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La lettera dei Presidenti SIMLII e AUIML a tutti i Medici del Lavoro (23 Dic 2001)

La lettera del Prof. Ambrosi e del Prof. Franchini illustra benissimo lo stato di disagio e di contrarietà di tutti i medici del lavoro per un\'attacco così ingiustificato alla disciplina e prefigura un\'azione verso la Corte Europea per inadempienza nel recepimento delle Direttive Comunitarie. Il Decreto \"soprattutto discriminerebbe i lavoratori che venissero seguiti da \"medici competenti\" oggettivamente non in grado di garantire una corretta applicazione della legge, e cio\' a scapito degli stessi lavoratori e a fronte delle conseguenti responsabilità dei datori di lavoro\". A seguire il testo completo della lettera.
Ai Direttori delle Scuole di Specializzazione in Medicina del Lavoro Ai Soci della S.I.M.L.I.I. Ai Soci della A.U.I.M.L. A tutti i Medici del Lavoro Parma/Bari, 19 dicembre 2001 Oggetto: richiesta di abolizione dell\'emendamento 1.0.1 all\'atto del Senato N. 824: \"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario", approvato dal Senato della Repubblica in data 12/12/2001 e dalla Camera dei Deputati in data 19/12/2001. I sottoscritti Presidenti, della Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale (S.I.M.L.I.I.) e della Associazione Universitaria Italiana di Medicina del Lavoro "Bernardino Ramazzini" (A.U.M.L.), sottopongono alla Sua cortese attenzione le seguenti considerazioni in merito all' oggetto. Premesso che 1. l\'emendamento di cui all\'oggetto, inserendo gli specialisti in \"igiene e medicina preventiva\" ed in \"medicina legale e delle assicurazioni\", viene a modificare in termini sostanziali l\'articolo 2 del D.Lgs.626/94, comma 1 lettera d) punto 1, il quale individua, per lo svolgimento dei compiti di \"medico competente\", esclusivamente le competenze dello Specialista in Medicina del Lavoro, come peraltro espressamente previsto dalle direttive dell\'Unione Europea; 2. detto emendamento è stato proditoriamente inserito, con un articolo \"1-bis\" di appena due righe, in un provvedimento di assai diversa natura, composto di due soli articoli, ed interamente dedicato a disporre misure urgenti per il grave problema della carenza di personale infermieristico; 3. l'emendamento in questione appare palesemente in oltraggio a quanto previsto dallo stesso art. 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs.626/94, modificato dal D.Lgs.242/96, che recita: "d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli: 1) specializzazione in medicina del lavoro (...) o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica"; 4. il Comitato per la Legislazione, cui è stato sottoposto il Disegno di legge di conversione del DL n.402, in data 17/12/2001, si è espresso nei seguenti termini: "sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto: siano soppressi il comma 11-bis e l'articolo 1-bis, in quanto le relative disposizioni risultano non omogenee rispetto al contenuto del decreto legge." riteniamo del tutto inopportuno l\'emendamento proposto per le seguenti motivazioni: a) I\'inserimento di Igienisti e Medicini Legali quali \"medici competenti\" per l\'applicazione del D.Lgs.626/94, che recepisce direttive comunitarie in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, si pone in contrasto con le direttive stesse, rischiando di portare l\'Italia di nuovo davanti alla Corte Europea, in quanto detto inserimento presupporrebbe competenze specifiche (conoscenza di tecnologie, di agenti chimici, fisici, biologici, comportamentali, di valutazione dei rischi, della tossicologia occupazionale, delle patologie da lavoro o ad esso correlate, del monitoraggio biologico, dell'inserimento dei pazienti al lavoro a rischio, ecc.) che non sono state acquisite durante i corsi di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva od in Medicina Legale e delle Assicurazioni (vedi statuti attuali, precedenti e quelli in via di modificazione presentati al CUN per adeguamento alle direttive dell\'Unione Europea). b) Il riconoscimento, quali \"medici competenti\", degli specialisti in Igiene e Medicina Preventiva od in Medicina Legale e delle Assicurazioni è stato già proposto alcuni anni fa, argomentando una possibile carenza di specialisti in Medicina del Lavoro. Tale proposta è stata