Il Coordinamento Specialisti in Medicina del Lavoro invita a mandare al Presidente del Consiglio ed ai Presidenti delle Regioni un FAX di protesta affinchè venga ritirato il Decreto-sanatoria. Di seguito il testo. Il testo è presente anche in formato .doc nella sezione Documentazione - Ultimi documenti inseriti.
TESTO PERVENUTO DA PARTE DEL COORDINAMENTO SPECIALISTI IN MEDICINA DEL LAVORO:
VI CHIEDIAMO UN ULTERIORE SFORZO, MANDATE QUESTO FAX AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (066796894)E AL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO (0651685430) PER LE ALTRE REGIONI ATTIVATEVI
INTESTAZIONE
ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL SIGNOR
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ON. SILVIO BERLUSCONI
ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL SIGNOR
PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
ON. Francesco STORACE (LAZIO)
Illustrissimo Signor Presidente, sono una Specialista/Specializzando in Medicina del Lavoro che ha pensato di ricorrere alla Sua Persona, certo che un grande Presidente come Lei possa ascoltare tutti i suoi concittadini, per segnalarLe quanto segue:
Il 21 dicembre 2001 il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge n° 824B, di iniziativa del Governo: conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge del 12 novembre 2001 n° 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario (infermieristico).
Si segnala che il 12 novembre il D.L. prevedeva solamente disposizioni per il personale infermieristico.
SI FA PRESENTE CHE:
Il 12 dicembre in fase di reiterazione sono state apportate delle modifiche, il DDL 824 riportava
(Omissis) dopo l'art. 1 sono stati inseriti i seguenti:
"art 1-bis- (modifica del decreto legislativo 19 settembre 1994 n° 626)- 1. All'art. 2, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto legislativo 19 settembre 1994 n° 626, dopo le parole "o in clinica del lavoro" sono inserite le seguenti: "o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni".
Questa modifica comporta un ampliamento del ruolo del medico competente a specializzazioni che non hanno competenze adeguate e sufficienti, senza che in fase di dibattimento siano state argomentate tale decisioni. Si precisa che nella precedente legislatura la Commissione del Senatore Smuraglia, sentendo tutte le parti coinvolte, aveva riconfermato l'esclusivo ruolo dello specialista in Medicina del Lavoro come Medico Competente, verificando anche che il numero di specialisti era sufficiente a garantire l'attività su tutto il territorio nazionale.
PREMESSO CHE:
La normativa vigente in materia di tutela della salute dei lavoratori (Decreti Legislativi 277/91, 626/94 e s.m.i.) prevede e definisce la figura del "medico competente" quale ...
medico in possesso di uno dei seguenti titoli: 1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del ministro della sanità di concerto con il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
autorizzazione di cui all\'art. 55 del D.Lgs. del 15 agosto 1991, n. 277"
NE CONSEGUE CHE:
la legge sopraesposta va ad operare una non necessaria, non giustificata e, quindi, indebita, individuazione di specializzazioni alle quali applicare la definizione di "medico competente".
Tutto ciò non è plausibile nella nostra nazione nella quale, tra le varie scuole di specializzazione, è presente, da decenni, quella specifica in Medicina del Lavoro il cui programma di studio, unico nel suo genere, svolto in quattro anni di corso è costituito dalle seguenti discipline:
· Fisiologia del lavoro e ergonomia
· Epidemiologia occupazionale (con particolare attenzione alla statistica medica e biometria, alla tossicologia clinica e al monitoraggio biologico);
· Igiene del lavoro (con particolare attenzione all'ambiente di lavoro al monitoraggio ambientale e alle tecniche di laboratorio);
· Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro;
· Tecnologie industriali
· Tossicologia professionale (con particolare attenzione alla tossicologia industriale);
· Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro
· Medicina preventiva dei lavoratori (con particolare attenzione alla prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro)
· Epidemiologia occupazionale
· Radiobiologia e radioprotezione
· Medicina d'urgenza e alla chirurgia d'urgenza
· Medicina legale e delle assicurazioni.
Durante i quattro anni della scuola di specializzazione è obbligatoria la frequenza ai fini della preparazione pratica nei reparti clinici, negli ambulatori di Medicina del Lavoro, nei laboratori di Igiene del Lavoro e di Analisi tossicologica e nei luoghi di lavoro, per ottenere una adeguata preparazione professionale sulle attività clinico-diagnostiche, di tossicologia industriale, di epidemiologia occupazionale, di pronto soccorso medico e chirurgico, di attività pratiche di rilevazione e valutazione dei rischi e di sorveglianza sanitaria.
