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giudizio di idoneità

Questo argomento ha avuto 14 risposte ed è stato letto 5895 volte.

ramiste

ramiste
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Medico del Lavoro
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847
  • Re: giudizio di idoneità
  • (02/09/2004 12:00)

Sono completamente d 'accordo con il collega Campura sulla obbligatorietà esclusiva della "visita medica" e sul reale significato degli accertamenti strumentali e/o di laboratorio a corredo (a parte i casi espressamente previsti dalla legge: audiometria negli esposti a rumore, esame ergo-oftalmologico per i videoterminalisti etc.). Il cosiddetto "protocollo sanitario" deve essere una semplificazione del nostro lavoro, al limite un modo di essere più chiari anche nei rapporti con terzi (leggi = datori di lavoro e rappresentanze sindacali) ma non deve divenire una sorta di ghigliottina ... della serie ... come darsi la zappa sui piedi .....
Tra l 'altro, detto tra noi, dopo un po ' di tempo che faccio questo lavoro mi vado convincendo sempre di più della fondamentale importanza della visita, che davvero è momento centrale di tutta la nostra attività preventiva, non solo a parole. Spesso io ne faccio anche qualcuna in più, rispetto ai suddetti procotolli, ma non mi lamento, lo faccio volentieri e la cosa è molto utile sia a me che ai lavoratori che seguo.

drgennai1

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Provenienza
Prato
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Medico del Lavoro
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49
  • Re: giudizio di idoneità
  • (03/09/2004 23:58)

in realtà non siamo affatto a viso coperto, caro collega, basta consultare la members area di questo sito per avere nome e cognome (volendo possiamo includere anche la foto, non sto scherzando); in sintesi tornando al prfoblema:
1)molti sembrano concordare con l ' idea del m.c. "dominus" della soveglianza sanitaria e credo che questo corrisponda alla lettera dela legge (i protocolli, meglio detti programmi di sorveglianza sanitaria, sono citati mi sembra solo nel decreto 25, senza tuttavia alcuna indicazione sul loro carattere vincolante)
2) è per comodità organizzativa che sono stati introdotti questi benedetti protocolli e solo in pochissimi casi ci sono esami tassativi ( ad esempio nel caso del piombo)

Rimanendo in tema similare vi segnalo una recentissima sentenza di condanna (confermata in Cassazione) di un collega per non aver indicato dettagliatamente in cartella sanitaria i fattori di rischio cui è esposto l ' individuo (pubblicata sul bollettino ANMA e commentata); segnalo alla Redazione la necessità di avviare un forum su di essa perchè tocca un altro aspetto formale con conseguenze poco tutte da scoprire - grazie

Dr. A. Gennai Specialista in medicina del lavoro, specialista in medicina legale-- drgennai1@libero.it

vtr

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Pesaro e Urbino
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Medico del Lavoro
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50
  • Re: giudizio di idoneità
  • (04/09/2004 09:38)

Rispondo ai colleghi Lucchetti e Sommani non essendo possibile dialogare con collega Campurra; l 'art. 16 del Dlgs 626 prevede che il medico "competente" effettui accertamenti preventivi e periodici ( c. 3 esami clinici, biologici...) mirati al rischio e ritenuti necessari dal medico competente; ora non è possibile improvvisare una sorveglianza sanitaria al momento della visita medica ed in seduta stante decidere accertamenti necessari per la tutela del lavoratore in base ad eventauli segni sintomi allarmanti, anche perchè ricordo che l 'obiettivo è una prevenzione PRIMARIA e non SECONDARIA. Infine essendo l 'art. 17 c 1 lett. b del Dlgs 626, che ricordo prevedere che il medico effetui gli accertamenti di cui all 'art. 16, sanzionato dall 'art. 89 del Dlgs 626 è quanto mai deduttivo e logico prevedere che tali accertamenti siano elencati e descritti in un protocollo anche per le necessarie verifiche da parte dell 'organo di vigilanza, per correttezza nei confronti del Rappresenatnte dei Lavoratori, RSPP ed infine datore di lavoro che ritengo abbia il diritto oltre che il dovere di conoscere gli accertamnti clinico-strumentali previsti e che dovrà anche pagare.
Grazie .

