Sempre più enti Pubblici e privati ricorrono al sistema della Gara al massimo ribasso per la nomina dei medici competenti. E\' una vergogna e medicocompetente.it la denuncia pubblicamente. Nel momento in cui si parla di qualità, di rapporto fiduciario, di tutela della salute come bene primario dei cittadini e dei lavoratori si ricorre ad un sistema che, se può andare bene per l\'acquisto di saponi e di cancelleria, è offensivo per un professionista il quale, fra l\'altro, deve rispettare i minimi tariffari degli Ordini dei Medici (i quali farebbero bene a vigilare!!). Ecco un esempio di un Bando:http://www.parks.it/parco.mandria/PDF/2003.bando.medico.pdf
Invitiamo tutti i colleghi a segnalarci in tempo i Bandi di cui fossero a conoscenza, per verificarne la correttezza e eventualmente far intervenire chi di dovere.
Nel frattempo alleghiamo una nota dello Studio Legale Lazzeri,al quale ci siamo rivolti, che è disposto a patrocinare cause in difesa di chi si sente offeso ed escluso dalla nomina a mc perchè non ha presentato una cifra sufficientemente \"al massimo ribasso\".
Rimane aperta ed urgente comunque la definizione di un Tariffario minimo specifico per le attività di medicina del lavoro.
Nel resto della notizia la nota dello Studio Legale.
Per l'affidamento delle attività correlate agli adempimenti previsti dalla 626/94 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, con riferimento alle attività di sorveglianza del mc ( accertamenti diagnostici e specialistici, giudizio di idoneità ecc.) sono state bandite da Enti Pubblici e da privati gare d'appalto per liberi professionisti singoli, studi associati di liberi professionisti o società, con criteri di aggiudicazione basati sul c.d. prezzo più basso: ottiene l'incarico colui che richiede il minor corrispettivo contrattuale.
Tutto quanto sopra in pregiudizio di diverse normative disciplinate dal codice civile e dalla L. 244/63, che si occupa delle tariffe minime nazionali, nonché in pregiudizio della professionalità e del decoro richiesti per l'attività del medico competente, soprattutto in considerazione dell'importanza assunta nel nostro ordinamento dalla L. 626/94 per la sicurezza dei lavoratori in ambiente lavorativo.
Il codice civile, nell'art 2233 prevede che "... la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione...".
In questa disposizione si applicano i criteri dell'importanza e della salvaguardia del decoro professionale ai fini del compenso dovuto.
Con la scelta di applicare il principio del prezzo più basso si dubita quindi sulla importanza dell'attività del medico competente ai fini di una corretta applicazione della normativa sulla sicurezza dei lavoratori.
La legge 244/63 in materia di tariffe medico chirurgiche stabilisce, tra l'altro, nell'art. 2 che la tariffa minima nazionale è unica e vale per i medici generici e specializzati; l'onorario è fissato in relazione alla importanza e delicatezza della prestazione; è fatto divieto di esercitare la professione sanitaria ad onorari inferiori a quelli stabiliti nelle tariffe minime e è fatto divieto di compensi forfettari.
Nell'art 3 si sancisce inoltre che vi deve essere un aumento del 50% degli onorari minimi della prestazione per gli specialisti nel campo delle relative specialità.
Il medico che contravviene alle disposizioni di cui sopra è sottoposto, in ottemperanza dell'art 10, a procedimento disciplinare secondo le vigenti norme sugli ordini della professione sanitaria.
L'art 24 stabilisce infine che...le tariffe mediche minime adottate sono espressione della garanzia del decoro della professionalità e della qualità della prestazione...
In conclusione, appare evidente che i criteri di aggiudicazione adottati nelle gare di appalto per la scelta dei medici competenti possano essere considerate illegittime, in considerazione dei principi sopra enunciati, in quanto non tengono assolutamente in considerazione la disciplina delle tariffe minime. Inoltre, le prestazioni effettuate dai medici competenti, nello svolgimento delle proprie funzioni ai sensi della L. 626/94, in considerazione dell'art 24 L 244/63, risulterebbero di conseguenza non caratterizzate dalle qualità richieste, in quanto il compenso stabilito è troppo basso rispetto alle attività di accertamento diagnostico e specialistico richiesto per la salvaguardia della salute dei lavoratori.
Dal punto di vista legale un medico competente che ha partecipato alla gara d'appalto per l'aggiudicazione dell'offerta, adottando quale offerta stessa il minimo previsto dalle tariffe stabilite dall' ordine, potrebbe impugnare la graduatoria nell'ipotesi in cui fosse estromesso dalla presenza di un'offerta inferiore.
Sono allo studio altre ipotesi di difesa del decoro e del prestigio dei medici competenti.
Dott. Caudio Lazzeri dello studio
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