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Nel corso dell’80° Congresso Nazionale della Società, tenutosi a Padova, l’Assemblea dei Soci, riunitasi in seduta straordinaria il 21 settembre, ha deliberato il ritorno al nome originario della società: da Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (SIMLII) a Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML).
Il passaggio alla vecchia denominazione, come ricordato dal Presidente che ne ha illustrato le motivazioni in assemblea, è stato un atto impegnativo, ma indispensabile.
La decisione di fondare la Società Italiana di Medicina del Lavoro è stata presa durante l’ottavo congresso nazionale di Medicina del Lavoro, tenutosi a Napoli dal 10 al 13 ottobre 1929. Negli atti si legge, relativamente alla seduta del 12 ottobre, ore 15 (pag. 152):
“Chiede di parlare il Dott. Caccuri, il quale presenta il seguente ordine del giorno: L'VIII Congresso di Medicina del Lavoro, considerata la grande importanza, assunta dalla Medicina del Lavoro, specie in seguito alla promulgazione della Carta del Lavoro, propone la costituzione della Società Italiana di Medicina del Lavoro e dà incarico ai Proff. Devoto, Ferrannini e Castellino di compilarne lo statuto … l'ordine del giorno viene approvato all'unanimità”.
Il primo congresso della Società è quindi quello del 1930, tenutosi a Roma. Negli atti infatti si legge, relativamente alla seduta del 16 ottobre, ore 10 (pag. 7):
“Il IX Congresso di Medicina del Lavoro è il primo promosso e sostenuto dalla Società Italiana di Medicina del Lavoro, fondatasi, come voi sapete, in occasione dell'VIII Congresso tenutosi a Napoli. D’ora in avanti questi Congressi saranno l'espressione più viva e diretta della nostra Società …”.
Per traversie storiche anche recenti (archivio perduto nel 1980 con il terremoto dell’Irpinia), non vi è (al momento) copia dell’atto costitutivo della Società. Tuttavia, con la collaborazione dell’Archivio di Stato, si è riusciti ad ottenere copia di due atti legislativi di grande importanza: il Regio Decreto 1009 del 1940 e il DPR 455 del 1950 che hanno rispettivamente approvato lo statuto della Società Italiana di Medicina del Lavoro e la sua modifica deliberata nel 1948. Secondo la Prefettura di Bologna l’ultimo statuto approvato nelle forme di legge è quello recepito dal DPR 455/1950.
Poiché la nostra società ha fini esclusivamente scientifici, se la sua attività avesse rilevanza esclusiva per i soli associati, la sua vita interna potrebbe essere largamente auto-regolata, rispettando poche norme previste dal Codice Civile (tra cui):
Articolo 14: costituzione per atto pubblico;
Articolo 16: atto costitutivo e statuto, modifiche;
Articolo 20: convocazione dell’assemblea;
Articolo 21: deliberazioni dell’assemblea.
Le norme del Codice Civile sulle associazioni sono state modificate dal DPR 361 del 2000 che ha istituito, presso le prefetture, il Registro delle persone giuridiche (articolo 1):
“… le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica … è presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto”.
Non risulta che sia stata presentata domanda di iscrizione al registro delle persone giuridiche: tuttavia il RD 1009/1940 e il DPR 455/1950, che hanno rispettivamente approvato lo statuto della Società Italiana di Medicina del Lavoro e la sua modifica deliberata nel 1948, dimostrano che doveva esserci un atto costitutivo della società. Oggi però, anche per quanto prevede la legge sulla responsabilità professionale del medico si dovrà procedere all’iscrizione. E lo si dovrà fare necessariamente ritornando alla vecchia denominazione.
Solo con il ritorno alla vecchia denominazione si potranno affrontare gli adempimenti necessari per poter presentare domanda di accreditamento. Infatti le norme applicative della Legge Gelli (24/2017) impongono, se si vuole assumere il ruolo di società scientifica «qualificata», una serie di azioni alle quali non è possibile sottrarsi.
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