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SEMPLIFICAZIONE O DEREGULATION IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEL LAVORO ? (10 Gen 2003)

Da Diario per la Prevenzione: http://www.diario-prevenzione.it/lex/tu090103.htm: \"Da più parti si conferma che il Testo Unico \"fantasma\" su salute e sicurezza sarebbe quasi pronto...\" La Legge-delega (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001: http://www.cgil.it/saluteesicurezza/Interventi%20in%20materia%20di%20riassetto%20normativa%20sicurezza.htm) contiene un intero articolo (il n.3) che tratta del \"Riassetto normativo in materia di sicurezza del lavoro\". Sarebbe interessante saperne di più e non farsi trovare impreparati.......
XIV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 2579 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 27 marzo 2002 (v. stampato Senato n. 776) presentato dal presidente del consiglio dei ministri (BERLUSCONI) e dal ministro per la funzione pubblica (FRATTINI) di concerto con il ministro dell\'economia e delle finanze (TREMONTI) con il ministro delle attività produttive (MARZANO) con il ministro del lavoro e delle politiche sociali (MARONI) con il ministro per gli affari regionali (LA LOGGIA) con il ministro per le politiche comunitarie (BUTTIGLIONE) e con il ministro per l\'innovazione e le tecnologie (STANCA) Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001 Art. 3. (Riassetto normativo in materia di sicurezza del lavoro). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, ai sensi e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all\'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall\'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) [adeguamento alle normative comunitarie e alle] riordino, coordinamento, armonizzazione e semplificazione delle disposizioni vigenti per l'adeguamento alle normative comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia; b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative delle imprese, in particolare di quelle artigiane e delle piccole imprese, anche agricole, forestali e zootecniche; c) [individuazione] riordino delle norme tecniche di sicurezza delle macchine e degli istituti concernenti l\'omologazione, la certificazione e l\'autocertificazione; d) riformulazione dell\'apparato sanzionatorio, con riferimento, in particolare, alle fattispecie contravvenzionali a carico dei preposti, alla previsione di sanzioni amministrative per gli adempimenti formali di carattere documentale; alla revisione del regime di responsabilità tenuto conto della posizione gerarchica all\'interno dell\'impresa e dei poteri in ordine agli adempimenti in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro; al coordinamento delle funzioni degli organi preposti alla programmazione, alla vigilanza ed al controllo, qualificando prioritariamente i compiti di prevenzione e di informazione rispetto a quelli repressivi e sanzionatori; e)promozione dell'informazione e della formazione preventiva e periodica dei laoratori sui rischi connessi all'attività dell'impresa in generale e allo svolgimento delle proprie mansioni, con particolare riguardo per i pericoli derivanti dall'esposizione a rumore, ad agenti chimici, fisici, biologici,cancerogeni e ad altre sostanze o preparati pericolosi o nocivi e alle misure da adottare in relazione ai rischi; e) assicurazione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro o con il committente; f) adeguamento del sistema prevenzionistico e del relativo campo di applicazione alle nuove forme di lavoro e tipologie contrattuali, anche in funzione di contrasto rispetto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare; g) promozione di codici di condotta e diffusione di buone prassi che orientino la condotta dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati; h) riordino e razionalizzazione delle competenze istituzionali al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi e competenze, garantendo indirizzi generali uniformi su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle competenze previste dall\'articolo 117 della Costituzione; i) realizzazione delle condizioni per una adeguata informazione e formazione di tutti i soggetti impegnati nell\'attività di prevenzione e per la circolazione di tutte le informazioni rilevanti per l\'elaborazione e l\'attuazione delle misure di sicurezza necessarie [, secondo le acquisizioni della scienza e della tecnica]; l) modifica o integrazione delle discipline vigenti per i singoli settori interessati, per evitare disarmonie; m) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore in relazione all\'adozione delle misure relative alla sicurezza, all\'igiene e alla tutela della salute dei lavoratori.

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