adesso ho capito chi intendevi tutelare.
Pensa ciò che ti pare.
Sintetizzo (e chiudo la querelle) rispetto al tuo esempio.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Divisione VI Ispettorato Medico Centrale del Lavoro
Ricorso avverso giudizio di non idoneità all'esposizione a radiazioni ionizzanti
Ricorso accolto in data 25/3/2005
"...allo stato attuale delle conoscenze non risulta dagli studi scientifici ed epidemiologici che l'esposizione a radiazioni ionizzanti nei limiti delle dosi previste dalla legge per i lavoratori esposti comporti un incremento significativo rispetto ai lavoratori sani del rischio di tumori radioindotti".
Possiamo fare emocromo e quello che vogliamo, pero' teniamo presente i criteri sulla base dei quali daremo poi la nostra idoneità.
non ci capiamo, il lavoratore davanti a te o a me potrebbe non essere "sano" e potrebbe non esserne nemmeno a conoscenza , ma un ipersuscettibile e questo è obbligo valutarlo.
A nessuno viene una leucemia per dosi di microsievert, ma ciò non toglie che se un lavoratore è affetto da una leucemia, certo non si gioverebbe da exp. a RI, così come ad un cardiopatico non fa bene lavorare per turni o fare sforzi eccessivi.
che ti devo dire, andremo a dormire con idee diverse sulla radioprotezione dei lavoratori in categoria B. Sicuramente dormiremo tutti e due senza problemi.
Scusa, Conte_Vlad, ma mi sembra che tu abbia dimenticato un inciso nella citazione dell'accoglimento del ricorso. Si dice che: "..allo stato attuale delle conoscenze non risulta da studi scientifici ed epidemiologici che l'esposizione a radiazioni ionizzanti, nei limiti delle dosi previste dalla legge comporti - in lavoratori con pregresse neoplasie trattate, tra l'altro con radioterapia - un incremento significativo, rispetto ai lavoratori sani, del rischio di tumori radioindotti"
Direi che non calza molto con l'esempio di Rcorda.
Il concetto di cui sopra rientra in un discorso più ampio che riguarda l'idoneità di soggetti già affetti da patologie neoplastiche, in fase di remissione o clinicamente guarite, che sono da valutare caso per caso (es. per un lavoratore con un pregresso carcinoma in situ, presumibilmente non radioindotto e trattato con radioterapia, si può considerare il reinserimento).
Ecco, posto che i lavoratori in categoria b sono esposti comunque a basse dosi, per un leucemico effettivamente la valutazione potrebbe essere diversa..
In preventiva farei sicuramente gli ematochimici, poi si può discutere sulla periodicità.
l'esempio delle leucemie o delle MGUS non l'ho fatto io. Comunque cambia poco. La dimenticanza nel copia incolla del ricorso invece errore mio. Il ricorso chiarisce un aspetto ben illustrato nell ICRP 103 su quali siano i modelli dose risposta quando siamo vicino all'origine degli assi oltretutto in una condizione clinica anche peggiore di quella supposta dal collega (precedente tumore trattato anche con radioterapia). Se comunque qualcuno ritiene utile fare i reticolociti, Ft3 e Ft4 ad un radioesposto di categoria B li faccia, mi sembra esagerato invocare per questa scelta motivazioni scientifiche.
Buongiorno,
A questo punto mi sovviene un dubbio: se non ricerchi tramite accertamenti condizioni di ipersuscettibilità ed il lavoratore B è idoneo di default anche se presenta anamnesi positiva per patologie di organi target delle RI, quali sono le condizioni di inidoneità o di limitazioni/prescrizioni per exp a RI?
Seguendo la tua posizione sarebbe più trasparente non visitare i cat B con dosi molto limitate ed insistere con l'EQ affinché declassifichi il lavoratore per mantenendolo monitorato con dosimetro...se si riesce a convincerlo che non sussistono rischi per la salute del lavoratore con quelle dosi.
Guarda il mio intervento volutamente provocatorio è iniziato dichiarando fai pure emocromo (senza reticolociti), TSH reflex (senza FT3 e FT4) ed esame del cristallino, in sostanza piu’ per far star tranquilli noi medici. Il cristallino in realtà potrebbe avere la “dignità” di distretto da essere controllato (la nuova direttiva UE in effetti ci da un importante segnale in questo senso abbassando i limiti di dose a 20mSv anno).
