BUONASERA
UTILIZZO UN PROGRAMMA PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLE CARTELLE SANITARIE
DAL PROGRAMMA STAMPO GIUDIZI DI IDONEITA' E ALTRE CERTIFICAZIONI (NOMINE, VERBALI DI SOPRALLUOGHI ECC) CON FIRMA DIGITALIZZATA AI SENSI DEL ART 20,21 N. 2, 23 E 24 DRL DLGS 82 DEL 7 MARZO
VISTO CHE LA FIRMA E OVVIAMNETE IN FOTOCOPIA TALI CERTIFICAZIONI POSSONO ESSERE CONTESTATE?????
Premetto che sarebbe meglio il parere di un giurista esperto in materia, però ti dico quello che credo di aver capito in merito: la firma olografa è sottoponibile a verifica graflogica per impedire la refutabilità (cioè se tu apponi una firma potresti dire che non è la tua ed in quel caso il grafologo può dire che invece essa ti appartiene, viceversa non vale il contrario cioè se tu dici che una firma è tua nessun grafologo al mondo può dimostrare il contrario) il grafologo oltre alla forma della firma analizza anche le caratteristiche di pressione e sfumatura del tratto quindi una firma scansionata non è sottoponibile a perizia e quindi non ha valore legale. la firma digitale deve quindi avere caratteristche di irrefutabilità, per ottenere questo vi sono diverse soluzioni tecnologiche: dalla firma digitale con chiavetta esterna e codice di sicurezza rilasciata da ente terzo che di fatto è garante della firma stessa e della non modificazione del documento; oppure un sistema di tipo grafometrico dove i dati sono incorporati nel file assieme a codici che ne garantiscono irrefutabilità.
In sintesi se la tua firma digitale è valida non è il foglio di carta che stampi ma il file (che ovviamente devi conservare) che garantisce irrefutabilità e immodificabilità e quindi in caso di contestazione è quello che viene sottoposto a perizia.
Dopo l’istante magico in cui i miei occhi si sono aperti nel mare,
non mi è stato più possibile vedere, pensare, vivere come prima.
(Jacques-Yves Cousteau)
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