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Cancellazione medici competenti

Questo argomento ha avuto 308 risposte ed è stato letto 13623 volte.

gdigiacomo

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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (10/04/2015 10:46)

per favore non continuiamo ad insistere con questo equivoco: essere presenti nella lista è sicuramente comodo per chi vuol fare una verifica in tempi brevi e per i MC è sicuramente meglio esserci che non esserci, ma non E' ASSOLUTAMENTE REQUISITO IMPRESCINDIBILE PER SVOLGERE L'ATTIVITA' DI MC,
se uno ha i requisiti (titoli e crediti anche autocertificati) li esibisce al DdL che glieli richiede e non vedo in che modo possa essere considerato nullo il lavoro fin li svolto o lo stesso rapporto di collaborazione

jolly

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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (10/04/2015 11:06)

ramiste il 09/04/2015 01:35 ha scritto:
Sul sito SIMLII prime indicazioni su come comportarsi nel caso di erronea "cancellazione"

Credo che in caso di erronea cancellazione l'unico comportamento coerente con il modo di fare Italiano sia la richiesta risarcitoria per il danno d'immagine ed eventualmente economico!(altro bel lavoretto per consulcesi)

luigimon

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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (10/04/2015 16:05)

Scusate se insisto sull'argomento, ma scorrendo la lista dei Medici inseriti, vedo numerosi nostri colleghi con tanto di tesserino UPG, che come sappiamo bene non possono esercitare:
art. 39 comma 3"Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare,
ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente". Come la mettiamo con quest'altra svista madornale che continua a non voler essere risolta?
Sono socio SIMLII dal 1999 e pretendo che la Società, a cui ho sempre fatto riferimento, si impegni in questo caso, con tutti i mezzi a disposizione a farsi valere nei confronti di un Ministero che sistematicamente ci mette in difficoltà con richieste assurde e insensate, per non parlare degli strafalcioni presenti sul nostro Decreto ancora non risolti.

Mediconosherpa

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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (10/04/2015 16:32)

Non mi sento di condividere l’opinione di chi ritenga la cancellazione dall’elenco irrilevante o quasi, perché l’art. 1 comma 2 del Decreto 4 marzo 2009 dice:

“2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono iscritti tutti i medici che svolgono l'attivita' di medico competente in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”,

dunque chi ha i titoli e i requisiti per fare il medico competente sta nell’elenco, chi non li ha non ci sta o viene cancellato e quindi non può più continuare legittimamente ad esercitare l’attività di medico competente.

No Martini, no party.

La questione poi della disposizione dell’art. 16-quater del D.Lgs 229/99 è superata dal comma 2 appena citato, che di fatto estende a tutti i medici competenti il requisito del possesso dei titoli richiesti dall’art. 38 del D. Lgs 81; si può ragionevolmente eccepire che il rango giuridico di un Decreto (Decreto 4 marzo 2009) sia senz’altro inferiore a quello di un Decreto Legislativo (D.Lgs 229/99) e perciò potrebbe forse essere sostenibile una “prevalenza” della disposizione presente in un D.Lgs (ancorchè precedente…) rispetto a quella contenuta in un Decreto, ma la semplice enunciazione della cosa non pare sufficiente a produrre effetti, che potrebbero aversi solo attraverso un’azione Giudiziaria, probabilmente complessa e indaginosa, oltre che dall’esito incerto.

Quanto al fatto che colleghi UPG siano iscritti nell’elenco dei medici competenti, non ci vedo niente di strano né tantomeno di illecito: chi glielo impedisce di avere i requisiti per fare il medico competente , e dunque di essere presenti nell’elenco ?

La Legge impedisce loro di fare il medico competente, non di essere titolati a farlo.

……………………………………………………………………………………….
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ramiste

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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (10/04/2015 19:26)

Su Punto Sicuro di oggi le indicazioni della sezione tematica Apromel-Simlii:
http://www.puntosicuro.it/sicurez...mpetenti-qualche-errore-AR-14746/

palama

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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (10/04/2015 20:26)

