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Obbligo di valutazione del rischio chimico (L.25/2002) per aziende che occupano meno di 10 dipendenti?

Questo argomento ha avuto 11 risposte ed è stato letto 6111 volte.

Claudio72

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  • Re: Obbligo di valutazione del rischio chimico (L.25/2002) per aziende che occupano meno di 10 dipendenti?
  • (06/11/2005 11:22)

Salve Signori, io non sono un medico, ma un consulente e mi occupo prevalentemente di normativa.
Mi sembra che la discussione abbia preso una linea di interpretazione troppo stringente. Mi spiego meglio.
L'autocertificazione per le imprese che occupano fino a 10 addetti, è ammessa dal 626. E dice testualmente l'art. 4 comma 11 che 'il datore di lavoro delle aziende familiari nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto.... ecc.'

E questo signori, vi deve bastare. E' inutile a questo punto andarsi a leggere l'art. 63 o quant'altro, perchè tutti gli adempimenti del 626 possono essere autocertificati, che si parli di rischio fisico o chimico o biologico o incendio (anche se per il rischio incendio c'è una circolare dei vigili del fuoco che limita la facoltà di autocertificazione al solo basso rischio).
In sostanza quello che conta è il risultato, anche se la valutazione è autocertificata, è comunque necessario arrivare ad un risultato di moderato o non moderato, per poi procedere (o non) all'applicazione dei comma finali delll'art. 72.

E questo non lo dico io, perchè se fosse così, sarebbe un semplice parere individuale, ma lo dice l'AIAS (Associazione Italiana fra gli Addetti alla Sicurezza) ed in particolare il consulente legale dell'associazione, ovvero l'Avv. Rolando Dubini ( http://www.studiolegaledubini.it/).

Per quanto riguarda la documentazione da conservare, è ovvio che non basta un semplice foglio, si dovrà di mostrare di aver effettuato la valutazione anche rispettando gli altri adempimenti come quello di conservare tutte le schede di sicurezza. Poi, per alcune categorie di rischio (es. esposizione a polveri di legno duro) esistono dei modelli molto interessanti da utilizzare per l'autocertificazione (per il legno duro: https://www.eber.org al link Modulistica/Sicurezza e Salute).

Capisco comunque il Medico Competente che di fronte ad una documentazione non esauriente, si trova a dover adottare un protocollo sanitario. In questo caso c'è sempre la letteratura (ISPESL, INAIL, ecc..) che viene in aiuto e quindi (e qui mi riferisco ai Medici che collaborano con me, poi ovviamente, ognuno ha il suo metodo) si adotterà il protocollo che solitamente viene adottato nel relativo comparto.

Signori, Vi saluto e buon lavoro

Nico

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  • Re: Obbligo di valutazione del rischio chimico (L.25/2002) per aziende che occupano meno di 10 dipendenti?
  • (18/11/2005 18:48)

Cari Colleghi,

Per valutare meglio l'interpretazione della legge in merito, invito tutti i colleghi che operano negli OOVV di spiegare la loro presa di posizione nei confronti delle piccole aziende che occupano fino a dieci addetti :
viene accettata la semplice autocertificazione o si obbliga la stesura della avvenuta valutazione dei rischi in un documento ?
Chi ha già assegnato un'ammenda per violazione dell'art. 4 comma 2 ?
Esistono già sentenze circa l'ommissione dell'elaborazione di un documento contenente una relazione sulla valutazione dei rischi, l'inviduazione delle misure di prevenzione ed il programma delle misureritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza ?

Cordiali saluti
Nico

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