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informazioni esecuzione spirometria

Questo argomento ha avuto 17 risposte ed è stato letto 6840 volte.

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  • Re: informazioni esecuzione spirometria
  • (07/11/2005 09:57)

Sapevo che le idee non erano chiare sulla figura dell'audiometrista ma non credevo fino a questo punto.
Rispondendo ad acapri sottolineo che la frase "l'audiometrista effettua esami audiometrici etc" equivale a dire "il medico misura la pressione etc.". Le competenze del tecnico audiometrista, soprattutto in campo specialistico otorino pubblico e privato, termale, sono innumerevoli e comprendono l'esecuzione di esami strumentali (audiometria tonale, vocale, impedenzometria, esami elettroacustici, ABR, SVR, ecc.), esami per la valutazione della funzionalità vestibolare, manovre riabilitative, ecc.
Non è assolutamente vero che l'audiometrista deve ottenere una abilitazione ulteriore pubblica per poter esercitare la professione di tecnico Audioprotesista. Le due figure professionali audiometrista e audioprotesista appartengono a due percorsi formativi universitari distinti.
Mi sfugge poi completamente la logica che se "l'audiometrista per fare l'audioprotesista deve specializzarsi allora perchè può fare le spirometrie?". Mi vengono in mente sillogismi liceali del tipo "Socrate fischia, il treno fischia, quindi Socrate è un treno".
Ripeto per chiarezza ancora che la domanda posta dal collega audiometrista era una semplice e ingenua domanda che anche il sottoscritto, da inesperto che era, si è posto quando si è affacciato alla medicina del lavoro. Questo perchè è facile imbattersi in studi o società o chi altri che non ti chiedono nemmeno il curriculum da audiometrista e il giorno dopo sei in una stanza a fare audiometrie, VDT, ECG, spirometrie. Mi pare di avere specificato chiaramente nei precedenti interventi che la spirometria deve essere effettuata dal medico. Ho posto invece il quesito, al quale non ho avuto ancora risposta, su come vada interpretata la presenza di tecnici di fisiopatologia respiratoria nelle U.U.O.O. di pneumologia e se, aggiungo, non manchi in Italia l'iter universitario che porti alla creazione di tale figura professionale. So dell'esistenza di corsi nei congressi nazionali AIPO rivolti ai tecnici di fisiopatologia respiratoria.
Grazie.

acapri

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  • Re: informazioni esecuzione spirometria
  • (07/11/2005 11:06)

Evidentemente chi risponde non comprende l'italiano: lasciando perdere filosofia etc.. mi sembra ovvio che non sia compito di t. audiometrista effetuare le PFR per due motivi: non è previsto nel corso di studi una peculiare preparazione sia teorica sia pratica mi spiego meglio: mi sa dire biz se questi tecnici effettuano durante il corso di studi esami di fisiopatologia respiratoria o se ancora sono addestrati ad effettuare PFR?
Ringrazio infine per avermi ricordato l'esistenza dell'impedenzometria. ABR etc... me ne ero proprio scordato!!!!!!
BIZ tu l'esame otoscopico che non menzioni a chi lo fai effettuare? E soprattutto è obbligatorio prima di una qualsiasi audiometria?
ILLUMINAMI D'IMMENSO............

Dott.Andrea Capri
Specialista in Medicina del Lavoro

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  • Re: informazioni esecuzione spirometria
  • (07/11/2005 11:41)

Gentile acapri non era mia intenzione con il mio contributo suscitare risentimenti di sorta, ma è mio compito in quanto audiometrista e socio AITA segnalare le inesattezze che si riferiscono alla nostra professione.
La frase "l'audiometrista deve ottenere una abilitazione ulteriore pubblica per poter esercitare la professione di tecnico Audioprotesista" è una palese inesattezza.
La premessa "Mi intrometto solo per dire che il Tecnico audiometrista effettua esami audiometrici etc... come già citato" è riduttivo della nostra professione e ho colto l'occasione per fornire qualche spiegazione in più.
La deduzione logica "Da tutto ciò si evince per logica che se questa figura deve specializzarsi per effettuare atti a lei più consoni come può essere improvvisamente abilitato ed esperto ad effettuare spirometrie" si fonda su una premessa sbagliata e poco pertinente.
Continuo a ripetere che la domanda originaria di Prindo è stata malposta e malformulata. Non creiamo sterili discussioni che non interessano a nessuno.
Sarebbe meglio aprire invece una nuova discussione sulla specificità e la sensibilità dell'esame spirometrico nella medicina del lavoro.
Grazie.

chiarafo

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  • Re: informazioni esecuzione spirometria
  • (07/11/2005 11:51)

