Credo si ora di ascoltare il suggerimento di Serenix invece che fare i capponi di Renzo ( Manzoni aveva capito tutto.!)
Vogliamo cominciare ad affrontare il tema attraverso la sinergia tra SIMLII, AIDII, AIRM, SITI, CIIP, ANMA, CONAMECO, ASSOPREV etc etc....
Il conseguimento dei crediti è requisito previsto dalla norma per esercitare l'attività di medico compete così come la specializzazione. Se non siamo d'accordo votiamo un altro governo ma la norma per ora è questa.
Il problema è che qualche genio del ministero si è affrettato a pubblicare in soli due giorni elenchi incompleti o errati con gravissimo pregiudizio per coloro che hanno correttamente adempiuto a quanto richiesto dalla norma.
Per questo errore qualcuno deve pagare seriamente. Invito i colleghi ed i rappresentanti di categoria a prendere una posizione decisa e rappresentativa con il ministero. Personalmente ho inviato la pec il 2 gennaio (immagino che causa festività natalizie sia stata ignorata) mentre alcuni colleghi che certamente non sono riusciti a comunicare causa indirizzo pec intasato risultano iscritti.
Il danno di immagine con colleghi e clienti e' enorme.
Chiedo ai rappresentanti istituzionali l'immediata sospensione dell'elenco fino a nuova e più accurata verifica.
Diamine, anche io ho inviato la PEC il 2 gennaio...
Hanno cancellato anche chi come me si è appena inserito nell'elenco !!!
Per la precisione, ho inviato l'autocertificazione per l'inserimento nell'elenco il 17 dicembre.
Il mio obbligo nei confronti del "pizzo legalizzato" (triennio 2014-2016) è di 100 ecm, essendo esonerata dal conseguire ecm nell'anno in cui mi sono specializzata (2014).
A questo punto due sono le cose:
1) O hanno molta fame di soldi...
2) O non conoscono bene la normativa e quindi sono ignoranti.
Nel mio caso credo proprio che trattasi di IGNORANZA.
L’art. 4 comma 2 del Decreto 4 marzo 2009 “Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti” dice:
“L'iscrizione all'elenco non costituisce di per sé titolo abilitante all'esercizio dell'attività di medico competente”, dunque applicando una logica “transitiva” si potrebbe ipotizzare che “La non iscrizione (ossia cancellazione) dall’elenco non costituisca di per sé titolo non abilitante all’esercizio dell’attività di medico competente”, ma temo che questa asserzione non sia difendibile.
Per quanto in nessun luogo della Normativa si dica chiaramente cosa accada in caso di cancellazione dall’elenco, l’art. 1 comma 2 del Decreto citato dice:
“2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono iscritti tutti i medici che svolgono l'attivita' di medico competente in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, da cui si potrebbe dedurre che la cancellazione dall’elenco indichi che i sanitari cancellati hanno perso il possesso “dei titoli e dei requisiti previsti dall’art. 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, e che dunque costoro non possono più continuare ad esercitare l’attività di medico competente.
Inoltre mi pare che la disposizione dell’art. 1 comma 2 del Decreto 4 marzo 2009 superi senz’altro la “limitazione” prevista dall’art. 16-quater del D.Lgs 229/99, e che pertanto il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 38 del D.Lgs 81/08 sia applicabile alla totalità dei medici competenti, e che di conseguenza la cancellazione di coloro che ne risultano privi sia corretta, ovviamente salvo errori e/o omissioni, che sembrano comunque già assai numerosi.
E' dunque probabile che molti colleghi si trovino ingiustamente cassati, e pare inderogabile un’intervento delle Istituzioni.
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la disposizione dell’art. 1 comma 2 del Decreto 4 marzo 2009 NON supera la “limitazione” prevista dall’art. 16-quater del D.Lgs 229/99, e che pertanto il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 38 del D.Lgs 81/08 NON sia applicabile alla totalità dei medici competenti
perchè un Decreto Ministeriale per la gerarchia delle fonti di diritto, non può estendere limitazioni già indicate da una fonte superiore come il Decreto Legislativo
Buongiorno Colleghi. Anche io ho inviato l'autocertificazione in data 8 gennaio 2015 con l'indicazione di aver acquisito gli ECM richiesti, ma, inspiegabilmente, non sono presente nell'elenco pubblicato. Ho già ricevuto la chiamata di un DL in cui mi chiedeva il numero di codice. Ho spiegato che non sono in grado di fornirlo perchè non presente nell'elenco anche avendone i requisiti. Spero non ci siano conseguenze negative.
Nel frattempo nella giornata di ieri ho re-inviato a tutti gli indirizzi di posta certificata del Ministero la documentazione. Un'ultima osservazione: il riferimento cui telefonare indicato sul sito del Ministero risulta perennemente occupato.
Io ieri ho scritto all'Ordine di Pavia denunciando la situazione, oggi mi hanno telefonato dicendomi che chiederanno ufficialmente spiegazioni al Ministero. Quantomeno sono stati celeri.
Ho provato nuovamente a cercarmi e...sono ricomparso!!
Provo a riassumere:
l’art. 38 del D.Lgs 81/08 rubrica i titoli ed i requisiti richiesti per svolgere l’attività di medico competente, ed è dunque applicabile alla totalità dei medici competenti; la sopravvenuta mancanza di uno di questi titoli costituisce dunque di per sé motivo di decadenza dalla possibilità legale di esercitare l’attività di medico competente;
la sopra citata disposizione dell’art. 38 del D.Lgs 81/08 supera (sia perché di pari rango giuridico, sia perché temporalmente successiva) quanto previsto dall’art. 16-quater del D.Lgs 229/99.
Ovviamente chi è stato cancellato per errori od omissioni di chi di dovere ha pieno diritto di vedersi legittimamente reiscritto, ed a mio parere ha anche titolo per chiedere il ristoro del danno ingiustamente subito.
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