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Delega al Governo per il Testo Unico in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori (28 Feb 2002)

Approvato ieri un emendamento al ddl n. 776 \"Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001\" con cui, all\'art.3, si introduce la delega al Governo ad emanare entro 12 mesi un \"Testo Unico\" e si definiscono i criteri di tale delega.
Testo art. 3 iniziale del Governo: Art. 3. (Riassetto normativo in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori) 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, ai sensi e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) adeguamento delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia; b) indicazione di misure tecniche di prevenzione per le piccole e medie imprese e per il settore dell'agricoltura; c) individuazione delle norme tecniche di sicurezza delle macchine e degli istituti concernenti l'omologazione, la certificazione e l'autocertificazione; d) riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con riferimento, in particolare, alle fattispecie contravvenzionali a carico dei preposti, alla previsione di sanzioni amministrative per gli adempimenti formali di carattere documentale; alla revisione del regime di responsabilità tenuto conto della posizione gerarchica all'interno dell'impresa e dei poteri in ordine agli adempimenti in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro. Testo emendamento aggiuntivo: Al comma 1, aggiungere le seguenti lettere: e) assicurazione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro o con il committente; f) adeguamento del sistema prevenzionistico e del relativo campo di applicazione alle nuove forme di lavoro e tipologie contrattuali, anche in funzione di contrasto rispetto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare; g) abrogazione della normativa previgente non compatibile con il nuovo assetto normativo, nonchè abolizione di tutte le formule troppo elastiche o generiche che rendano i precetti ambigui o comunque di difficile o incerta interpretazione; h) formulazione di ogni disposizione in base a criteri di chiarezza, certezza e semplificazione; i) promozione di codici di condotta e diffusione di buone prassi che orientino la condotta dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati; j) riordino e razionalizzazione delle competenze istituzionali al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi e competenze, garantendo indirizzi generali uniformi su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle competenze previste dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; k) realizzazione delle condizioni per una adeguata informazione e formazione di tutti i soggetti impegnati nell\'attività di prevenzione e per la circolazione di tutte le informazioni rilevanti per l\'elaborazione e l\'attuazione delle misure di sicurezza necessarie, secondo le acquisizioni della scienza e della tecnica; l) modifica o integrazione delle discipline vigenti per i singoli settori interessati, per evitare disarmonie; m) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore in relazione all\'adozione delle misure relative alla sicurezza, all\'igiene e alla tutela della salute dei lavoratori.\" (fonte amblav.it)

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