Approvato lo schema di Decreto Legislativo licenziato dal Consiglio dei Ministri il 31/1/2003 relativo alle \"capacità e ai requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori\".
Testo da: http://www.diario-prevenzione.it/lex/prof060203.htm
Lo schema di Decreto Legislativo licenziato dal Consiglio dei Ministri il 31/1/2003 relativo alle \"capacità e ai requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori\":
DECRETO LEGISLATIVO: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l\'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell\'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39 ESAME PRELIMINARE
Consiglio dei Ministri: 31/01/2003
Proponenti: Pol. comunitarie
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 78 e 87, quinto comma della Costituzione;
vista la legge 1 marzo 2002 n.39, legge comunitaria per l'anno 2001, d in particolare l'art.21;
vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del....
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del......;
acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;
sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle Finanze, degli affari esterni, della giustizia, della salute, delle attività produttive e della funzione pubblica;
EMANA
Il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. Al comma 1, lettera e), dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, le parole "attitudini e capacità adeguate" sono sostituiti dalle seguenti:" delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 8 bis".
2. Al comma 2, dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni, le parole "di attitudini e capacit à adeguate" sono sostituiti dalle seguenti:" delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 8 bis".
3. Al comma 8, dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni, le parole "attitudini e capacit à adeguate" sono sostituiti dalle seguenti:" le capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 8 bis".
Art. 2
Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni, è inserito il seguente articolo:
"Art. 8 bis
(Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni)
1. Le capacità e i requisiti professionali degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguate alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all'attività lavorativa.
2. Per la prevenzione del rischio derivante da agenti fisici, chimici o biologici, sono considerati adeguati i requisiti professionali e le capacità degli addetti di cui al comma 1 acquisite attraverso il conseguimento di laurea o di diplomi di maturità tecnica o professionale nelle materie corrispondenti alla tipologia del rischio in questione. Tali soggetti devono essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza documentata a specifici corsi di formazione in materia, organizzati dalle Regioni, dalle Università, dagli Ordini Professionali, dalle Associazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli Organismi Paritetici, anche in collaborazione con l'ISPESL, l'INAIL, l'Istituto Italiano di Medicina Sociale, nonché con Istituti di ricerca e formazione specializzati.
3. Per la prevenzione di tutti gli altri rischi, sono considerati adeguati i requisiti professionali e le capacità degli addetti di cui al comma 1 acquisite attraverso il conseguimento dei titoli di studio previsti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b) c) del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494, e successive modificazioni. Tali soggetti devono essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione in materia di sicurezza organizzati dai soggetti di cui al comma 2.
4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione è necessario possedere una delle lauree o diplomi di maturità di cui ai commi 2 o 3 ed essere in possesso di un attestato di frequenza di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione da rischi anche di natura ergonomia e psico - sociale, di organizzazione e gestione delle attivit à tecnico amministrativene di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. Tali corsi devono essere organizzati dai soggetti di cui al comma 2".
5. Gli organismi di formazione pubblici, previsti al comma 2, organizzano i corsi di formazione secondo tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, da stabilire con le relative modalità di versamento, con decreto del Ministro competente per materia.
6. Le regioni e le province autonome, le Università e gli Istituti di ricerca di cui al comma 2, organizzano i corsi di formazione nei limiti delle risorse finanziarie proprie o con le maggiori entrate derivanti dall'espletamento di dette attività a carico dei partecipanti.
Art.3
Norma Transitoria
1. La capacità e i requisiti professionali di cui all'art. 2 si intendono acquisiti da coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, l'attività di addetto o di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per almeno due anni.
N.B.: il decreto legislativo su riportato non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.