Cara Cristina la tua è una situazione un po’ complicata , purtroppo ti è capitato il peggior datore di lavoro, a lui interessa esclusivamente che sia tutto in regola dal punto di vista formale, ma per fortuna gli è capitato un medico competente preparato e serio che partecipa alla valutazione dei rischi, informandolo su un presunto rischio cancerogeno.
Non tenendo conto della tua segnalazione però non è a norma nemmeno formalmente, infatti in caso di Ispezione ASL gli si potrà contestare una incompleta valutazione dei rischi ecc.
Comunque mi sembra che l’accorciamento della periodicità non sia stata motivata e inserita nel documento di valutazione dei rischi, ( come fai a dire al datore di lavoro della sorveglianza sanitaria semestrale perché lui non ha effettuato la valutazione dei rischi? Se è questo il motivo) ne hai effettuato un monitoraggio biologico specifico (sanzionabili).
Inoltre il datore di lavoro potrà un domani ( spero al più presto possibile) dietro tua insistenza effettuare la valutazione del rischio, e non mi meraviglierei visto il suo “grande interesse per la prevenzione” valutare il rischio cancerogeno assente.
Aggiungerei comunque al tuo protocollo di effettuare il monitoraggio del acido trans muconico, a fine turno di lavoro ( Benzene), il problema senza valutazione e che non conosci nemmeno l’entità dell’esposizione, ( frequenza, modalità di esposizione ecc. ), quindi come fai a programmare il monitoraggio biologico, rischieresti magari di effettuarlo quando i lavoratori non sono esposti da giorni.
A questo punto formulo una domanda, sotto il profilo professionale ed etico nulla da dire sul tuo operato, ma ai fini medico legali che risvolti si possono avere?
Spero che anche altri colleghi intervengono nella discussione.
Mi dispiace se non ti ho risolto il problema , forse ho aumentato i tuoi dubbi, non penso che dovresti dimetterti, ma lottare e fare capire al datore di lavoro che un domani potrebbe avere seri problemi giudiziari.
Salute e Buon Week End a tutti.
Gennaro Bilancio
Vorrei tentare di rispondere alle problematiche cui ha accennato Cristina Maragliano, e in particolare sull’inadempienza da parte datore di lavoro nel rispettare la periodicità del protocollo sanitario, stabilito dal Medico Competente.
Inviterei a leggere l’articolo “COLPE E REATI DEL MEDICO COMPETENTE” di Maurizio Del Nevo, pubblicato nel marzo 2000 sulla rivista Igiene & sicurezza del lavoro (Ed. IPSOA)
Di quest’articolo vi propongo uno stralcio che spero possa essere utile:
“Per operare in completa autonomia, il medico competente deve poter autonomamente predisporre ed osservare (potere decisionale-organizzativo) un protocollo sanitario con periodicità da egli stabilite e poter fare eseguire tutti gli esami integrativi che egli ritiene necessari per effettuare una efficace prevenzione delle malattie professionali, senza che il datore di lavoro possa in alcun modo ingerire in tutto ciò, pena il ritorno della responsabilità penale in capo al delegante. Gli obblighi di rispetto della normativa specifica (ad esempio corretta predisposizione del protocollo sanitario, rispetto delle periodicità dei controlli prevista per legge), sono obblighi in cui il datore ha ampio potere di ingerenza e sono per questo previsti dal legislatore anche come reati propri del datore di lavoro (6 Art. 4, comma 5, lett. g) del D.Lgs. n. 626/94 (il datore di lavoro "richiede l 'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto") sanzionato con l 'arresto da due a quattro mesi o con l 'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni ai sensi dell 'art. 89, comma 1, lett. b). Perfettamente coerente con questo orientamento è anche l 'art. 5, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 277/91, che pone sempre a carico del datore di lavoro l 'obbligo sanzionato penalmente di esigere l 'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal decreto in questione ): il rispetto della periodicità degli accertamenti sanitari previsti dalla legge da parte del medico competente, infatti, può essere in ogni momento intralciato dal datore di lavoro col pretesto di esigenze produttive o altri impegni di lavoro, da parte del legislatore è stato comunque posto in capo al datore di lavoro il rispetto di tali obblighi. Analoghe considerazioni possono essere fatte per quello che riguarda il budget di spesa, che deve essere del tutto adeguato alle richieste del medico (potere economico), senza limitazioni da parte dell 'azienda, pena il verificarsi di una ingerenza e un annullamento di qualunque valore legale della delega al medico.
Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 25, all’art. Art. 72-decies, lettera b, non si riferisce ad una periodicità obbligatoria, ma “di norma” annuale (senza spiegare cosa vuol dire “di norma”, specie perché si riferisce a prodotti industriali diversissimi tra loro, per caratteristiche strutturali, tossicologiche ecc.). In più affida al Medico Competente, con adeguata motivazione, di decidere per una diversa periodicità.
Per sanzionare un medico competente per mancata visita medica bisogna applicare l 'art.91 del D.L.626/94 oppurel 'art.53 del D.L.277/91 e quindi :
o ha violato art.17coma 1 lettera b) (che si rifa all 'art.16 la sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente )
esempio per i VDT l 'art.55 è sanzionato il datore di lavoro
la MMC art 48 è sanzionato il datore dilavoro
cancerogeni e mutageni art 69 comma 1 la sanzione è al datore di lavoro
chimico il 72 decies comma 2 la sanzione è al datore di lavoro
Quindi credo per sanzionare il medico si debba dimostrare ,soprattutto da parte del datore di lavoro che nonostante fosse stato sollecitato lo stesso medico abbia rimandato le visite o si sia rifiutato di effettuarle.
Caso a parte il DL277/91 infatti il medico è sanzioanto per l 'art 7 comma 1 e il 44.
E qui bisogna stare attenti sia alla periodicità ( perchè per esposizione tra 85 e 90 dB tar la preventiva e la prima periodica non deve passare più di un anno) e ad effettuare ,insieme all 'audiometria un otoscopia.
Una mia opinione rigurda l 'importanza del certificato di idoneità e mi spiego.
Se io nel certificato scrivo che "tale certificato a validità annuale ed il prossimo accertamento sanitario dovrà essere effettuato non oltre il mese di ..." secondo me già così avverto sia il datore di lavoro che il lavoratore che se si supera tale periodo la mancanza è del datore di lavoro ,che ,tra l 'altro,potrebbe anche nel frattempo aver cambiato idea sul medico e averlo scelto un altro.
Per quanto riguarda la sanzione al medico competente penso che Il collega Giancarlo ha commesso un 'errore di digitazion, sicuramente voleva indicare l 'art. l 92 comma 1 lettera a e non il 91.
Secondo me oltre al datore di laboro anche il medico competente deve essere sanzionato se non viene rispetata la periodicità e non ha dimostrato che ha informato della scadenza della SS. Secondo me è troppo comodo scaricare sul datore di lavoro la responsabilità del mancato rispetto della periodicità, finchè si è MC dell 'azienda si è responsabile in parte uguale della salute dei lavoratori.
Saluti
Gennaro Bilancio
Io sono del parere che se il MC ha emanato formale protocollo di Sorveglianza Santaria e appone sul certificato di idoneità la data di scadenza della prossima visita, ha esaurito il suo compito (ovviamente se non si sottrae al dovere di effettuare la visita entro la scadenza). Ci sono DL che non rispettano le scadenze e non inviano i Dipendenti alla visita medica, o non fanno eseguire in tempo gli accertamenti strumentali richiesti; così come ci sono Dipendenti che si presentano alla visita in ritardo. Non è ammissibile, in questi casi, una responsabilità del MC che non credo possa andare a prelevare a casa i Dipendenti per sottoporli a visita. Al più, nei casi conclamati e recidivi, può avvertire il DL con raccomandata dei ritardi nell 'espletamento delle visite.
Cordiali saluti, Claudio
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