GANDALF IL GRIGIO

GANDALF IL GRIGIO
Provenienza
Perugia
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Medico del Lavoro
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416
  • Re: giudizio di idoneità
  • (06/09/2004 15:01)

Scusate tanti cari colleghi, ma non capisco dove sia il problema. E’ o non è vero che il mc deve stabilire il protocollo sanitario dopo aver preso parte alla stesura (o quanto meno aver preso visione) della vr ? Se si, allora non è possibile dare una idoneità se il protocollo sanitario non è stato completato. In merito poi a cosa fare (visita e/o pfr e/o analisi ematochimiche e/o tutto quello che serve) credo che la cosa migliore, anche organizzativamente parlando, sia di stabilire un protocollo “minimo” sufficiente comunque a tutelare la salute di tutti i lavoratori, da integrare, al bisogno, con tutto quello che possa essere ritenuto utile dal mc per conferire l’idoneità. In merito alla “obbligatorietà” del protocollo sanitario contestata da qualcuno, posso dire solamente, a prescindere da tutte le considerazioni di legge egregiamente espresse di colleghi, che nella mia regione quando la Asl viene a fare una verifica sulla sorveglianza sanitaria la prima cosa che chiede sono le cartelle, la seconda è il protocollo sanitario scritto......

Sergio Truppe
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"Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiero in gran tempesta, non donna di provincia, ma bordello"

Gabriele Campurra

Gabriele Campurra
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Roma
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Medico del Lavoro Competente
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507
  • Re: giudizio di idoneità
  • (07/09/2004 10:07)

Innanzitutto chiedo venia per non aver saputo che era possibile vedere la members area! Comunque alcuni non includono nome e cognome!
Forse mi sono espresso male nella mia precedente risposta: il senso voleva essere quello ben evidenziato dal collega "ramiste" (di cui ora conosco nome e splendida foto!).
E ' chiaro che deve essere stabilito un protocollo sanitario di base, con periodicità anche dei diversi accertamenti. Ad esempio in campo radioprotezionistico l 'AIRM ha già a suo tempo indicato in una pubblicazione ad hoc (in fase di revisione e prossima alla stampa) le linee guida per la sorveglianza sanitaria in radioprotezione. Si tratta ovviamente di accertamenti di tipo oncopreventivo (in gran parte ripresi dall 'American Cancer Society) adattati alle diverse radioinducibilità tumorali; ovviamente questo protocollo notevolmente ampio non può e non deve essere ripetuto ad ogni visita (come indica la stessa ACS). E allora? Per forza ogni 6 mesi devo prescrivere un emocromo per correre dietro ad eventuali danni deterministici ormai impossibili con le dosimetrie attuali? Certo è importante per lo stato generale di salute insieme a tanti altri accertamenti. Però forse è altrettanto importante un accurato esame obiettivo, ad esempio esplorando con attenzione tutte le stazioni linfonodali in considerazione dell 'allarmante incremento del linfoma non Hodgkin (che per lunghissimo tempo è silente negli accertamenti di laboratorio). Ma questo è solo un esempio tra tanti. Conosco bene la filosofia preventiva dell 'attuale medicina del lavoro; noi medici autorizzati ne siamo ben consapevoli considerando che era già il principio ispiratore del "vecchio" DPR 185 del 1964, quando con il DPR 303 ancora tale aspetto era poco delineato! Il fatto di eseguire prima la visita medica non è certo per prescrivere accertamenti solo in caso di "segni sintomi allarmanti"; è ovvio che mi attengo al cosiddetto protocollo, ma è altrettanto vero che preferisco adattarlo, eventualmente integrandolo, ad ogni visita, o giustificandone l 'eventuale omissione. Piuttosto che fare una audiometria e una spirometria ogni 6 mesi a lavoratori non esposti a rischi per i quali siano indicate (le ho viste eseguire su addetti a VDT!), preferisco un sangue occulto annuale o accertamenti ecografici su addome e tiroide con le periodicità indicate dall 'ACS. Ovviamente oltre agli accertamenti mirati al rischio specifico.
Collega "vtr", perchè non è possibile dialogare con me? Eccomi qua! Tra l 'altro non conosco ancora il tuo nome.

"Studia prima la scienza, e poi seguita la pratica, nata da essa scienza. Quelli che s'innamoran di pratica senza scienza son come 'l nocchier ch'entra in navilio senza timone o bussola, che mai ha certezza dove si vada"
LEONARDO DA VINCI

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