Un dipendente che nell'arco dell'anno fa 40 turni notturni può essere considerato Lavoratore notturno? ed eventualmente senza superare i famosi 80 turni si può configurare il rischio notturno?
Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 smi
art 1 c2 e
e) "lavoratore notturno":
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina
collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno 3 ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;
roscafa55 il 03/03/2016 04:55 ha scritto:
Un dipendente che nell'arco dell'anno fa 40 turni notturni può essere considerato Lavoratore notturno? ed eventualmente senza superare i famosi 80 turni si può configurare il rischio notturno?
In questo caso i pochi turni notturni non giustificano la sorveglianza sanitaria. Se però le visite mediche vengono fatte per altri rischi, io terri conto dei turni notturni ai fini del giudizio di idoneità
Per quanto riguarda la "classificazione" legale dei lavoratori il riferimento è, ovviamente, la legge che fissa il numero minimo di turni notturni in 80/anno "in assenza di disciplina collettiva" e non in assoluto.
40 turni notturni/anno corrispondono a 1 turno a settimana per 40 settimane su 48 lavorate (deducendo le ferie.
Una valutazione andrebbe fatta, a mio parere, anche sul contenuto dell'attività notturna
E' comunque un "valore di azione " fissato dal legislatore. A mio avviso sarebbe illegittimo visitare un lavoratore che fa solo 40 notti l'anno, al netto di altri rischi naturalmente. Si pensi poi se dalla visita risultasse un provvedimento di non idoneità.
mantello il 05/03/2016 10:22 ha scritto:
Per quanto riguarda la "classificazione" legale dei lavoratori il riferimento è, ovviamente, la legge che fissa il numero minimo di turni notturni in 80/anno "in assenza di disciplina collettiva" e non in assoluto.
40 turni notturni/anno corrispondono a 1 turno a settimana per 40 settimane su 48 lavorate (deducendo le ferie.
Una valutazione andrebbe fatta, a mio parere, anche sul contenuto dell'attività notturna
roscafa55 il 03/03/2016 04:55 ha scritto:
Un dipendente che nell'arco dell'anno fa 40 turni notturni può essere considerato Lavoratore notturno? ed eventualmente senza superare i famosi 80 turni si può configurare il rischio notturno?
A maggior chiarimento trattasi di Custodi di Museo
mantello il 04/03/2016 03:43 ha scritto:
Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 smi
art 1 c2 e
e) "lavoratore notturno":
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina
collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno 3 ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;
Però il d.Lgs 66/2003 prevede anche:
Art. 1 c. 2
lett.d) periodo notturno: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino
Art. 11
Limitazioni al lavoro notturno
1. L'inidoneità al lavoro notturno può essere accertata attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche.
Art. 14
Tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno
1. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all'articolo 11 o per il tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi.
Art. 15
Trasferimento al lavoro diurno
1. Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.
Mi pare di capire che sia parere comune di tutti i medici competenti che in caso di lavoro notturno sono da sottoporre a sorveglianza sanitaria solo quei lavoratori che fanno almeno 80 notti/anno e in effetti anche l'allegato 3b chiede di annoverarlo tra i rischi solo in questo caso.
Però, nel definire il lavoratore notturno come colui che svolge per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi/anno, non mi sembra che il d.Lgs 66/2003 dica espressamente che quello è il limite minimo che fa scattare la sorveglianza sanitaria: sembrerebbe piuttosto una definizione atta a stabilire una quantificazione del rischio al fine di eventuali benefici quali quelli riservati per i lavori “usuranti” o magari per il riconoscimento del rapporto di causalità di eventuali malattie professionali (correlabili evidentemente solo a un'esposizione prolungata).
Secondo me il Medico Competente dovrebbe valutare se un lavoratore è idoneo a svolgere la propria mansione nel periodo notturno, a prescindere che sia “classificato” come lavoratore notturno o meno.
Dall'art. 11 sembrerebbe che l'idoneità al turno notturno debba essere chiesta dal Datore di Lavoro al Collegio Medico della ASL, quindi che in assenza di altri rischi non sia di pertinenza del Medico Competente; e all'art. 14 si ribadisce che, a cura e a spese del datore di lavoro, il medico competente valuta lo stato di salute dei “lavoratori notturni” (quindi chi fa almeno 80 notti!). Ma allo stesso tempo dice che la visita deve essere volta a verificare l'assenza di controindicazioni al “lavoro notturno”, non a fare almeno 80 notti/anno!!!
Per cui in teoria basterebbe dover fare un solo turno notturno per essere sottoposto a sorveglianza sanitaria, se no come si può verificare l'assenza di controindicazioni o, come dice l'art. 15, che non sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno per essere assegnato al turno diurno?
Se abbiamo un custode/guardiano notturno che magari fa solo 79 notti/anno, non è esposto ad altri rischi per cui non deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria, però ha un'aritmia grave, un DMID scompensato o assume terapia farmacologica cronica con alterazione del ciclo sonno veglia, a prescindere dai riferimenti normativi, secondo voi è idoneo alla mansione specifica??
