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Circolare del Ministero della Salute su chiarimenti applicativi del DM 9 luglio 2012 (11 Giu 2013)

Circolare del Ministero della Salute su chiarimenti applicativi del DM 9 luglio 2012

Emanata dal Ministero della Salute una lettera circolare inerente alcuni chiarimenti applicativi del DM 9 luglio 2012, diretta ai dipartimenti di prevenzione delle ASL, al coordinamento tecnico delle Regioni e agli altri interlocutori istituzionali

La Direzione generale della Prevenzione del Dipartimento della Sanità pubblica e dell'innovazione del Ministero della Salute ha emanato una circolare, in data 10 giugno 2013, avente per oggetto "Chiarimenti applicativi D.M. 9 luglio 2012".

Tale documento è inteso a chiarire alcuni punti relativi al decreto ministeriale del 9 luglio 2012, che ha definito i nuovi contenuti degli allegati 3A e 3B del D.Lgs. 81/08 e le modalità di trasmissione annuale dei dati collettivi aggregati alle ASL da parte del medico competente [attraverso l'applicativo web nazionale messo a punto dall'INAIL - NdR].

Per quanto riguarda la sospensione delle sanzioni, prevista dal DM citato, la circolare precisa che: "stante la formulazione letterale del sopracitato articolo 4, che può prestarsi a generare possibili dubbi interpretativi si chiarisce che “fino al termine della sperimentazione di cui al comma che precede” non va inteso come una temporanea sospensione dell’accertabilità di eventuale inosservanza dell’obbligo di trasmissione entro il 30 giugno, che duri “fino al 24 agosto 2013” , per cui solo successivamente a tale data l’eventuale violazione può essere accertata e sanzionata, ma nel senso che, ove ricorrano i presupposti richiamati all’articolo 4 del decreto ministeriale 9 luglio 2012,la omessa trasmissione dei dati relativi all’anno 2012 entro il termine fissato non è soggetto a sanzione in quanto tale periodo di sperimentazione risulta coperto dalla condizione di sospensione dell’applicazione della sanzione prevista."

Infine, il documento conclude affermando che "le preventivate possibili difficoltà operative non saranno in ogni caso tali da ostacolare l’utile acquisizione delle informazioni richieste dall’allegato 3 B, anche successivamente al termine prefissato del 30 giugno, in quanto la procedura telematica resa disponibile dall’INAIL prevede, per la fase sperimentale in funzione di questa evenienza, tale ulteriore possibilità (...)".

Il testo completo della circolare è stato inserito nella sezione Documentazione/Affari generali del sito (clicca qui )



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