Le incompetenze del Ministero competente
E dire che avevo avuto come un presentimento: mi ritrovo cancellato dall’elenco dei Medici competenti!!!!!!!!
Nel lontano gennaio 2014, ligio all’obbligo di autocertificare i crediti formativi ECM acquisiti nel triennio 2011-2013 presso chi me li aveva, seppur indirettamente, concessi, in mancanza di precise indicazioni, ho scritto un’email al Ministero della Salute per avere indicazioni. Mi venne risposto di inviare una RR contenente l’autocertificazione ed io, pur dubbioso che nell’era PEC si dovesse inviare una raccomandata, ho eseguito e ricevuto regolare ricevuta di ritorno.
Dopo circa una settimana dall’invio venne fuori invece l’indirizzo PEC.
Preso da dubbi esistenziali e insani dubbi sull’efficienza del Ministero dopo qualche mese, a scanso di equivoci, ho inviato una PEC con allegate copie delle certificazioni degli eventi ECM a cui avevo partecipato ed anche in questo caso con regolare ricevuta di accettazione della PEC.
All’inizio di quest’anno, stante la proroga dell’obbligo di comunicazione dei crediti ECM acquisiti, su siti internet di settore e tramite email sono comparsi continui richiami all’adempimento, ma io, questa volta preso da insane certezze sull’efficienza del Ministero, non ho fatto nulla sicuro, avendo ottemperato per tempo ed essendo ancora inserito nell’albo dei Medici Competenti, di non dover fare nulla.
Ma forse qualche ligio burocrate ha preso in considerazione solo le certificazioni inviate quest’anno (questo spiegherebbe l’enorme numero di epurati).
Ed ora….?????????? Mi ritrovo cancellato dall’elenco dei Medici competenti!!!!!!!!

gabbiano

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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (10/04/2015 20:50)

Quoto e condivido. Aggiungerei anche che a norma di legge anche i docenti in pensione qualora non specialisti in mdl non hanno più alcun titolo di iscrizione nell'elenco. Aggiungiungiamo il fatto che molte autocertificazioni sono dei falsi e che probabilmente questo caos si è creato ad arte per rendere impossibili i controlli. Mi rifiuto di credere che con l'attuale sistema informativo il ministero debba ricevere una autocertificazione invece che ricevere i dati dall'agenas direttamente.

Mediconosherpa

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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (11/04/2015 05:08)

Da: http://www.doctor33.it/crediti-ec...html?xrtd=AXLLTLPPPSTXYAXAYRXYALC

"11 Aprile 2015
CREDITI ECM, CHE COSA SUCCEDE ALLE ALTRE CATEGORIE DOPO IL CASO DEI MEDICI COMPETENTI

Ha destato scalpore il caso dei medici competenti di cui il ministero della Salute ha avviato le procedure di cancellazione, 6 mila circa su 11 mila, non in regola con i crediti Ecm. Malgrado il ministero abbia invitato i medici a contattarlo per sanare eventuali disguidi, il "dado è tratto" e molti si chiedono se dopo la medicina del lavoro tocchi a dipendenti e convenzionati rischiare il licenziamento o la revoca della convenzione se si hanno meno crediti del dovuto. Anche perché è forse fisiologica una sacca di professionisti con un numero più basso di crediti. «In realtà non solo non è disponibile un dato percentuale di medici in regola con i crediti, ma anche ove lo fosse sarebbe un dato numerico. Il numero che certifica il raggiungimento della soglia di "tranquillità" varia a seconda della categoria di professionista (abbiamo visto il caso dei medici competenti) e a seconda della situazione personale», afferma Sergio Bovenga presidente del Cogeaps, il consorzio delle professioni sanitarie che raccoglie i crediti attribuiti dai provider di educazione continua per ogni iscritto ad ordine o associazione sanitaria. «Una dottoressa che ha avuto due gravidanze in tre anni sarà vincolata a totalizzare un numero di crediti molto inferiore al fabbisogno per via dell'esonero decretato dalla Commissione Nazionale. Allo stesso modo un laureato che frequenta un master potrà fruire di un esonero totale per tutta la lunghezza dell'insegnamento». Non solo è arduo stabilire se un medico è in regola, ma anche delineare chi e come lo sanzionerebbe. La manovra 2011 considera la violazione dell'obbligo di formazione continua illecito disciplinare sanzionabile dall'ordine. E nel nuovo codice deontologico 2014 all'articolo 19 si legge che è l'Ordine di riferimento a valutare eventuali inadempienze degli iscritti: le segreterie degli Ordini possono indirizzare agli iscritti una richiesta di "deposito crediti" per verificare la corretta applicazione dell'obbligo. Ma le sanzioni di riferimento vanno ancora emanate dalla Commissione Ecm. «Il dispositivo sanzionatorio previsto nel 2011 a mio parere è superato dai fatti - afferma Bovenga - oggi ad esempio ai medici ospedalieri viene richiesto di essere in regola con le norme dell'Ecm nei concorsi per la direzione di struttura complessa e nelle verifiche per il passaggio di fascia a 5 e a 15 anni, e la stessa regolarità è condizione per l'ammissione a molti concorsi. E' raro che chi non si aggiorna sia in "carriera", e l'incentivo ad aggiornarsi è molto convincente».
Sì, il depennamento dei medici competenti più che un incentivo sembra un meccanismo repressivo. «A parte che il Ministero ha assunto una posizione dialogante, è anche vero che la posizione dei medici dipendenti è peculiare, loro sono tenuti per legge a totalizzare dei crediti e a depositarli al Ministero. Nel loro caso possiamo dire valga un po' meno il concetto secondo cui una cosa sono i crediti totalizzati e l'altra l'essere in regola», dice Bovenga. «Anche se forse - soggiunge - bisognerebbe chiedersi perché il testo unico 81/08 abbia introdotto una disciplina così diversa dal resto della professione».

