Cari Colleghi, vorrei sapere se qualcuno può aiutarmi in questo quesito:
un medico del lavoro/competente può assumere l'incarico di Direttore Sanitario di un IRCCS di diritto privato con 230 posti letto?
Se possibile, sarebbero utili anche i riferimenti normativi al riguardo.
Grazie.
No, solo con sette anni di esprienza come vice direttore; in più direi che non conoscendo la normativa è altamente sconsigliabile assumere un incarico del genere.
Allego normativa facilmente reperibile sul web.
TITOLI PROFESSIONALI RICHIESTI
La normativa di riferimento varia a seconda della categoria cui appartiene la struttura privata autorizzata, essendo, comunque, richiesto come requisito generale di base la laurea in medicina e chirurgia, la relativa abilitazione professionale e l’iscrizione all’Ordine. A seguito della legge 24 luglio 1985 n. 409, istitutiva della professione odontoiatrica (separata da quella medica anche se entrambe si trovano nella casa comune dell’unico Ordine professionale), oggi per l’ambulatorio di odontoiatria il direttore sanitario può essere tanto un laureato in medicina e chirurgia quanto un laureato in odontoiatria. Con riferimento specifico ai laboratori di analisi si ricorda il disposto dell’art. 8 del DPCM 10 febbraio 1984 che richiede la presenza in organico di un direttore medico o biologo e recita testualmente: “Entrambi devono essere iscritti all’albo dell’Ordine di appartenenza, essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia e della specializzazione o della libera docenza in una delle branche attinenti al laboratorio di analisi cliniche o, in alternativa, della laurea in scienze biologiche e della specializzazione o della libera docenza in una delle branche attinenti il laboratorio di analisi, nelle quali è consentita. Dalle norme vigenti, l’ammissione ai biologi. In alternativa alla specializzazione, vale per entrambe le categorie un servizio di ruolo quinquennale presso pubblici laboratori di analisi di presidi ospedalieri, istituti universitari, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituzioni sanitarie di cui all’art. 41 della legge 833/1978, nonché presso i laboratori di analisi dell’Istituto Superiore di Sanità e del C.N.R.”.
La legge regionale 2 aprile 1985 n. 29 che detta per il Veneto la disciplina dei laboratori privati di analisi cliniche, stabilisce all’art. 5 funzioni e responsabilità del direttore responsabile “dell’organizzazione tecnico-funzionale del laboratorio e dell’attendibilità dei risultati delle analisi” e prevede che “il direttore deve essere presente e prestare la sua opera in laboratorio di analisi mediche per almeno trenta ore settimanali e deve ricoprire tale incarico per un solo laboratorio”.
In relazione alla classificazione funzionale dei diversi tipi di laboratorio specializzato, prevede – in conformità, a quanto prevede il precitato art. 8 DPCM del 1984 - che per i laboratori di analisi chimico cliniche e tossicologiche il direttore può essere anche un laureato in chimica iscritto all’albo professionale dei chimici. Quando il direttore è un biologo o un chimico, tra i collaboratori deve essere compreso un laureato in medicina e chirurgia.
La classificazione funzionale dei diversi tipi di laboratorio (laboratori generali di base, laboratori specializzati, laboratori generali di base con settori specializzati è disciplinata dall’art. 3 del DPCM citato del 1984. Il Direttore di un ambulatorio di fisioterapia deve essere un medico chirurgo con specializzazione nella disciplina oppure un medico chirurgo non specialista se è presente lo specialista di branca
Il Direttore di un ambulatorio radiologico deve essere un medico chirurgo con specializzazione in radiologia. Il Direttore Sanitario di uno stabilimento termale, secondo la disciplina dettata dalla legge regionale del Veneto (art. 23 l.r. 10/10/1989 n. 40) deve essere un medico chirurgo in possesso di una delle seguenti specializzazioni :
medicina interna
idrologia medica
ortopedia e traumatologia
cardiologia
reumatologia
fisiochinesiterapia
igiene
angiologia
gerontologia e geriatria
otorinolaringoiatria
ginecologia
medicina sportiva
cosmetologia
dietologia
oppure medico chirurgo con 5 anni di attività di medico termalista. Per quanto riguarda la Direzione Sanitaria delle case di cura private ricordiamo il dettato dell’art. 53 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 secondo cui ogni casa di cura privata deve avere un direttore sanitario responsabile al quale è vietata ogni attività di diagnosi e cura nella casa di cura privata stessa quando sia dotata di oltre 150 posti-letto, e che risponde personalmente dell’organizzazione tecnico-funzionale e del buon andamento dei servizi igienico sanitari.
In attuazione della legge 132/68 fu emanato il Decreto del Ministro per la Sanità 5 agosto 1977 sulla determinazione dei requisiti delle case di cura private, che agli artt. 39 e 40 ha dettato i requisiti necessari per l’incarico a direttore sanitario, distinguendo ancora una volta tra case di cura dotate di un numero di posti letto superiori o inferiori a 150. Nel primo caso richiamava i requisiti richiesti per il direttore sanitario degli ospedali pubblici (idoneità nazionale, servizio di ruolo di almeno 5 anni in sanità pubblica o ospedali ecc.); in caso di servizio svolto con qualifica iniziale di ispettore sanitario era richiesto anche il diploma di specializzazione in igiene o in igiene e tecnica ospedaliera o in igiene e medicina preventiva. Per il direttore sanitario di casa di cura di non oltre 150 posti letto, veniva fissato in alternativa il requisito di servizio di almeno 3 anni o diploma di specialità come sopra indicato.
Dal canto sua la Regione del Veneto ha disciplinato la materia agli articoli 24 e sgg. della l.r. 30 dicembre 1985 n. 68 pubblicata sotto il titolo di “Autorizzazione e vigilanza sulle case di cura private”. A proposito dei requisiti richiesti per l’incarico di direttore sanitario richiama integralmente quanto contenuto negli artt. 39 e 40 del DM 1977 sopra richiamato.
E’ da segnalare che ovviamente alcuni requisiti come le idoneità nazionali o regionali menzionate nella detta disciplina possano essere solo appannaggio di personale medico della vecchia guardia, atteso che da diversi lustri gli esami di idoneità non sono più previsti dagli ordinamenti successivi alla legge Mariotti (132/78).
Dopo l’istante magico in cui i miei occhi si sono aperti nel mare,
non mi è stato più possibile vedere, pensare, vivere come prima.
(Jacques-Yves Cousteau)
Grazie.
La normativa indicata l'avevo reperita anche io. Facendo essa riferimento a leggi abbastanza datate, pensavo ci fossero aggiornamenti legislativi che non riuscivo a reperire.
Ancora grazie.
L'unica normativa cogente sul territorio della Regione Toscana è rappresentata dalla L.R. 51/09 e smi (regolamento n.79/R del 2016), scaricabile dalla seguente pagina del sito regionale:
http://www.regione.toscana.it/sst.../autorizzazione-e-accreditamento.
Se il link non funziona (a volte accade), si raggiunge la pagina da google, digitando le parole chiave:
regione toscana autorizzazione accreditamento
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