salve a tutti...
credo di riaprire per l'ennesima volta un argomento ostico: lavoro ed alcool. In base all'accordo stato regioni sono soggetti a divieto di assunzione di alcolici ed alcoldipendenza gli addetti alla guida con patente B e superiori...ora come vi comportate con gli addetti che usano auto aziendali? preciso: capita di avere a che fare con lavoratori che all'occorrenza possono usare delle auto aziendali (per esempio per andare in banca, spostarsi tra due sedi ecc). La guida è sporadica ed all'occorrenza. Sono tutti da considerare come "addetti-guida"? Li sottoponete a sorveglianza per tale motivo?
Ci sono interpelli, chiarimenti, legislazione etc etc in merito che possa chiarirci il quadro?
grazie
ilmatt555 il 11/02/2018 08:37 ha scritto:
salve a tutti...
credo di riaprire per l'ennesima volta un argomento ostico: lavoro ed alcool. In base all'accordo stato regioni sono soggetti a divieto di assunzione di alcolici ed alcoldipendenza gli addetti alla guida con patente B e superiori...ora come vi comportate con gli addetti che usano auto aziendali? preciso: capita di avere a che fare con lavoratori che all'occorrenza possono usare delle auto aziendali (per esempio per andare in banca, spostarsi tra due sedi ecc). La guida è sporadica ed all'occorrenza. Sono tutti da considerare come "addetti-guida"? Li sottoponete a sorveglianza per tale motivo?
Ci sono interpelli, chiarimenti, legislazione etc etc in merito che possa chiarirci il quadro?
grazie
Bella domanda, purtroppo giustificata da una normativa che abbiamo già apostrofato in tutti i modi. Cosa vuoi, il vinello a Roma scorre evidentemente a fiumi ... e poi si mettono a scrivere le leggi.
Io mi sono sempre regolato considerando questo rischio solo per quelli che guidano "per mestiere", non per la guida occasionale.
Certamente questa non sarà la verità assoluta, perchè mi rendo conto che in caso di infortunio qualche appiglio accusatorio nei confronti del DdL, RSPP, MC ecc. ci potrebbe comunque essere.
D'altra parte, se si attribuisse il rischio alcoldipendenza a chiunque possa anche occasionalmente guidare, allora non se ne uscirebbe più. Tutti i patentati B di un'azienda potrebbero fare trasporto di cose e persone per tanti motivi: portare documenti, accompagnare il capo da qualche parte, andare a prendere un pacco dalla posta, ecc.
Se il lavoratore viene già visitato per altri rischi, mettergli pure l'alcoldipendenza non costa nulla. In caso contrario sarebbe un onere in più per il DdL e per tutto il sistema di prevenzione e protezione.
Quindi, in questo problema interpretativo, si può solo sperare nel buon senso degli organi di vigilanza e, speriamo mai, del CTU in caso di contenzioso. Che il Signore ci aiuti.
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
faggiano.danilo il 11/02/2018 09:15 ha scritto:
Bella domanda, purtroppo giustificata da una normativa che abbiamo già apostrofato in tutti i modi. Cosa vuoi, il vinello a Roma scorre evidentemente a fiumi ... e poi si mettono a scrivere le leggi.
Io mi sono sempre regolato considerando questo rischio solo per quelli che guidano "per mestiere", non per la guida occasionale.
Certamente questa non sarà la verità assoluta, perchè mi rendo conto che in caso di infortunio qualche appiglio accusatorio nei confronti del DdL, RSPP, MC ecc. ci potrebbe comunque essere.
D'altra parte, se si attribuisse il rischio alcoldipendenza a chiunque possa anche occasionalmente guidare, allora non se ne uscirebbe più. Tutti i patentati B di un'azienda potrebbero fare trasporto di cose e persone per tanti motivi: portare documenti, accompagnare il capo da qualche parte, andare a prendere un pacco dalla posta, ecc.
Se il lavoratore viene già visitato per altri rischi, mettergli pure l'alcoldipendenza non costa nulla. In caso contrario sarebbe un onere in più per il DdL e per tutto il sistema di prevenzione e protezione.
Quindi, in questo problema interpretativo, si può solo sperare nel buon senso degli organi di vigilanza e, speriamo mai, del CTU in caso di contenzioso. Che il Signore ci aiuti.
Grazie per la risposta faggiano.danilo!
Purtroppo oggi capita sempre più spesso la presenza di "addetti guida" che magari non hanno altri rischi normati... Sarebbe ideale che il DDL fornisca lista ufficiale degli addetti, occasionali o non, e poi (seguendo le indicazioni della regione Piemonte sull'alcool dipendenza) sottoporre a SS.
Sperando che le nuove direttive della Cu Stato-Regioni siano più chiare!