In merito all d. lgs 277, l'otoscopia è obbligatoria prima di eseguire l'esame. In merito a chi debba eseguirla...mah! Io son audiometrista e nel corso di studi ci hanno insegnato ad eseguirla. Se vai a leggere il profilo del laureato in tecniche audiometriche nel sito dell'università statale di milano di milano....trovi nelle attività professionalizzanti della figura:
- utilizzare le metodologie strumentali per effettuare una valutazione otoscopica;

Se qualcuno ha news in merito
Cordialità
Chiara

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  • Re: informazioni esecuzione spirometria
  • (07/11/2005 12:22)

Gentile Chiara ti ho risposto al tuo indirizzo di posta; fammi sapere o scrivimi a: info@studiobotti.biz
Grazie e ciao.

carlpam

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  • Re: informazioni esecuzione spirometria
  • (10/11/2005 02:16)

riporto integralmente il DM 29.03.2001 che indica i profili delle professioni sanitarie ove non risultano tecnici di pneumologia o fisiopatologia respiratoria
D.M. 29-3-2001
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 maggio 2001, n. 118.D.M. 29 marzo 2001 (1). Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della L. 10 agosto 2000, n. 251 (art. 6, comma 1, L. n. 251/2000).
IL MINISTRO DELLA SANITÀ di concerto con IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante: «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica»;
Visti gli articoli 1, 2, 3 e 4 della predetta legge, che raggruppano le figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nelle seguenti fattispecie: «professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica», «professioni sanitarie riabilitative», «professioni tecnico-sanitarie» e «professioni tecniche della prevenzione»;
Visto l'art. 6, comma 1, della stessa legge la quale prevede che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del consiglio superiore di sanità e del comitato di medicina del consiglio universitario nazionale, provveda ad includere le diverse figure professionali, esistenti o che verranno individuate successivamente, in una delle predette fattispecie;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 5 febbraio 2001;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta dell'8 febbraio 2001;
Decreta:
1. Le figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono incluse nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, come specificato nei successivi articoli.
2. Nella fattispecie: «professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica» sono incluse le seguenti figure professionali:
a) infermiere; b) ostetrica/o; c) infermiere pediatrico.
3. Nella fattispecie: «professioni sanitarie riabilitative» sono incluse le seguenti figure professionali:
a) podologo; b) fisioterapista; c) logopedista; d) ortottista - assistente di oftalmologia; e) terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; f) tecnico della riabilitazione psichiatrica; g) terapista occupazionale; h) educatore professionale.
4. 1. Nella fattispecie:«Professioni tecnico-sanitarie» articolata in area tecnico-diagnostica e area tecnico-assistenziale, sono incluse le seguenti figure professionali:
1.1 area tecnico - diagnostica:
a) tecnico audiometrista; b) tecnico sanitario di laboratorio biomedica; c) tecnico sanitario di radiologia medica; d) tecnico di neurofisiopatologia. 1.2 area tecnico - assistenziale: a) tecnico ortopedico; b) tecnico audioprotesista; c) tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;d) igienista dentale; e) dietista.
5. Nella fattispecie: «professioni tecniche della prevenzione» sono incluse le seguenti figure professionali:
a) tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; b) assistente sanitario.

prindo

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  • Re: informazioni esecuzione spirometria
  • (14/11/2005 07:52)

non pensavo di scatenare una discussione così sccesa...meglio, così i problemi degli audiometristi hanno un risalto e uno sfogo.
Volevo solo precisare che il caso è nato perchè mi è stata contestata l'esecuzione di una spirometria in un centro medico, quindi con la presenza di numerosi medici nello stesso centro, fatta in condizioni di emergenza (non c'era nessuno che potesse eseguirla). Mi chiedevo quindi, e comunque non ho trovatp ancora risposta, se esiste una legge che mi vieti di eseguire tale prestazione, specie se mi trovassi davanti a un contenzioso ufficiale.
Lo so benissimo che nel nostro profilo professionale non è contemplato tale esame, ma vorrei sapere le norma per cui mi potrei trovare in difficoltà se dovessi avere dei problemi per l'esecuzione di tale esame. Grazie

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  • Re: informazioni esecuzione spirometria
  • (14/11/2005 17:34)

Caro Prindo, i tuoi problemi non sono i problemi degli audiometristi. Gli audiometristi parlano attraverso l'AITA, ufficialmente riconosciuta dal governo italiano e non tramite gli sfoghi di un singolo. Per quanto riguarda il tuo problema ti ho spedito una mail sul tuo indirizzo privato di posta. Grazie e buon lavoro.

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