Credo sia opportuno fare un po' di chiarezza.
La "Stato-Regioni" (provvedimento 16 marzo 2006) si riferisce all'art 15 della L. 125 che non riguarda l'alcoldipendenza ma solo l'assunzione di alcolici; prevede l'esecuzione di alcolimetria (ma non ne fa obbligo e, in ogni caso, non sanzione la mancata esecuzione) senza alcun riferimento esplicito o implicito alla sorveglianza sanitaria.
L'art 41 del DL.gs 81 prevede che la sorveglianza sanitaria comprenda anche accertamenti per alcool e tossicodipendenza "nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento". Se è chiaro che l'ordinamento prescrive accertamenti per tossicodipendenza anche in assenza di altri motivi di SS, non è altrettanto chiaro che lo stesso valga per l'alcoldipendenza, per quanto sopra detto circa l'art 15 della 125
E' un fatto che numerose Regioni fanno un corretto utilizzo del buonsenso e non prescrivono SS per alcoldipendenza in assenza di altri motivi.
Non credo, in sintesi, che le Regioni che prescrivono SS ed alcolimetria agli insegnati applichino correttamente la normativa nazionale.
Va infine chiarito che tra le scuole di ogni ordine e grado sono compresi gli asili infantili ma non i nidi.Quindi le operatrici degli asili nido (punto 6) non sarebbero sottoposte alla disciplina della 125. Vero è che i nidi materni vengono previsti controlli ma il punto 5 tratta di operatori in ambito sanitario
Concordo col commento precedente del Collega mantello come ho avuto modo di illustrare altre volte con commenti su questo forum. Stiamo parlando di due cose differenti:
1) il divieto di somministrazione e consumo di bevande contenenti alcol sui luoghi ed in orario di lavoro (facoltà di verifica da parte di Medico Competente o Colleghi ASL con controllo puntuale)
2) la verifica di condizioni di alcoldipendenza (non esiste allo stato una normativa di intesa -come invece è per le sostanze stupefacenti- che fornisca indirizzi operativi al Medico Competente).
Alcune Regioni si sono mosse fornendo indirizzi in merito al "come" verificare la dipendenza da alcol e certamente possono essere ritenuti validi indirizzi tuttavia non sono stati argomentati e messi nero su bianco nelle dovute sedi (come è invece avvenuto per le sostanze stupefacenti con la Conferenza Unificata dell'ottobre 2007).
Che poi dal punto di vista della prevenzione di infortuni ed incidenti rilevanti i due concetti (non rispetto del divieto di assunzione alcol al lavoro e condizione di alcoldipendenza ) possano essere strettamente connessi è un discorso sacrosanto e plausibilissimo (giustamente con diversi Colleghi si argomenta spesso in merito: come fa una persona che è realmente dipendente dall'alcol, a non infrangere il divieto posto dalla Legge 125 del 2001 nelle 8 ore o più del proprio turno di lavoro?).
In sintesi: siamo dinanzi ad un vuoto normativo, vero pastrocchio confusionario e non a caso pare si stia lavorando da tempo ad un documento univoco ed inequivocabile nel merito. Attendiamo sviluppi.
"Felicius curari a medico popularem gentem quam nobiles et principes viros."
Nel marasma della normativa regionale non esiste una risposta univoca ma la valutazione anda coniugata di regione in regione. Nel Lazio si per quanto ne sappia, ma non la fa nessuno o quasi. Poi dipende dalla Asl perché le interpetazioni possono variare. D’altronde in una normativa insulsa, incompleta e contraddittoria più che la scienza medica esercitiamo l’arte divinatoria degli aruspici cercando risposte e presagi nelle viscere degli animali sacrificati sull’altare di Apollo.
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