La faccenda sembra semplice dal punto di vista etico/tecnico-professionale: il MC si esprime sulla idoneità alla mansione specifica.
In realtà ci sono alcuni cavilli che poi fanno la differenza in sede di contenzioso. Questi cavilli sono stati già espressi: il MC non ha potere di legge nel campo della patente di guida, il MC non può segnalare il caso alla CML (a meno che non appartenga ad uno dei medici di cui all'art. 119 del codice della strada; questo dispone l'articolo 128, comma 1-quinquies, dello stesso codice della strada).
Pertanto non vedo una soluzione lineare, ma solo alcuni compromessi da valutare caso per caso. Per esempio dare una temporanea non idoneità alla guida di veicoli aziendali potrebbe essere un "abuso" del MC tollerabile da tutte le parti in causa, ma se questa non idoneità fosse permanente con conseguente licenziamento, allora la faccenda si complicherebbe.
Il deficit visivo in un escavatorista è il caso di cui si parla, ma tanti altri disturbi potrebbero effettivamente giocare un ruolo peggiorativo sull'impiego reale del lavoratore: ictus, IMA, diabete scompensato, ecc.
La faccenda mi pare che, finchè non si arriva in tribunale, la si possa gestire con soluzioni di compromesso. Ma quando poi, leggi alla mano, qualcuno ci ricordasse che il MC deve esprimersi SOLO sui rischi normati dalla boiata 81 e allora bisognerebbe tornare indietro un attimo.
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
Perdonate se insisto: non è per polemica ma esclusivamente per trarne conferma sulla linea di indirizzo che utilizzo. Non sto certamente soprassedendo su eventuali menomazioni di carattere psicofisico intervenute a ledere l'integrità del lavoratore e che possano causare un peggioramento della salute del lavoratore stesso durante i suoi compiti e che certamente sono sempre da valutare. Sto dicendo che non sono in grado allo stato attuale delle cose di rendere non idoneo all'utilizzo del mezzo un cittadino lavoratore che ha regolarmente conseguito la patente di guida per quel mezzo relativamente ad un deficit dell'acuità visiva. Il possesso del documento patente equivale inequivocabilmente al fatto che già qualcuno -colui/coloro che sono deputati per Legge a questo compito- abbia ritenuto, in sede monocratica piuttosto che di commissione, che i requisiti visivi minimi sono soddisfatti: in una parola quel cittadino lavoratore non avrebbe la regolare patente di guida se chi lo ha valutato avesse ritenuto che il deficit visivo potesse in qualche modo essere insufficiente all'attività guida comportando pertanto una situazione di pericolo per il cittadino interessato e tutti gli altri terzi eventuali.
Poi del resto possiamo discutere ampiamente ma mi pare che in questo caso la cosa sia lapalissiana. Potrei anche accettare una limitazione del tipo "si sconsiglia guida notturna" piuttosto che "evitare lunghe tratte" ma una non idoneità non trova a mio avviso allo stato attuale alcuna giustificazione.
"Felicius curari a medico popularem gentem quam nobiles et principes viros."
Se lo rendi inidoneo per il calo visus OD rischi che vinca il ricorso. Non è compito nostro valutare il fatto che la visione possa alterare la possibilità di guida del mezzo, nè tantomeno effettuare una segnalazione.
Poniamo la questione in altri termini. Il lavoratore con calo del visus non (adeguatamente) corretto mentre guida il suo escavatore ammazza un collega perchè non lo vede... Dall'analisi della cartella sanitaria nell'esame obiettivo dell'ultima visita (esitata in una idoneità alla mansione) non emerge nulla circa la valutazione della funzione visiva (si suppone quindi che non sia stata nemmeno valutata). Secondo voi lo zelante Giudice non porrà al Medico Competente la domanda "Prima di metterlo sull'escavatore non hai verificato se ci vede?". Ve lo dico perchè la domanda, finora e per fortuna, me l'ha posta "solo" un UPG dell'ASL, che mi consigliava appunto di testare sempre il visus in questi casi.
Personalmente ho fatto non idoneo alla guida di carrello elevatore un operatore monoculo, per le stesse motivazioni dette da Sonnambulo;ho prospettato al DDL e Lavoratore l'esempio fatto da Sonnambulo e la possibilità di ricorrere alla ASL;nessuno ha eccepito nulla, il lavoratore lavora in magazziono senza guidare il muletto....
Ma, in generale, il fatto che il ddl o il lavoratore non inoltrino ricorso all'ASL non testimonia la congruità del giudizio di idoneità. Evidentemente nel tuo caso, andrea.cercone, è stato possibile dispensare il lavoratore dall'uso del carrello elevatore senza particolari ripercussioni, ma, se fosse stato un mulettista "propriamente detto" o un autista, probabilmente avrebbe fatto ricorso (e magari sarebbe stato considerato, a tal fine, l'eventuale possesso della patente di guida ottenuta o rinnovata come monocolo).
Per rispondere all'amico sonnambulo e per precisare ulteriormente il mio pensiero, la funzione visiva deve sì essere considerata, così come tutto il resto, in presenza di dati anamnestici rilevanti, ma il problema - ribadisco - sta nell'espressione di un giudizio monocratico su una questione non specificamente di nostra competenza e sulla base dei requisiti psicofisici richiesti dal codice della strada, laddove lo stesso codice prevede una decisione collegiale. Quindi, nel momento in cui dobbiamo (o vogliamo) esprimerci in tal senso, credo che sia necessario almeno richiedere un parere ad uno specialista oculista o, in alternativa, suggerire un ricorso all'ASL, magari confrontandosi prima con i colleghi in merito.
Rispetto ad un'altra domanda posta relativa all'eventuale licenziamento, anche se vado a memoria, mi pare che per la 300/70 non possa essere licenziato in caso di infortunio sul lavoro ove venga riconosciuta una invalidità superiore a 1/3. Per cui bisognerebbe vedere quanto l'ha valutato l'INAIL.
Innanzitutto grazie ai colleghi per i pareri: il dubbio principale rimane il solito: la idoneità specifica del MC è riferita alla esposizione professionale per i rischi con obbligo di sorveglianza sanitaria o, in senso più lato anche per rischi lavorativi non normati (es. movimenti ripetitivi in molte regioni non sono normati), o anche verso terzi (diversi da alcol e droga) o addirittura non a rischi ma a condizioni lavorative per le quali la normativa prevede espliciti requisiti oggetto di valutazione cliniche ovvie per il MC (es. la funzione visiva in un autista). Bella confusione. Ovviamente tutte le risposte sono valide anche in considerazione delle varie posizioni (SIMLII e Magistratura). Vorrei citare solo l’inchiesta di Torino anni orsono sulla patologia da movimenti ripetitivi in assenza di una normativa specifica e le inchieste della Magistratura sui giudizi di idoneità formulati dal MC nei confronti di sanitari con problemi mentali che si sono esplicitati in omicidi silenti in corsia. Personalmente sono stato consultato dai carabinieri in caso in un guardiano deceduto e reso idoneo dal MC senza preventiva valutazione del rischio di “lavoro da solo” che certamente non solo non è normato ma in genere non è neanche oggetto di valutazione del rischio.
Comunque nel caso dell’autista – escavatorista ho ritenuto di esprimere una non idoneità sperando (anche per motivi etici) che il lavoratore trovi una accordo con l’azienda o che l’ODV si esprima: vi terrò informati
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