VISITE MEDICHE MINORI NON SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA: come ribadisce la circolare "il certificato in questione è abolito a prescindere dal soggetto certificatore" qundi non le esegue NESSUNO
VISITE MEDICHE APPRENDISTI (NON SPECIFICATO SE MAGGIORENNI O MINORENNI) NON SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA: come ribadisce sempre la circolare "il certificato in questione è abolito a prescindere dal soggetto certificatore" qundi non le esegue NESSUNO
VISITE MEDICHE DI TUTTI I SOGGETTI (MINORENNI, MAGGIORENNI, APPRENDISTI E NON): le visite sono eseguite dal MC
Correggo:
VISITE MEDICHE DI TUTTI I SOGGETTI FACENTI PARTE DI AZIENDE CON OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E OVVIAMENTE CHE SVOLGERANNO UNA MASIONE CHE PREVEDE SORVEGLIANZA SANITARIA (MINORENNI, MAGGIORENNI, APPRENDISTI E NON): le visite sono eseguite dal MC
Grazie del "collega" ma purtroppo o per fortuna non lo sono...sono semplicemente un..braccio speriamo destro di molti MC da ormai un sacco di tempo.
Buon lavoro a tutti i miei "non colleghi"
mdl, la Legge Regionale della Lombardia, ha obolito il certificato medico per l'idoneità alla mansione specifica ai sensi della Legge 977/1967 e succesive modifiche ed integrazione, questo è stato ritenuto giusto dalla Corte Costituzionale la quale con propria ordinanza ha ritenuto che le visite mediche ai sensi della predetta legge deveno essere eseguite solo dal medico competente e quindi non più dai medici delle ASL. Ma mi pongo una domanda, spero di avere una risposta:
in assenza di direttive da pate del MLPS, organo competnte in materia di Vigilanza sulla tutela del Lavoro dei minori, la sentenza della Corte Costituzionale può essre presa in considerazione, in quelle regione ad esempio la Campania, dove la certificazione medica attestante l'idoneità alla mansione specifica, viene eseguita ancora dalle ASL, tenuto conto anche che a differenza della Lombardia la Regione Campania non ha eliminato questo tipo di certificazione?
Circolare n.11/2001 sulla base della legge 25/55 mai abolita.
caso 1)Minori (apprendisti e non)esposti a rischi per i quali ai sensi dell'art.16 e 17 è obbligatoria la sorveglianza saniataria :
La sorveglianza sanitaria è affidata al medico competente (previa deroga della Direzione Provinciale del Lavoro per alcuni rischi in tabella)
caso 2) minori (apprendisti e non)non esposti:visite meidche preventive e successive sono di competenza di UN MEDICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE(anche il medico di base??)a cura e a spese del datore di lavoro
caso 3)apprendista maggiorenne a rischio :solo prima visita alla ASL competente e poi al medico Competente per la preventiva e successivamente per la periodica.
caso 4)apprendista maggiorenne non a rischio :visita medica preventiva gratuita presso le strutture pubbliche territorialmente competenti.
Il problema nelle regioni e ASL che hanno abolito la visita è questa:
per essere assunto un apprendista ha bisogno della visita di preassunzione che può essere svolta solo dal medico ASL ( poichè se non assunto il medico competente non può visitarlo in quanto non ci sono obblighi dati da 626 e altri leggi di tutela dei lavoartori anzi andrebbe contro la Legge 3000)
e se non fa la visita alla ASL e non può essere assunto non può essere visitato dal medico comepetente poi la legge 25/55 nessuna altra legge l'ha abolita.
Rispondo a GIUS74:
Secondo me essendo il parere della Cassazione riferito ad una Legge Regionale non può essere esteso a tutte le regioni, eventualmente potrà essere esteso a quelle regioni che a loro volta hanno una legge regionale uguale.
Ribadisco che le indicazioni date sopra da me valgono in LOMBARDIA. Non conosco le altre realtà legislative regionali.
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