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Divieto di bere e controlli alcolimetrici per alcune attività lavorative (26 Apr 2001)

Divieto di bere e controlli alcolimetrici per alcune attività lavorative

La nuova legge quadro sul consumo d'alcol (LEGGE 30 marzo 2001, n. 125) comprende anche una parte riguardante la sicurezza sul lavoro.

Nelle aziende a maggior rischio di infortuni (individuate con un decreto che dovrà essere emanato) è vietato il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche.

I controlli sono demandati ai Medici Competenti ed ai Medici del Lavoro delle ASL.

La parte che interessa i medici competenti:

(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)

  1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
  2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), dei decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.

Sul sito Sicurezzaequalità troverete il testo completo.

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