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Intervento al Senato sull'Allegato 3B (26 Giu 2013)

Intervento al Senato sull'Allegato 3B

Al Senato, nella seduta pomeridiana di ieri (25 giugno), la senatrice Serena Fucksia ha pronunciato un intervento in aula sulla quustione dell'Allegato 3B.

La senatrice ha chiesto un intervento legislativo per l'abrogazione o. meglio, per la modifica verso adempimenti più utili ed efficaci, affinché il Medico Compente "consulente globale per la tutela della Salute e Sicurezza in tutti i luoghi di lavoro" possa divenire sempre pù parte attiva di un rinnovato modo di applicare la normativa e fare davvero Prevenzione, affinché ci sia meno burocrazia, meno carta, ma più sostanza.


Di seguito il testo dell'intervento

Signor Presidente, Colleghi rimasti,

il Presidente del Consiglio oggi, illustrandoci il programma che presenterà al Consiglio europeo, ha sottolineato, tra i punti salienti, la definizione di misure per favorire competitività, occupazione e crescita. Credo che possiamo essere tutti d'accordo sul fatto che occorra in tutti i modi incidere su questi aspetti, e infatti attendiamo con ansia l'inizio dell'iter parlamentare dei decreti cosiddetti «del fare» e «semplificazione».
Tra gli interventi cui provvedere al più presto, perché a costo zero, capaci di creare risparmio e di rapida e agevole fattibilità, figura sicuramente l'abbattimento degli ostacoli burocratici, che congelano l'iniziativa privata e l'economia e rallentano la nostra uscita dalla crisi che ci sta tormentando. Al riguardo, molti i casi di facile soluzione, e sicuramente il mio Gruppo, già intervenuto in merito con alcuni emendamenti del DEF, continuerà fattivamente a dare il suo supporto quando sarà il momento.
Oggi, considerando le mie competenze specifiche, nonché l'incombenza di un obbligo burocratico a scadenza molto prossima, ovvero il 30 giugno, vorrei sottoporre alla vostra attenzione un obbligo che incombe come una spada di Damocle su molti medici competenti e che si palesa in un esempio emblematico dell'inutilità di alcuni vincoli burocratici, mal concepiti e condotti, che si traducono di fatto in un freno nel mondo del lavoro e in un ostacolo a percorsi più virtuosi. Sto parlando dell'articolo 40, e del relativo allegato 3B, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Il Governo col cosiddetto “Decreto del fare” ha inteso apportare modifiche volte alla semplificazione anche in materia di lavoro, finalizzate a rimuovere obblighi di natura esclusivamente formale con scarsa rilevanza in termini di effettivo risultato sui livelli di tutela della salute e sicurezza. Le semplificazioni riguardano principalmente gli obblighi aziendali relativi alle figure del Datore di Lavoro, dei Dirigenti e in alcuni casi anche del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza e gli stessi lavoratori, ma incomprensibilmente non è stata presa in considerazione la figura del medico competente, titolare di compiti e obblighi fondamentali per la tutela della salute dei lavoratori, cui peraltro la legge attribuisce attualmente anche oneri burocratici caratterizzati da estrema difficoltà applicativa e di dubbia validità ed efficacia in termini di risultato, come l'obbligo previsto dall'articolo 40 e relativo allegato 3B del decreto legislativo n. 81 del 2008, in base al quale il medico è tenuto ogni anno a trasmettere per ogni azienda di qualsiasi settore e dimensione (pena la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro), ai servizi di vigilanza una serie di informazioni contenute appunto nell'allegato 3B.
Si tratta di informazioni: a) che in parte sono già in possesso della pubblica amministrazione, in particolare dell'INAIL; b) in parte dipendono dalla fornitura da parte del datore di lavoro al medico competente di dati, senza i quali il medico competente si trova impossibilitato ad adempiere all'obbligo; c) in gran parte già contenute nella comunicazione dei risultati anonimi e collettivi della sorveglianza sanitaria che il medico competente effettua e consegna alle aziende, nel corso della riunione periodica di cui all'articolo 35 e che può essere acquisita dalla pubblica amministrazione tramite le aziende stesse.
Sulla efficacia e utilità dei suddetti dati ai fini dell'innalzamento dei livelli di tutela sono stati espressi, da più parti, scientifiche, istituzionali e di categoria, forti dubbi.
Peraltro, ad oggi il SINP, Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e premessa necessaria ai fini di una razionale e fruibile raccolta di dati epidemiologici, non è ancora attivo. Per cui di fatto questi dati, che materialmente i medici competenti e le aziende saranno in grado di fornire con enorme ed inutile dispendio di tempo, sottratto ad altri interventi più utili ed efficaci, finiranno col ristagnare inutilizzata nei server dell'INAIL.
Inoltre, a rendere più gravosa la cosa, c'è il fatto che, come risulta da un recente studio, oltre la metà dei medici competenti non è ancora informatizzata, il che rende il tutto veramente paradossale.
Gli unici sostenitori di questo tipo di assurdo ostacolo burocratico sono alcuni organi di vigilanza, che sperano in tal modo vedersi così costruito da altri un «archivio» che potrebbe essere indebitamente utilizzato non già per fini statistici e di monitoraggio epidemiologico, ma di vigilanza mirata, stravolgendo in tal modo il senso e lo spirito dello stesso articolo 40.
Senza contare che questo tempo occupato per l'adempimento comporta un costo che inevitabilmente viene a ricadere sulle stesse aziende.
Per cui di fatto questo adempimento rappresenta una zavorra inutile che va a gravare sulle aziende, che, come sappiamo bene, oggi fanno fatica anche a garantire il lavoro.
A parte tutte queste considerazioni, l'estrema difficoltà pratica nell'adempiere all'obbligo è ben presente a tutti, tanto che dal 2008, anno di battesimo del continuamente discusso ed incompiuto testo unico 81, abbiamo assistito, tranne una breve finestra sperimentale fallimentare, che ha certificato l'inutilizzabilità dei dati prodotti e l'inutilità del tutto, ad un continuo rinvio. Attualmente la scadenza risulta essere, eccezionalmente, il 30 giugno 2013, in fase sperimentale e con sanzioni temporaneamente sospese, con un sistema di gestione parzialmente informatizzato che a giudicare dai pochi medici che si sono avventurati nella fallimentare esperienza, presenta moltissimi difetti e inconvenienti.
Il decreto-legge 21 giugno 2013 avrebbe ben potuto, tra le semplificazioni introdotte, in ragione delle considerazioni sopra svolte, dell'esperienza passata, del rigore logico e del buon senso, che talora al legislatore viene inspiegabilmente a mancare, semplicemente abrogare l'articolo 40 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in quanto palesemente inutile ai fini della prevenzione e tutela della salute dei lavoratori e foriero di un carico di adempimenti abnorme per aziende, medici competenti e la stessa pubblica amministrazione. In subordine, rinviarne l'attuazione una volta che sia stato istituito, e divenuto pienamente operativo, il SINP, modificandone tuttavia radicalmente il testo e lo spirito, nell'ottica di un effettivo coinvolgimento dei medici competenti nella attuazione e gestione del SINP stesso.
Con la presente comunicazione intendo annunciare ai colleghi senatori ed al Governo l'intenzione di proporre tali ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008 in sede di conversione in legge del decreto-legge 21 Giugno 2013, n. 69
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