SI FA INOLTRE PRESENTE CHE LA SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO E\' RICONOSCIUTA IN AMBITO DELL\'UNIONE EUROPEA IN QUANTO PRESENTE COME TALE ANCHE IN ALTRI PAESI MEMBRI, MENTRE QUELLE IN IGIENE E MEDICINA LEGALE CONTINUANO AD ESISTERE PER ESIGENZE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.
Nel corso di specializzazione in Medicina del Lavoro, come sopra esposto, sono presenti specifiche e peculiari discipline che non sono state acquisite dai corsi di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva od in Medicina Legale e delle Assicurazioni:
nella specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva sono impartiti insegnamenti di epidemiologia e sanità pubblica, di organizzazione dei servizi sanitari di base, di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri e di laboratorio;
nella specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni la specificità della scuola è quella di studio del risarcimento del danno, tanatologia e psicopatologia forense, collaborazione tecnica con l'Amministrazione della giustizia.
(vedi statuti attuali, precedenti e quelli in via di modificazione presentati al CUN per adeguamento alle direttive dell'Unione Europea)..
Inoltre il riconoscimento quali medici competenti degli specialisti in Igiene e Medicina preventiva od in Medicina Legale e delle Assicurazioni è stato già proposto alcuni anni fa, argomentando una possibile carenza di specialisti in Medicina del Lavoro. Tale proposta è stata accantonata a seguito di numerose audizioni di presidenti e rappresentanti di varie Associazioni scientifiche e professionali, di responsabili regionali e dei Sindacati, presso commissioni del Consiglio Superiore di Sanità e Commissioni parlamentari appositamente istituite. A tal proposito vale la pena citare le conclusioni dell'indagine conoscitiva espletata dall'undicesima Commissione Permanente del Senato (Lavoro, Previdenza Sociale), circa la "adeguatezza quantitativa e qualitativa dei medici competenti ai fini della piena attuazione del D.Lgs.626/94", comunicato alla Presidenza del Consiglio il 27/4/1999 e riportato in un corposo volume di 1034 pagine che raccoglie tutti i documenti, gli atti di indagini conoscitive per la verifica dell'applicazione del D.Lgs. 626/94 comprendenti relazioni di missioni in Finlandia, Svezia e Danimarca, di documentazioni acquisite e di audizioni tenute con istituzioni pubbliche, associazioni scientifiche e professionali, datori di lavoro e Sindacati. Dalla pagina 1027, comma 3: "In realtà, tutti i soggetti sentiti dalla commissione hanno concordato, senza esitazioni, sulla piena adeguatezza quantitativa dei medici competenti attualmente disponibili in Italia (...) concordemente, era stato rilevato che il numero dei medici competenti era già sufficiente, ma che su di esso ha inciso positivamente l\'aumento dei posti di specializzazione in medicina del lavoro, realizzato in questi ultimi anni, con effetto trascinante anche ai fini della creazione di ulteriori posti in base a convenzioni a livello regionale e locale (...) una simile conclusione chiude sostanzialmente ogni discorso relativo all\'incremento numerico dei medici competenti. Non solo, infatti, esso non sarebbe necessario né utile, ma anzi potrebbe incidere assai negativamente sui livelli qualitativi; il che è dai evitare nel modo più assoluto, come già questa commissione ha avuto occasione di rilevare anche in precedenti Documenti".
ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA:
AFFERMO IL MIO DISACCORDO E LA MIA ASSOLUTA OPPOSIZIONE ALLA MODIFICA DELL' art. 2 C. 1 lettera d) del DLgs 626/94 e s.m.i. IN QUANTO:
1. ESISTE UNA COMPETENZA SPECIFICA PECULIARE DELLA SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO
2. LO SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO E\' L\'UNICO IN GRADO DI GARANTIRE AL MEGLIO LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL LAVORATORE; LA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA EUROPEA , ANCHE DI RECENTE HA RICHIAMATO L\'ITALIA PER IL FATTO DI NON GARANTIRE AL MEGLIO LA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORATORE
3. LA MODIFICA APPARE FUORI LUOGO E IMMOTIVATA IN QUANTO il D.Lgs. 626/94 e s.m.i. prevedeva
"...altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica"
di certo il ove necessario si riferisce alla necessità, per giustificati motivi (da decidere con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica) di avere un aumento numerico dei medici competenti.
Per quanto sopraesposto, Le chiedo Signor Presidente, di intervenire sul decreto legislativo sopra indicato al fine di poter riaffermare la competenza specialistica della Medicina del Lavoro in un delicato settore della Sanità pubblica, quale la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Certo della Sua attenzione al problema Le chiedo inoltre di poter ricevere prima possibile una delegazione del Coordinamento Nazionale Specialisti in Medicina del Lavoro.
Distinti saluti,
Roma 24 dicembre 2001