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Lavoro notturno: stabilita una periodicità delle visite almeno biennale e sanzioni per i ddl inadempienti a partire dal primo settembre 2004 (09 Set 2004)

Con il decreto legislativo n. 213 del 19 luglio 2004 il Governo ha individuato un apparato sanzionatorio per le ipotesi di violazione degli obblighi dettati dal decreto legislativo n. 66 del 2003 in materia di orario di lavoro, apportando così compiutezza e coerenza maggiori alla disciplina di recepimento delle norme comunitarie in materia. L\'art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 66/2003 dà la definizione di periodo notturno da intendersi come periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l\'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, inoltre qualifica lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga: - almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo abituale; - almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all\'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale. Il recente Decreto Legislativo 213/2004, in vigore dal 1/9/2004 contempla che: 1) La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, tramite il medico competente, o tramite le competenti strutture sanitarie pubbliche, attraverso controlli periodici e preventivi, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno al quale sono adibiti i lavoratori. La violazione è punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549,00 a 4.131,00 Euro. 2) L'adibizione delle donne in un orario compreso tra le 24 e le 6 antimeridiane, dal momento dell'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516,00 a 2.582,00 Euro. 3) L'impiego di lavoratrici e lavoratori rientranti nelle sotto elencate categorie: a) lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai tre anni o, in alternativa, padre convivente con la stessa b) lavoratrice o lavoratore che sia unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore ai dodici anni c) lavoratrice o lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile nonostante dissenso comunicato per iscritto, in attività lavorative tra le ore 24 e 6 antimeridiane è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516,00 a 2.582,00 Euro.
Il Testo del Decreto: DECRETO LEGISLATIVO 19 luglio 2004, n.213 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell\'orario di lavoro. (GU n. 192 del 17-8-2004) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visti gli articoli 1, commi 1 e 4, e 22 della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l\'adempimento degli obblighi derivanti dall\'appartenenza del-l\'Italia alle Comunita\' europee (legge comunitaria 2001); Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell\'organizzazione dell\'orario di lavoro; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2004; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2004; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell\'economia e delle finanze e per le pari opportunita\'; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 1. Al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 dell\'articolo 2 sono soppresse le parole: "delle Forze armate e di polizia," e "ordine e sicurezza pubblica, di difesa e"; b) al comma 3 dell\'articolo 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Non si applicano, altresi\', al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonche\' agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attivita\' operative specificamente istituzionali."; c) al comma 5 dell\'articolo 4, le parole: "alla scadenza del periodo di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento"; d) il comma 1 dell\'articolo 10, e\' sostituito dal seguente: "1. Fermo restando quanto previsto dall\'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all\'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell\'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell\'anno di maturazione."; e) il comma 1 dell\'articolo 14 e\' sostituito dal seguente: "1. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all\'articolo 11 o per il tramite del medico competente di cui all\'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l\'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi"; f) dopo l\'articolo 18 e\' inserito il seguente: "Art. 18-bis. Sanzioni 1. La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6, dall\'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di eta\' del bambino, e\' punita con l\'arresto da due a quattro mesi o con l\'ammenda da 516 euro a 2.582 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le categorie di lavoratrici e lavoratori di cui alle lettere a), b) c), dell\'articolo 11, comma 2, sono adibite al lavoro notturno nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione. 2. La violazione delle disposizioni di cui all\'articolo 14, comma 1, e\' punita con l\'arresto da tre a sei mesi o con l\'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro. 3. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 2, 3 e 4, e 10, comma 1, e\' punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione. 4. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, comma 1, e 9, comma 1, e\' punita con la sanzione amministrativa da 105 euro a 630 euro. 5. La violazione della disposizione prevista dall\'articolo 4, comma 5, e\' punita con la sanzione amministrativa da 103 euro a 200 euro. 6. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 3, comma 1, e 5, commi 3 e 5, e\' soggetta alla sanzione amministrativa da 25 euro a 154 euro. Se la violazione si riferisce a piu\' di cinque lavoratori ovvero si e\' verificata nel corso dell\'anno solare per piu\' di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 euro a 1.032 euro e non e\' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. 7. La violazione delle disposizioni previste dall\'articolo 13, commi 1 e 3, e\' soggetta alla sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti."; g) all\'articolo 19, comma 2, le parole: "e le disposizioni aventi carattere sanzionatorio" sono soppresse. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara\' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E\' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi\' 19 luglio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Siniscalco, Ministro dell\'economia e delle finanze Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunita\' Visto, il Guardasigilli: Castelli.

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