Mauro Miserendino"


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FedericaB

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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (11/04/2015 10:55)

Al di là di qualsiasi speculazione, ciò che stupisce è la macroscopica sproporzione tra reato (sempre che di reato si tratti, cioè la mancata acquisizione dei 150 crediti) e pena (la depennazione dall'elenco dei medici competenti, qualsiasi cosa essa voglia e vorrà dire).

nofertiri9

nofertiri9
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  • Re: Cancellazione medici competenti
  • (11/04/2015 13:18)

allora (e sempre ringraziando il cielo di non essere un MC...), non di reato nè di contravvenzione di parla, quindi nemmeno di pena.
Siamo discutendo di una disposizione AMMINISTRATIVA, quindi la relativa inosservanza può comportare al più una sanzione amministrativa ovvero disciplinare, che in base al nostro ordinamento non può assolutamente essere lesiva della attività professionale-economica altrimenti normata, giustappunto in sede civile ed in sede penale secondo l'ordinamento delle professioni non a caso definite "normate", ossia con obbligo di iscrizione ai rispettivi Ordini istituiti presso il Ministero della Giustizia, oltre che in sede costituzionale (=art. 41: L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perchè l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali).

Sarebbe da discutere in sede di corte costituzionale, quindi, se sia costituzionale o meno il comma 3 di art. 38 del coso 81 che estende "ipso iure" ai MC privati esercenti la professione in regime assolutamente privatistico.

Personalmente, io ritengo che lo sia, così come ritengo corretto l'obbligo in sè di formazione continua per qualunque professionista, almeno appunto quelli che appartengono a professioni normate con Ordini che garantiscono al cittadino la competenza dell'iscritto: ma, a questo punto, risulterebbe a mio sommesso parere sostanzialmente anticostituzionale la limitazione alla partecipazione a "corsi" a titolo oneroso specie di tipo residenziale, o che comunque comportino discriminazione, faccio un esempio a caso, tra il professionista (medico o meno poco conta) che abita ed opera in un buco di culo di diavolo e quello che abita ed opera in una grande città.
E' evidente che, per esempio, io preferisca frequentare corsi di aggiornamento a Napoli, così male male che vada mi costano solo il taxi oltre l'iscrizione: ma se abitassi a pietradefusi o ad arpaise? (N.B.: paesini sperduti nell'appennino tra irpinia e sannio e praticamente privi di trasporto pubblico) Ne sarei certamente più penalizzata.
Non solo.
Vero che io faccio un mestiere ancora più "particolare", rispetto a voi, e che se mi limitassi operativamente solo ad alcuni aspetti della mia professionalità al momento NON normate potrei anche strasbattermene degli ECM e anche dei CFP. Per esempio, se io facessi solo perizie e/o consulenze alle aziende potrei farle, anzichè come biologo, anche solo come Igienista Industriale Certificato e/o come auditor UNI 14001 o come Environmental Expert o come auditor BS 18001, tutti requisiti che posseggo e che sono riconosciuti anche a livello extranazionale, ma il "peso" dell'appartenenza ad un Ordine quando si va in sede legale riassume tutto il suo peso. Ma anche come IIC sono tenuta a dimostrare annualmente la mia "formazione continua", e pure lì è previsto un minimo di formazione "residenziale": ma appunto, un MINIMO, non solo quello.

Io so però. e sulla mia pelle (soprattutto sul mio tempo privto e sonno persi), che se non studio di continuo non riesco a fare bene il mio lavoro, e se non faccio bene il mio lavoro si vede perchè i miei committenti hanno problemi, e nessuno chiama un consulente che non te li risolve.
Questa settimana, per una sola cacchia di perizia ho dovuto passare ore ed ore a ricostruire la consecutio temporum di ben 4 normazioni di 1 solo articolo del dectreto 152/06 e andare alla ricerca di altre 3, e dico 3, leggi tecniche per scoprire alla fine che il PM ha toppato alla grandissima l'ipotesi di reato: anche tutto ciò che è ambiente è prevalentemente penale, proprio come il coso 81. Bene: e questa non è "autoformazione"? Non vale? E perchè non vale?

Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.

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