accantonata a seguito di numerose audizioni dei presidenti e di rappresentanti di queste e di altre Associazioni scientifiche e professionali e di responsabili di assessorati alla Sanità regionali e dei Sindacati, presso le commissioni del Consiglio Superiore di Sanità e quelle parlamentari appositamente istituite. A tal proposito vale la pena citare le conclusioni dell'indagine conoscitiva espletata dall' XI Commissione Permanente del Senato (Lavoro, Previdenza Sociale) circa la "adeguatezza quantitativa e qualitativa dei medici competenti ai fini della piena attuazione del D.Lgs.626/94", comunicate alla Presidenza del Consiglio il 27/4/1999. Tali conclusioni sono riportate in un corposo volume di 1034 pagine che raccoglie tutti i documenti di rilevanza, ovvero gli atti di indagini conoscitive per la verifica dell'applicazione del D.Lgs. 626/94, comprendenti relazioni di missioni in Finlandia, Svezia e Danimarca, e quelli di documentazioni acquisite e di audizioni tenute con istituzioni pubbliche, associazioni scientifiche e professionali, datori di lavoro e Sindacati. Citiamo dalla pagina 1027, comma 3: \"In realtà, tutti i soggetti sentiti dalla commissione hanno concordato, senza esitazioni, sulla piena adeguatezza quantitativa dei medici competenti attualmente disponibili in Italia (...) concordemente, era stato rilevato che il numero dei medici competenti era già sufficiente, ma che su di esso ha inciso positivamente l\'aumento dei posti di specializzazione in medicina del lavoro, realizzato in questi ultimi anni, con effetto trascinante anche ai fini della creazione di ulteriori posti in base a convenzioni a livello regionale e locale (...) una simile conclusione chiude sostanzialmente ogni discorso relativo all\'incremento numerico dei medici competenti. Non solo, infatti, esso non sarebbe necessario nè utile, ma anzi potrebbe incidere assai negativamente sui livelli qualitativi; il che è dai evitare nel modo più assoluto, come già questa commissione ha avuto occasione di rilevare anche in precedenti Documenti.\" c) Il Ministero della Sanità ha assegnato uno specifico progetto di ricerca "Programmi Speciali" all\' IRCCS \"Fondazione Maugeri\" che vede coinvolte unità operative dell'ISPESL e che ha come obiettivi quelli di fissare: 1. i criteri per la determinazione del numero dei medici competenti necessari per soddisfare la domanda di sorveglianza sanitaria dei soggetti professionalmente esposti; 2. il livello di adeguatezza del documento di valutazione del rischio. L\'obiettivo finale del progetto è contribuire, anche attraverso la proposta di un sistema dinamico di gestione del documento di valutazione dei rischi, alla realizzazione di un modello uniforme di interventi per la sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro coerente con le normative UE. d) l'inserimento di specialisti, quali sono quelli in igiene e in medicina legale, che non hanno specifica formazione clinica, tossicologica e tecnica, come invece richiesto dalle direttive comunitarie e dal D.Lgs 626/94 che le recepisce interamente, oltre che esporre l\'Italia a censure da parte della Corte Europea, come già accaduto (vedi sopra), soprattutto discriminerebbe i lavoratori che venissero seguiti da \"medici competenti\" oggettivamente non in grado di garantire una corretta applicazione della legge, e cio\' a scapito degli stessi lavoratori e a fronte delle conseguenti responsabilità dei datori di lavoro. In considerazione di quanto sopra, a nome dei Consigli Direttivi e dei Soci delle due Associazioni Scientifiche di cui siamo Presidenti, nel manifestare una viva disapprovazione per quanto deliberato da Camera e Senato relativamente alla conversione in legge del DL 12/11/2001 n.402, preoccupati per le prevedibili ripercussioni negative sulla salute dei lavoratori e per le attendibili incriminazioni del nostro paese da parte della Corte Europea per inadempienze nel recepimento delle Direttive comunitarie recepite dai D.Lgs.626/94 e D.Lgs.242/96, chiediamo un Suo autorevole e pronto interessamento affinchè un così grave e ingiustificato stravolgimento della normativa in atto possa essere corretto. Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento si porgono distinti saluti. Prof Innocente Franchini Prof. Luigi Ambrosi

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