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Un calcio negli stinchi alla 626, alla prevenzione ed ai medici competenti! (05 Apr 2003)

Presentata dalla Confartigianato a Sirmione la proposta di modifica del D.Lgs 626/94. La proposta di fatto "amputa chirurgicamente" le funzioni attribuite al medico competente. Rispetto alle aspettative normative ed alle interpretazioni giuridiche (vedi sentenze delle varie Corti e le varie sentenze sulla responsabilità e sul ruolo di consulente globale del mc nel sistema sicurezza aziendale) la proposta di fatto circoscrive la funzione del mc a quella di "sorvegliante medico" che deve svolgere sostanzialmente solo attività di visite mediche (in modo fra l'altro molto generico). Infatti prevede: 1- l'abolizione della cadenza periodica della Riunione ex art. 11 2- l'abolizione del sopralluogo periodico sui luoghi di lavoro 3- l'esclusione della figura del mc dalla predisposizione dell'attuazione delle misure preventive 4- l'esclusione della figura del mc nelle funzioni ed attività di formazione-informazione 5- l'esclusione della figura del mc nelle funzioni ed attività legate all'emergenza ed al primo soccorso La proposta di fatto è coerente e giustifica il Decreto n.1/2002 perché attribuisce al mc funzioni ed attività che di fatto sono in grado di effettuare tutti i medici non specialisti in medicina del lavoro. Le specifiche competenze di medicina del lavoro (il nesso rischio-effetti alla salute, la prevenzione e protezione, l'informazione e la formazione) sono messe da parte. Si ritorna di fatto alla situazione pre 277/91: il Medico di fabbrica o il Medico d'Azienda che si limita a visitare i dipendenti: non sopralluoghi e collaborazione dei rischi, non prevenzione, non formazione-informazione. La proposta, zippata, è scaricabile al seguente indirizzo: http://medicocompetente.it/documenti/index.php?id=219 C\'è chi ha qualcosa da dire?
L'eliminazione della cadenza della Riunione Periodica e del Sopralluogo di fatto "isola" il mc dalle altre componenti aziendali (in modo particolare il RLS), relegandolo ad una mera funzione di visitatore e "notaio" delle idoneità. Non è che i tutti i mc competenti in questi anni abbiano svolto appieno la loro funzione utilizzando le prerogative che le norme davano loro. Non si tratta di giustificare chi ha interpretato, spesso solo per soldi, in modo sbagliato le indicazioni precise della normative sul ruolo e funzione del mc., anche in termini di supporto alla prevenzione. Ma approvare modifiche di questo tipo significa di fatto rinunciare per sempre ad una metodologia basata sui principi della medicina del lavoro nell'attività dei medici competenti, con tutto quello che questo può comportare. Dal CODICE ETICO PROFESSIONALE PER GLI OPERATORI DI MEDICINA DEL LAVORO dell\'lnternational Commission On Occupational Health: "L\'obiettivo della medicina del lavoro è quello di proteggere la salute dei lavoratori e di promuovere l\'adeguamento del lavoro alle capacità dei lavoratori, tenendo presente il loro stato di salute.... La medicina del lavoro è soprattutto preventiva e deve perciò aiutare i lavoratori, sia come individui che come gruppo, a salvaguardare la loro salute nello svolgimento del lavoro" "Gli Operatori di Medicina del Lavoro devono contribuire ad informare i lavoratori sui fattori di rischio professionali, cui possono essere esposti, in maniera obiettiva e prudente che non ometta alcun fatto e che sottolinei le misure preventive. Essi devono collaborare col datore di lavoro ed assisterlo nell\'adempiere ai suoi obblighi di fornire adeguata informazione ed addestramento sulla sicurezza e la salute ai dirigenti ed ai lavoratori, circa il grado di certezza sul sospetto fattore di rischio raggiunto".

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