Nuove modalità di trasmissione della Documentazione relativa ai lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti ai sensi del D. Lgs. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs 241/2000 e D.Lgs 257/2001).
Copia della circolare in http://www.medicocompetente.it/documenti/160.doc
Come è noto dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell'art. 90 comma 4 del D. Lgs. n. 230/1995, il medico addetto alla sorveglianza deve provvedere, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell'attività di impresa comportante esposizione a radiazioni ionizzanti, a consegnare all\'ISPESL i documenti sanitari personali, unitamente ai documenti di cui all'art. 81, comma 1, lett. d) ed e).
Si sottolinea che, come stabilito dal citato art. 90 comma 4, solo su richiesta motivata del medico addetto alla sorveglianza e valutate le circostanze dei singoli casi, l'ISPESL può concedere proroga al termine di consegna (sei mesi) della documentazione sopra citata.
Al fine di garantire una corretta archiviazione e gestione di detta documentazione, nel rispetto della normativa vigente in tema di segreto professionale e tutela della riservatezza dei dati sanitari, i Medici incaricati della sorveglianza medica devono trasmettere la documentazione in busta chiusa, contenente nella parte esterna la seguente dicitura: "Contiene documentazione riservata ai sensi della Legge 675/1996 e D. Lgs. 230/1995 e successive modifiche e integrazioni" secondo le modalità di seguito indicate:
1) dentro la busta suddetta dovrà essere inserito il plico sigillato contenente la documentazione relativa a ciascun lavoratore;
2) il plico deve recare l\'indicazione del nominativo del lavoratore, nonchè la dicitura "Contiene documentazione riservata ai sensi della Legge 675/1996 e D. Lgs. n. 230/1995 e successive modifiche e integrazioni ";
3) il plico suddetto dovrà essere accompagnato da una lettera del Medico incaricato della sorveglianza medica, nella quale devono essere riportate le seguenti informazioni:
- nominativo del lavoratore
- luogo e data di nascita
- data di assunzione
- mansione svolta al momento della cessazione del rapporto di lavoro o della cessazione dell\'attività dell\'impresa;
- ragione sociale del datore del lavoro al momento della risoluzione del rapporto di lavoro o cessazione dell'attività dell'impresa;
- data di risoluzione del rapporto di lavoro o cessazione dell'attività dell'impresa;
4) qualora la trasmissione riguardi la documentazione di più lavoratori, è possibile trasmettere con una sola busta chiusa più plichi, ognuno dei quali accompagnato da una lettera di cui al punto 3).
La documentazione deve essere trasmessa al seguente indirizzo:
I.S.P.E.S.L. - Dipartimento di Medicina del Lavoro - Settore Radioprotezione - Via Fontana Candida n° 1 - 00040 Monte Porzio Catone (RM).
IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
(Dr. Antonio Moccaldi)