Recensione del Dott. Maurizio Del Nevo sul sito www.petrolchimico.it vengono riportate per esteso (oltre 1800 pagine) le conclusioni della sentenza del celebre processo del petrolchimico di Porto Marghera, depositate circa un anno fa. Data la estrema lunghezza del testo, la Corte ha provveduto a fornire anche una sintesi (trenta pagine) delle motivazioni della sentenza, sempre disponibili sul sito.
Trattasi di una sentenza che ha sorpreso un po’ tutti, dato che l’inquinamento della laguna veneta e la natura professionale delle neoplasie (angiosarcomi epatici in esposti a CVM) costituivano evidenze incontestabili: la lettura delle motivazioni, però, rivela un quadro processuale ben diverso da quello pervenuto attraverso i mass media alla opinione pubblica (qualcuno ricorderà che i no global arrivarono addirittura ad occupare l’aula in segno di protesta).
Il D.Lgs. 25/02 nel voler dare una collocazione più organica a tutto quanto riguarda il rischio chimico, nell’introdurre alcuni concetti (rischio moderato ad es.) e nel fissare alcune regole e cancellarne delle altre… di fatto non è riuscito a cogliere per intero l’obiettivo. Non possiamo comunque negargli alcuni aspetti sicuramente propositivi ed efficaci.
Sono note da tempo le indicazioni igienistiche (tanto per continuare ad esemplificare) che l’ACGIH aveva segnalato a proposito dell’utilizzo dei TLV ed i limiti degli stessi, proprio per quanto riguardava l’esposizione ad agenti chimici. Il fatto che molti soggetti possano manifestare l’aggravarsi di situazioni patologiche preesistenti o addirittura la comparsa di malattia professionale (anche in percentuali non trascurabili) in presenza di sostanze a concentrazioni pari o inferiori ai TLV, ne consegue che i lavoratori in questione non risultano essere sufficientemente protetti e che il contributo del Medico Competente sarebbe fondamentale nel fornire un grado di “protezione addizionale” per questi lavoratori.
Le dermatiti croniche a carico del piede possono essere seriamente invalidanti e quelle ad etiologia allergica da contatto sono spesso di difficile individuazione e dimostrazione dal punto di vista causale. Inoltre, una volta posta la diagnosi di dermatite allergica, rimane di difficile soluzione il problema di come eliminare il contatto al paziente sensibilizzato. In questa reviews vengono analizzati i dati di 55 pazienti con dermatite allergica da contatto ai piedi causata da calzature e viene descritto il follow-up di 48 di loro per valutare quanti siano effettivamente e completamente guariti.
I componenti della gomma (carbammati, mercaptobenzotiazolo e tiuramici) sono gli allergeni più comunemente responsabili dell’allergia, seguiti dai sali di cromo, dalla resina p-ter-butilfenol-formaldeidica e dalla colofonia.
Nell’ambito della ricerca e della pratica d’igiene e sanità del lavoro riveste particolare importanza la determinazione delle esposizioni cumulative di ciascun lavoratore. Per esaminare gli effetti dell’esposizione al nerofumo è stato necessario ricostruire le esposizioni per uno studio della patologia respiratoria.Si sono dovute preventivare circa 15.800 esposizioni. Si è lavorato su 22 impianti, in un arco di tempo di 40 anni, con sei categorie di attività lavorative e tre tipi di misurazione dell’esposizione alle polveri (respirabile, inalabile e polvere ‘totale’).
L’eziologia del carcinoma a cellule renali (RCC) è tuttora poco conosciuta. E’ controverso il ruolo di alcuni fattori quali l’obesità, l’ipertensione, l’assunzione di analgesici e diuretici, il fumo di tabacco. In ambito occupazionale l’esposizione a solventi organici, pesticidi e metalli sono risultati associati in alcuni studi ad un aumentato rischio per tale neoplasia. Nello scorso anno su “La Medicina del Lavoro” (Buzio, Tondel, De Palma, et al. Occupational risk factors for renal cell cancer. An Italian case-control study. Med Lav 2002; 93:303-309) è apparso uno studio caso-controllo condotto a Parma in cui l’esposizione prolungata (oltre 10 anni) a solventi organici e a solfato di rame è risultata significativamente associata all’insorgenza di RCC.
MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507
Privacy | Contatti