Credo non sia inutile precisare che la norma non fa riferimento all'uso di autoveicoli bensì alle "attività di trasporto". Quanto sopra non risolve tutti i problemi, ma qualcuno si
mantello il 13/02/2018 06:31 ha scritto:
Credo non sia inutile precisare che la norma non fa riferimento all'uso di autoveicoli bensì alle "attività di trasporto". Quanto sopra non risolve tutti i problemi, ma qualcuno si
Beh, sì. Intendevo chi guida per mestiere per trasportare qualcosa o qualcuno. L'avevo dato per scontato.
Chi guida e basta non rientra nell'elenco (anche se è difficile che non faccia contemporaneamente trasporto). Insomma, pippe mentali del legislatore che complicano qualcosa che poteva essere molto più semplice.
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
Certo... Ma "attività di trasporto" é estremamente ambiguo... Portare documenti da una sede all'altra è "attività di trasporto"? Sarebbe quanto mai utile un interpello delle società scientifiche (SIML in primis)
Per chi fa attività di trasporto con la patente b deve trattarsi di qualcosa di pericoloso perché debba essere sottoposto a controllo per alcoldipendenza. Ed esiste tutta una normativa che spiega cosa si intende per merci pericolose (su cui, peraltro, non mancano gli spunti di discussione)
Non creiamo ulteriore confusione: tutti gli addetti ad attività di trasporto con pat. B sono soggetti, non solo coloro che trasportano merci pericolose (peraltro, se si intende ADR, praticamente tutti gli autoveicoli pat. B trasportano in regime di esenzione).
Detto ciò, "attività di trasporto" non è "estremamente ambiguo": si intendono gli autisti del settore autotrasporto, gli addetti alle consegne di tutte le altre aziende (che in genere sono assunti anche, o solo, come autisti) e i lavoratori che trasportano persone per professione.
Se il legislatore avesse voluto includere tutti coloro che utilizzano l'automobile o il furgone solo per raggiungere un luogo di lavoro, semplicemente non avrebbe specificato "attività di trasporto".
È evidente che portare documenti o attrezzature di lavoro da una sede a un'altra non configuri di per sé l'attività di cui sopra.
lanfraz il 16/02/2018 01:53 ha scritto:
Non creiamo ulteriore confusione: tutti gli addetti ad attività di trasporto con pat. B sono soggetti, non solo coloro che trasportano merci pericolose (peraltro, se si intende ADR, praticamente tutti gli autoveicoli pat. B trasportano in regime di esenzione).
Detto ciò, "attività di trasporto" non è "estremamente ambiguo": si intendono gli autisti del settore autotrasporto, gli addetti alle consegne di tutte le altre aziende (che in genere sono assunti anche, o solo, come autisti) e i lavoratori che trasportano persone per professione.
Se il legislatore avesse voluto includere tutti coloro che utilizzano l'automobile o il furgone solo per raggiungere un luogo di lavoro, semplicemente non avrebbe specificato "attività di trasporto".
È evidente che portare documenti o attrezzature di lavoro da una sede a un'altra non configuri di per sé l'attività di cui sopra.
Purtroppo c'e' sempre la libera interpretazione degli UPG
Alcuni anni orsono ero il medico dell'ACI Milano.
Un anno istituirono un servizio documenti a domicilio, dove 2 dipendenti raggiungevano in macchina la casa del cittadino, armati di scartoffie varie e POS.
L'ASL interrogata in proposito affermo' che siccome uno dei dipendenti "trasportava" l'altro rientravano nella legge dell'alcool
Guido
gab1958 il 16/02/2018 10:54 ha scritto:
Purtroppo c'e' sempre la libera interpretazione degli UPG
Alcuni anni orsono ero il medico dell'ACI Milano.
Un anno istituirono un servizio documenti a domicilio, dove 2 dipendenti raggiungevano in macchina la casa del cittadino, armati di scartoffie varie e POS.
L'ASL interrogata in proposito affermo' che siccome uno dei dipendenti "trasportava" l'altro rientravano nella legge dell'alcool
Guido
Vero, Guido. Non essendo l'elenco, nel complesso, un esempio di bella scrittura (il punto 4 relativo agli operatori sanitari è quanto meno ridondante), "purtroppo" c'è sempre la "libera interpretazione", che naturalmente può anche essere errata, al di là del caso descritto.
D'altronde la dicitura è analoga a quello dell'elenco per le tossicodipendenze, nel quale l'assenza della pat. B "suggerisce" che il riferimento è all'attività di trasporto propriamente detta (difficilmente, infatti, un lavoratore utilizzerà un autoveicolo pat. C o superiore solo per spostarsi o portare con sè documenti..)
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