art. 38 del D.Lgs 81/08 (“Titoli e requisiti del medico competente”) al comma 3 dice:
“3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (omissis)
I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.”

A sua volta il D.Lgs 229/99 all’art. 16-quater (“Incentivazione della formazione continua”) dice:
“Art.16-quater
1. La partecipazione alle attivita' di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attivita' professionale in qualita' di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle universita', delle unita' sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.”
Non pare dunque esserci dubbio che al medico competente che non svolga le attività contemplate nel comma 1 citato non sia applicabile il requisito ivi contenuto, mentre l’indicazione contenuta nel comma 3 del D.Lgs 81/08 pare riferita all’attività di medico competente come tale, nella sua totalità; poi il comma 4 del citato art. 38 del D.Lgs 81/08 precisa:
“4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali”,
facendo dunque intendere che il requisito della partecipazione ECM vale per tutti i medici competenti, e non solo per quelli indicati dall’art. 16-quater del D.Lgs 229/99 comma 1, tant’è che coloro che non hanno dimostrato tale partecipazione sono stati cancellati dall’elenco.

E se “L'iscrizione all'elenco non costituisce di per sé titolo abilitante all'esercizio dell'attività di medico competente” come si legge nel sito Ministeriale ( http://www.salute.gov.it/MediciCompetenti…/ricercaMedici.jsp), viene da chiedersi cosa accada in caso di cancellazione da tale elenco, visto che le Norme non solo NON lo chiariscono, ma contengono anche una evidente distonia, in quanto si è inteso applicare alla generalità della categoria una disposizione che la Norma specifica indicava solo per certi soggetti.


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robaud

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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (05/04/2015 20:47)

E se “L'iscrizione all'elenco non costituisce di per sé titolo abilitante all'esercizio dell'attività di medico competente” come si legge nel sito Ministeriale ( http://www.salute.gov.it/MediciCompetenti…/ricercaMedici.jsp), viene da chiedersi cosa accada in caso di cancellazione da tale elenco, visto che le Norme non solo NON lo chiariscono, ma contengono anche una evidente distonia, in quanto si è inteso applicare alla generalità della categoria una disposizione che la Norma specifica indicava solo per certi soggetti.

Quindi si dedurrebbe che i 5000 in questione sarebbero nelle migliori condizioni per adire le vie legali subito in caso di cancellazione oppure anche successivamente se continuassero a lavorare pur se cancellati e qualcuno (Azienda, OdV) vi si opponesse.Giusto?

Mediconosherpa

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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (06/04/2015 07:03)

A mio parere le questioni sono due:

1. E' corretta la cancellazione di TUTTI, non solo di coloro che svolgono le attività indicate nell'art. 16-quater comma 1 del D.Lgs 229/99 ?

2. Quali effetti causa la cancellazione dall'elenco ?

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carlpam

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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (06/04/2015 10:25)

A mio parere le questioni sono due:

1. E' corretta la cancellazione di TUTTI, non solo di coloro che svolgono le attività indicate nell'art. 16-quater comma 1 del D.Lgs 229/99 ? NO !!!!

2. Quali effetti causa la cancellazione dall'elenco ? VERREBBE A MANCARE IL REQUISITO PER LAVORARE ma pure per i Colleghi (TUTTI i non MC) che operano nelle strutture pubbliche dovrebbero essere soggetti a verifica ex DLgs 299. In caso contrario è evidente il trattamemto discriminatorio vero i soli MC(pubblici)
per tutti i MC consulenti di Az private non santarie e da queste nominati il problema non si pone anche a norma del DM 4.3.2009
“L'iscrizione all'elenco non costituisce di per sé titolo abilitante all'esercizio dell'attività di medico competente” che invece dipende dall'aver conseguito laurea e specializzazione (con le regole annesse per abilitazioni speciali)

credo si debba rispondere ed interpretare le norme in questo modo
invio comunque note ai giornali e all'Ordine dei Medici Nazionale

carlpam

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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (06/04/2015 11:44)

ho pesanto questa lettera alla federazione degli Ordini dei Medici

che ne dite ?



