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Ancora sull'art. 40 (19 Feb 2010)

Ancora sull'art. 40

Sono pervenute (e continuano ad arrivare) numerose segnalazioni da parte di medici competenti di diverse regioni che comunicano che alcuni Servizi di vigilanza li hanno sollecitati, verbalmente o per iscritto, in genere a mezzo e-mail, a inviare le informazioni previste dall’art. 40 del D.Lgs 81/08 anche relativamente alla sorveglianza sanitaria effettuata nell’anno 2009 utilizzando, in attesa della definizione del nuovo modello, la griglia di raccolta dati già approntata lo scorso anno (anche citando a supporto delibere o altre disposizioni a livello regionale a suo tempo emanate).
Appare necessario puntualizzare tale aspetto, che riveste una importanza fondamentale per l'attività professionale quotidiana di tutti i medici competenti

Il comma 2-bis dell’art. 40 del D.Lgs. 81/08, modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n° 106, testualmente recita: “Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B del presente decreto e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dall’entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo”. Non essendo stato a tutt’oggi emanato il relativo decreto ministeriale (la cui pubblicazione, del resto, non appare imminente), non sussiste in atto a carico dei medici competenti alcun obbligo di invio dei dati di cui sopra ai rispettivi organi di vigilanza territorialmente competenti. Le delibere di giunte regionali o altre analoghe disposizioni in merito sono antecedenti all’entrata in vigore del D.Lgs. 106/09 e fanno espresso riferimento al modello da utilizzare per la trasmissione dei dati relativi all’anno 2008.
Gli elementi minimi da prendere in considerazione per la nuova stesura degli allegati 3A e 3B previsti dal D.Lgs. 81/08 sono attualmente in fase di revisione da parte della Conferenza delle Regioni e dei competenti organi istituzionali, per cui appare comunque opportuno attendere la loro completa definizione e la conseguente emanazione del decreto relativo con la nuova versione dell'allegato 3B, unica per tutto il territorio nazionale, condivisa e trasparente nelle sue finalità. In ogni caso l'approvazione del citato decreto successivamente al 31 marzo p.v. farebbe scivolare l'obbligo dell’adempimento al 31 Marzo 2011, cosicché la seconda parte dell’anno in corso potrebbe essere utilmente valorizzata per effettuare una adeguata sperimentazione del nuovo modello con il coinvolgimento dei medici competenti del territorio nazionale.

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