Oppure se ci troviamo di fronte un operatore sanitario sottoposto a sorveglianza sanitaria per altri rischi e anch'egli è affetto da una delle suddette patologie, non deve essere esonerato dai turni notturni perché non raggiunge la soglia di 80 notti/anno???
Gradirei se possibile anche un parere della Redazione o di chiunque abbia voglia di dirmi (possibilmente garbatamente!) anche che sto sbagliando in pieno! Perchè, visto che siamo chiamati a collaborare con il datore di Lavoro e il SPP alla valutazione di TUTTI i rischi, qualora la normativa non lo vieti espressamente sarebbe opportuno dare un parere medico sul rischio a cui può essere esposto un lavoratore affetto da determinate patologie a svolgere anche un solo turno notturno.
Credo che se il legislatore avesse voluto classificare come addetti a lavoro notturno solo i lavoratori che effettuano 80 o più notti all’anno non avrebbe specificato che tale limite si applica solo in “difetto di disciplina collettiva” . Mi pare si debba invece dedurre che i contratti di lavoro possono definire “addetti al lavoro notturno” anche coloro che svolgono meno di 80 turni notturni anno e comunque lo siano coloro chi svolgono “normalmente” lavoro notturno, indipendentemente dal fatidico limite
Mi pare che tale interpretazione sia supportata anche dall’ interpello 12/04/2005 (prot 388) nonché da Cassazione Lavoro (24 giugno- 30 luglio 2008 n. 20724). In entrambi i casi la definizione di lavoratore notturno ha però rilevanza esclusivamente ai fini contributivi e regolatori dell’orario di lavoro. Non viene presa in considerazione la tutela della salute
Circa il fatto di considerare gli 80 turni equivalenti a un “valore di azione”confesso di non avere ben chiare le evidenze che supportano tale affermazione. Sotto il livello di azione non si dovrebbero attendere effetti negativi sulla salute dei lavoratori. Cosa che, nel caso specifico, mi sembra altamente improbabile.
Mi pare ragionevole valutare il rischio per la salute (nonché quello infortunistico) connesso con lo specifico lavoro svolto in orario notturno e decidere in conseguenza la necessità o meno di sorveglianza sanitaria (cadenze e contenuti).
Nel caso dei custodi potrebbe anche avere rilevanza il fatto che, in alcune situazioni, gli addetti a tale mansione sono lavoratori in età avanzata e portatori di patologie potenzialmente sensibili alle alterazioni dei bioritmi
Sono assolutamente d'accordo con l'ultimo intervento di mantello.
Personalmente ritengo che siano soggetti a sorveglianza sanitaria i lavoratori che svolgono regolarmente lavoro in orario notturno, non necessariamente per più di 80 turni/anno, e valuto i relativi accertamenti non solo in base al numero di turni, ma anche alla tipologia di attività svolta, che può comportare o meno altri rischi lavorativi; il turno notturno può essere "attivo" (es. lavoro su linea produttiva) oppure "passivo" (es. custodi, educatori addetti alla sorveglianza).
Concordo anche sulla perplessità in merito alla definizione di "valore di azione". Peraltro, anche laddove siano previsti dal DLgs 81/08, non sono diktat, considerato che per il rumore (art. 191) esiste la possibilità di controllo sanitario per i lavoratori con esposizioni molto variabili (che poi sono una buona parte), mentre per le vibrazioni meccaniche (art. 201, comma 2) si dice che i lavoratori esposti "sono altresì sottoposti a sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico competente, si verificano ecc."
Ritenere che, invece, 81 turni notturni comportino un rischio per la salute, mentre 60 o 70 no, mi pare una posizione un po' "rigida".
Stessa rigidità delle 20 ore settimanali per i video terminalisti. Perché 21 si e 19 no ?
lanfraz il 10/03/2016 12:50 ha scritto:
Sono assolutamente d'accordo con l'ultimo intervento di mantello.
Personalmente ritengo che siano soggetti a sorveglianza sanitaria i lavoratori che svolgono regolarmente lavoro in orario notturno, non necessariamente per più di 80 turni/anno, e valuto i relativi accertamenti non solo in base al numero di turni, ma anche alla tipologia di attività svolta, che può comportare o meno altri rischi lavorativi; il turno notturno può essere "attivo" (es. lavoro su linea produttiva) oppure "passivo" (es. custodi, educatori addetti alla sorveglianza).
Concordo anche sulla perplessità in merito alla definizione di "valore di azione". Peraltro, anche laddove siano previsti dal DLgs 81/08, non sono diktat, considerato che per il rumore (art. 191) esiste la possibilità di controllo sanitario per i lavoratori con esposizioni molto variabili (che poi sono una buona parte), mentre per le vibrazioni meccaniche (art. 201, comma 2) si dice che i lavoratori esposti "sono altresì sottoposti a sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico competente, si verificano ecc."
Ritenere che, invece, 81 turni notturni comportino un rischio per la salute, mentre 60 o 70 no, mi pare una posizione un po' "rigida".
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