alla Sig.ra PRESIDENTE FNOMCEO
dr.ssa ROBERTA CHERSEVANI


Sta suscitando scalpore la notizia diffusa in rete dal 4/4/15 ( sabato di Pasqua) della cancellazione d'ufficio dei Medici Competenti che non abbiano inviato l'autocertificazione dei crediti ECM o se tali crediti siano risultati incompleti

Mi limito alle considerazioni essenziali : L 'art 38 /dlgs 81/08 e smi (“Titoli e requisiti del MC”) al comma 3 recita: Per lo svolgimento delle funzioni di MC è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.il quale all’art. 16-quater recita:
La partecipazione alle attivita' di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.” il combinato disposto implica necessariamente che l'obbligo ricade unicamente sui Medici Compententi che oprarno nelle strutture pubbliche ( ASL AO UN e SPriv. sanitarie )
Il depennare d'ufficio 5-6mila medici competenti anche non operanti nei servizi di Medico Competente di ASL AO UN sulla base di tale normativa è atto viziato da abuso di potere e d'altra parte non comporta altro effetto se non la sola cancellazione
Quali effetti causa la cancellazione dall'elenco ? VERREBBE A MANCARE IL REQUISITO PER LAVORARE ma pure per i Colleghi (TUTTI i non MC) che operano nelle strutture pubbliche dovrebbero essere soggetti a verifica ex DLgs 299. In caso contrario è evidente il trattamemto discriminatorio vero i soli MC(pubblici)
per tutti i MC consulenti di Az private non santarie e da queste nominati il problema non si pone anche a norma del DM 4.3.2009
“L'iscrizione all'elenco non costituisce di per sé titolo abilitante all'esercizio dell'attività di medico competente” che invece dipende dall'aver conseguito laurea e specializzazione (con le regole annesse per abilitazioni speciali)

di fronte a queste norme scritte in modo chiaro e corente ma che si teme vengano applicate in senso vessatorio e punitivo ove non discriminatorio occorrre un intervento autorevole di questa Federazione nazionale degli Ordini dei Medici a tutela di tutti i Colleghi dichiarando che :

1) la cancellazione dall'Albo Speciale dei MC non comporta la possibilità di lavoro come MC (“L'iscrizione all'elenco non costituisce di per sé titolo abilitante all'esercizio dell'attività di medico competente DM 4.3.09)
2) l'obbligo della partecipazione alle attivita' di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.” ma che in assenza di albo
(se non quello ORDINISTICO !) la norma rimane come spada di Damocle ...soggetta alla volubilità dell'ente pubblico.
L'aggiornamento deve essere un dovere intellettuale e morale del medico e non una imposizione burocratica spesso contradditoria !

Suggeriamo ancora che si intervenga a rivedere la nomativa ECM perchè gran parte dei corsi si possono fare pagando e imparando poco e sono offerti da soggetti vari non sempre trasparenti. Molti preferiscono aggiornarsi con sistemi più' intelligenti ma che non danno crediti. L'attività di docenza è sottovaluta ( 2,5 crediti l'ora) e ai Liberi Professionsti viene riconosciuto solo 15 crediti nel triennio. In altre nazioni (USA) nessuno ti obbliga a "fare corsi a pagamento" per (dimostrare di) aggiornarti; si può provare il proprio aggiornamento anche con l'iscrizione a banche dati specifiche, con gli abbonamenti a riviste specializzate, con la partecipazione a congressi e convegni, ma anche e soprattutto con le proprie attività professionali sul campo e relativo riscontro reale, oltre che con le eventuali certificazioni o qualificazioni conseguite.

nofertiri9

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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (06/04/2015 16:39)

Nessuno se ne abbia a male, ma sono andata a dare una sbirciatina all'elenco "epurato" ed è effettivamente scomparso dall'elenco dei MC uno di cui ancora mi chiedo come sia stato possibile che lo fosse diventato.
E finalmente, inoltre, è stato levato di mezzo uno che tenevo da secoli sulle cosiddette, di quelli che sanno tutto loro perchè... :) .

Nofer
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doctordodo52

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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (06/04/2015 16:42)

Scusa la mia ignoranza nofertiri, ma dove hai visto l' elenco epurato dei MC ?

doctordodo52

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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (06/04/2015 16:52)

Scusate ma ho visto ora che l' elenco compare nella pagina d' apertura del sito.

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