zandor il 02/07/2017 01:06 ha scritto:
Per ulteriore chiarezza la visita è ststa richiesta dal datore di lavoro..ma il punto è la frase " ferme le attribuzioni del Mc". In pratica non si capisce se è idoneo con prescrizione come lo giudicai io..o solo..idoneo....
Il significato di attribuzione è: "le funzioni e i doveri propri di chi svolge un determinato compito". Quindi, mi sembra, che sia stato usato un termine sbagliato, al posto di "le decisioni", per es. A mio parere il giudizio espresso dal MC è stato confermato. Un'altra possibilità è che le "attribuzioni" si riferiscano ai compiti attribuiti al lavoratore dal giudizio espresso dal MC. Formulata così com'è: "ferme le attribuzioni del MC" la frase resta ambigua.
zandor il 30/06/2017 12:49 ha scritto:
Una guardia di un Istituto di Vigilanza da me sottoposta a visita medica è stata giudicata idonea con prescrizione: controindicato lavoro notturno per alcune problematiche dismetaboliche. Il datore di lavoro lo ha fatto anche sottoporre a visita medica collegiale ...
Condivido la "interpretazione" espressa da molti colleghi, secondo la quale è stato sostanzialmente confermato il giudizio emesso dal medico competente (sia pure con una proposizione non molto felice).
Al tempo stesso chiedo, per ulteriore chiarezza, esattamente cosa ha inteso il collega Zandor con l'indicazione di "visita medica collegiale": una visita richiesta alla locale ASL ai sensi dell'art. 5 della L. 300/70 ? oppure trattasi di ricorso ex art. 42 DL 81/08 (quindi allo SPreSAL territoriale) ? oppure ancora una richiesta alla commissione di verifica prevista per gli enti pubblici ?
Purtroppo il panorama normativo regionale è assai variegato e spesso contrastante nelle varie parti del nostro Paese per cui ci possono essere varie prassi da poter seguire. Comprendere il tipo di ricorso promosso dal datore di lavoro potrebbe essere utile anche per esplicitare meglio il giudizio riferito nel caso in oggetto.
Visita richiesta sec. Art 5 legge 300/70
Leggendo il referto del collegio medico io capisco questo: "visto che noi Collegio Medico non abbiamo voce in capitolo sulla mansione specifica, diciamo che il lavoratore è idoneo. Se poi il medico competente ha qualcosa da dire sulla mansione specifica (in questo caso già l'ha detta), su quello non ci esprimiamo e lo lasciamo alla eventuale valutazione degli organi preposti (SPESAL)".
L'art. 5 L. 300/70 riguarda appunto l'idoneità generica.
Saluti
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
faggiano.danilo il 06/07/2017 08:41 ha scritto:
Leggendo il referto del collegio medico io capisco questo: "visto che noi Collegio Medico non abbiamo voce in capitolo sulla mansione specifica, diciamo che il lavoratore è idoneo. Se poi il medico competente ha qualcosa da dire sulla mansione specifica (in questo caso già l'ha detta), su quello non ci esprimiamo e lo lasciamo alla eventuale valutazione degli organi preposti (SPESAL)".
L'art. 5 L. 300/70 riguarda appunto l'idoneità generica.
Saluti
Insomma, non sono molto d'accordo con alcune interpretazioni o, se non altro, bisognerebbe precisare il concetto di "idoneità generica".
L'ente pubblico si esprime sull'idoneità generica perchè le visite ex art. 5 L. 300/70 dovrebbero riguardare essenzialmente lavoratori non soggetti a ss oppure non soggetti per determinati rischi (es. alcoldipendenza nelle regioni in cui non vige attualmente l'obbligo): nel primo caso, quindi, il giudizio può essere considerato a tutti gli effetti come un'idoneità alla mansione (e non come un'idoneità a lavorare in generale); nel secondo le eventuali indicazioni sono utili al MC per formulare il proprio giudizio.
Esempio: un magazziniere carrellista in Lombardia viene inviato a visita ex art. 5, in quanto si sospetta una condizione di alcoldipendenza (ovviamente supportata da elementi concreti); gli accertamenti effettuati confermano il sospetto e nel giudizio si sconsiglia di adibire il lavoratore all'uso del carrello elevatore, magari raccomandando di proporre al lavoratore una presa in carico da parte del NOA; il MC recepisce le indicazioni e rilascia l'idoneità con prescrizioni.
La visita ex art. 5 richiesta dal ddl per un lavoratore già soggetto a ss, magari in accordo con il MC, è un escamotage, da riservare a situazioni eccezionali, al fine di ottenere una valutazione più approfondita, eventualmente con la consulenza di altri specialisti che lavorano nella stessa struttura. Anche in questi casi è normale che il referto finale fornisca indicazioni al medico competente (altrimenti a cosa serve la visita..?), che poi può tenerne conto o meno (teoricamente dovrebbe farlo, altrimenti perchè avrebbe avallato la richiesta di visita da parte del ddl..?).