Ai livelli espositivi ipotizzati per un B sei anni-luce dagli effetti deterministici, non hai aumentato rischio oncologico (né primario né di recidiva). Per osservare qualcosa di un po’ piu’ “forte” diceva il buon Campurra devi superare l’area di “silenzio epidemiologico” (100mSv circa…mSv in piu’ o in meno).
Allora ti/mi chiedo: cosa ci aspettiamo di utile da questo o quell’esame?
Perché se la ricerca è diretta agli ipersuscettibili spiegami perche’ non hai suggerito al collega un protocollo sulla mammella, sul colon, sul polmone o su alcuni tratti delle vie aerodigestive superiori? Sono questi siti che potrebbero avere grande rilievo dal punto di vista radioprotezionistico. Un lavoratore in B (ma potrebbe valere anche in molti casi per alcuni A) se lo sospenderai dall’esposizione sarà piu’ per tutelare te che non lui, perché non hai dati a supporto del ruolo causale/concausale o peggiorativo di quel tipo di esposizione nella storia di molte delle patologie che ci possono interessare. Se poi vogliamo sposare un criterio del tipo “siccome non si puo’ escludere allora è possibile” facciamolo ma questa diventa medicina difensiva.
Oltretutto nella maggior parte dei casi le patologie che inducono a ragionare sull’idoneità di un radioesposto sono patologie di cui hai notizia in sede di visita, anche questo dovrebbe farci riflettere (buona vecchia anamnesi, ben fatta ovviamente).
Molte volte l’esistenza di altri rischi ci toglie dall’imbarazzo e tende a giustificare la scelta del nostro protocollo. La mia posizione è volutamente “estrema”, Rcorda, non ce l’ho assolutamente con te, è che a volte la sorveglianza sanitaria ha lati oscuri nei suoi protocolli…
Buon Giorno
Condivido Conte Vlad.
Il discorso iniziato con la richiesta di un protocollo sanitario è proseguito su altri aspetti della radioprotezione. Sono discorsi che possono essere affrontati a voce difficilmente è possibile trovare dei punti in comune solo attraverso dei messaggi.
In merito ai criteri operativi utili per la "creazione" del protocollo di Sorveglianza Medica, le linee guida AIRM fanno cenno all'articolo 83 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.
Una parte di tale articolo stabilisce che : La Sorveglianza Medica è basata sui principi della Medicina del Lavoro (Codice Etico ICOH)
Per tale motivo le linee guida AIRM indicano che nella creazione del protocollo di sorveglianza medica il medico competente/autorizzato deve tener conto dei seguenti 3 aspetti.
1 Il reale giovamento sul Piano della salute degli accertamenti individuati
2 Valutare la loro invasività e costi sanitari e psicologici globali sul lavoratore
3 Valutare la loro invasività e costi sanitari e psicologici globali sul lavoratore e costi economici e sociali per azienda e collettività
4 le indagini da effettuare devono essere correlate ai rischi.
Le linee guida Forniscono un primo step di esami sia in visita preventiva che in visita periodica a cui si aggiungono se ritenuto Opportuno, dal medico di Radioprotezione e sulla base di valutazioni anamnestiche-cliniche e del rischio specifico ulteriori accertamenti.
Gli accertamenti di base sono: Emocromo completo, Creatininemia, ALT, AST, GammaGt, QPE, Esame Urine Completo, Visita Oculistica.
In merito alla consulenza oculistica ), grazie alla nuova soglia per l’insorgenza di cataratta fissata a 500 mSv sull’intera vita lavorativa e poiché il limite annuale di dose equivalente, attualmente stabilito a 150 mSv, sarà nel prossimo futuro portato a 20 mSv, le linee guida airm consigliano quanto segue:
Visita Oculistica per cristallino, ( se dosi equivalenti al cristallino >10 mSv/anno e/o attività ospedaliera interventistica) PERIODICITA’ BIENNALE.
Saluti
Gennaro Bilancio
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