Anche il discorso secondo il quale la "commissione" deve tacere, perchè non conosce la realtà lavorativa nella sua complessità, lascia un po' il tempo che trova: se l'ortopedico, il neurochirurgo o il cardiologo interpellati sostengono che il lavoratore non può movimentare manualmente determinati carichi o altro, il parere vale per qualsiasi lavoro in quel momento; poi sarà il medico competente a formulare un giudizio congruo all'attività svolta (se il lavoratore già li solleva, meglio).
Nel caso in oggetto, premesso che, se il lavoratore risultava già seguito da uno o più specialisti di riferimento, secondo me sarebbe stato più indicato in prima battuta richiedere un parere scritto in merito al collega, mi sembra che il giudizio abbia confermato la correttezza della prescrizione, seppur con una locuzione pessima.
Se si vuole un giudizio vincolante, allora è forse meglio "concordare" un ricorso all'ASL, chiaramente con le conseguenze del caso.
E.C. Ovviamente intendevo "se il lavoratore già non li solleva" :)
chiedo scusa se insisto, ma qualche collega esperto mi può rispondere se la sudetta commissione deve esprimere anche le capacità residue del lavoratore inviato in visita collegiale, o è compito del Medico Competente individuare tali capacità.
La commissione di Cosenza mi ha risposto "che come riporta l' 81/08 tali capacità sono da individuare da parte del Medico Competente"
che ne pensate?
grazie in anticipo
Recentissimo: ricorso avverso il giudizio del m.c. da parte di un lavoratore dichiarato idoneo con prescrizioni (evitare la mmc di oggetti oltre i 15 kg, in particolare se molto ingombranti ecc.. ) dal m.c. a causa di patologia del rachide lombare sintomatica e documentata. A causa della prevalenza di oggetti molto ingombranti e di oltre 20 kg, il lavoratore, non potendo essere adibito ad altra mansione, rischia il licenziamento. Esito: idoneo senza prescrizioni, senza neanche vedere il DVR o fare un sopralluogo. Domanda: che ci sta a fare il m.c.? E chi risponde di un molto probabile peggioramento delle sue condizioni?
milvio.piras il 07/07/2017 06:13 ha scritto:
Recentissimo: ricorso avverso il giudizio del m.c. da parte di un lavoratore dichiarato idoneo con prescrizioni (evitare la mmc di oggetti oltre i 15 kg, in particolare se molto ingombranti ecc.. ) dal m.c. a causa di patologia del rachide lombare sintomatica e documentata. A causa della prevalenza di oggetti molto ingombranti e di oltre 20 kg, il lavoratore, non potendo essere adibito ad altra mansione, rischia il licenziamento. Esito: idoneo senza prescrizioni, senza neanche vedere il DVR o fare un sopralluogo. Domanda: che ci sta a fare il m.c.? E chi risponde di un molto probabile peggioramento delle sue condizioni?
Ovviamente il rischio è stato valutato secondo il metodo NIOSH con costanti di rischio di 25, 20 e 15 kg, e l'indice di rischio è già in rosso per i 20 e 25. Numero di pezzi movimentati confermato dalla documentazione contabile.
milvio.piras il 07/07/2017 06:13 ha scritto:
Domanda: che ci sta a fare il m.c.?
Beh, il medico competente esprime il proprio giudizio e l'ASL, in caso di ricorso, può confermarlo o modificarlo: mi sembra la prassi normale.
Tra l'altro:
- se il rischio è stato valutato correttamente, come sostieni
- il medico competente ha collaborato e conosce il ciclo produttivo e
l'attività del lavoratore interessato
- la mansione non può effettivamente essere svolta senza che il lavoratore sia
adibito alla movimentazione manuale di carichi superiori a tot Kg
- non esiste un'altra mansione compatibile (fermo restando che non può essere
"spostato" in ufficio)
- il medico competente, prima di esprimere il proprio giudizio, si è
confrontato un minimo con il datore di lavoro
- il medico competente è convinto della necessità delle limitazioni indicate
..allora mi sembra si tratti di un'idoneità alla mansione "con limitazioni impossibili da rispettare", così come formulate..e quindi di una non idoneità (temporanea o permanente, a seconda della patologia in questione).
Certo, tra una non idoneità di fatto e un'idoneità senza prescrizioni / limitazioni c'è una bella differenza, perciò bisognerebbe conoscere le condizioni cliniche per capire le motivazioni di una tale discrepanza.
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