arierre il 02/02/2020 09:32 ha scritto:
Purtroppo sono stato sanzionato per un ritardo di 25 giorni.
E' pur vero che era parimenti scaduto, da 25 giorni, il drug test (autista con Patente C).
L'ipotetica cadenza a 14 mesi ( o similari) , comporterebbe la possibilità di effettuare la visita in un range compreso tra gli 11 ed i14 mesi, nel senso che non mi risulta possano sanzionarti se esegui la sorveglianza un mese prima della scadenza dell'ultima visita effettuata. Andrebbe bene anche 12 più o meno 1...
Non penso, però, possa valere per i lavoratori che hanno l'obbligo di effettuare anche drug test, che va reiterato ogni 12 mesi e non può essere procrastinato, al massimo, potrebbe essere,di poco,anticipato
E sentiamo, quale sarebbe stato l'art. di legge presuntamente da te violato e quindi contestato dal solerte burocrate super-utile alla società?
Quindi se al dipendente Autista patente C gli scade la patente e il DDL lo mette a guidare ugualmente, i carabinieri/polizia/finanza/ecc. del posto di blocco faranno la multa al medico certificatore che non gli ha fatto la visita medica di rinnovo? Funziona così, no? AHAHAHAAH
Annamo bene annamo!
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
Per dare un contributo " corretto" è indispensabile conoscere precisamente quale articolo hanno contestato a te come medico competente e quale al datore di lavoro.
il problema è che gli UPG non sono medici ma burocrati, spesso nutrono anche una invidia pura per il medico competente, lavoro più retribuito del loro e fregiato del titolo di dottore. Alcuni vecchi UPG sono infermiere riciclate in questo ruolo che non vedono l'ora di fare il c*** ad un medico. Se questo è l'andazzo non c'è problema, la visita verrà anticipata di un mese e dopo 12 anni avremo guadagnato un anno di visite, meglio così per noi...
E' come con i radioesposti: a forza di anticipare si fanno anche tre visite all'anno. Nemmeno all'epoca del 303/56. E infatti un Ispettore del Lavoro mi disse in occasione di una minuziosa ispezione: "meglio una visita in più che una in meno". Della serie EBM 100%!
A parte qualche dubbio sulla legittimità (almeno formalmente) di chiamare a visita i lavoratori in anticipo sulla data prevista di scadenza.
milvio.piras il 04/02/2020 05:17 ha scritto:
A parte qualche dubbio sulla legittimità (almeno formalmente) di chiamare a visita i lavoratori in anticipo sulla data prevista di scadenza.
Ma "anche no", essendo le periodicità "...almeno ogni sei mesi..." (o una volta all'anno tutto il resto è grasso che cola
Il motivo della sanzione , per invero comminata al Datore di Lavoro, ma io son compartecipe del ritardo ( scadenza 29.8.19, visitato il 24.09), è relativa all art 18, comma 1 lettera g dell'81/2008 e punito art.55 comma 5, lettera e.
Ma al dì là del comportamento molto discutibile dei controllori, mi chiedo se il Medico Competente possa stabilire, sul Piano Sanitario, una periodicità diversa da quella annuale , e quindi 12 mesi +/- 1 mese, o 14 mesi o 16.18 mesi....ed eventualmente come motivare la diversa periodicità(???).
Ancora : il drug test , penso, debba essere comunque eseguito nei 12 mesi, e no dopo, o sbaglio?
Da ultimo, spesso anticipo le visite dei neo assunti, in ditte medie in cui vado 1-2 volte l'anno, al mese in cui scadono le periodiche degli altri lavoratori :. esempio neo assunto nel mese di Febbraio, periodiche a Settembre, vedo il neo assunto anche a Settembre per allineare la scadenza con gli altri.
Corretto o meno, ritengo di dover procedere così.
Voi che fate?
Conte_Vlad_III il 04/02/2020 06:18 ha scritto:
Ma "anche no", essendo le periodicità "...almeno ogni sei mesi..." (o una volta all'anno tutto il resto è grasso che cola
In realtà mi riferivo alle visite dei non radioesposti. In ogni caso, è evidente che si è creato un caso su una pignoleria ben poco utile allo scopo.
Riguardo all'ultima domanda di arierre, il decreto 81 prevede la possibilità di programmare le visite (e anche i sopralluoghi) a scadenza diversa da quella annuale quando le condizioni lo consentono, e lo stesso decreto prevede casi in cui è indicata una scadenza biennale (es.: rumore tra 85 e 87 dBA) o triennale (amianto entro i limiti di una fibra per cmc), per non parlare dei videoterminalisti, sempre che non ci siano altre esposizioni che impongano una scadenza annuale o più ravvicinata. Tutto deve essere giustificato dai risultati della valutazione dei rischi.
Riguardo ai drugtest, l'importante è che i lavoratori interessati non possano prevederli, quindi l'ideale sarebbe farli nell'arco di tutto l'anno a tutti e anche più di una volta a qualcuno a campione. In questo modo, è difficile che i lavoratori si "rilassino" e "festeggino" la sera stessa del test.
arierre il 04/02/2020 11:02 ha scritto:
Il motivo della sanzione , per invero comminata al Datore di Lavoro, ma io son compartecipe del ritardo ( scadenza 29.8.19, visitato il 24.09), è relativa all art 18, comma 1 lettera g dell'81/2008 e punito art.55 comma 5, lettera e.
Ma al dì là del comportamento molto discutibile dei controllori, mi chiedo se il Medico Competente possa stabilire, sul Piano Sanitario, una periodicità diversa da quella annuale , e quindi 12 mesi +/- 1 mese, o 14 mesi o 16.18 mesi....ed eventualmente come motivare la diversa periodicità(???).
Ancora : il drug test , penso, debba essere comunque eseguito nei 12 mesi, e no dopo, o sbaglio?
Da ultimo, spesso anticipo le visite dei neo assunti, in ditte medie in cui vado 1-2 volte l'anno, al mese in cui scadono le periodiche degli altri lavoratori :. esempio neo assunto nel mese di Febbraio, periodiche a Settembre, vedo il neo assunto anche a Settembre per allineare la scadenza con gli altri.
Corretto o meno, ritengo di dover procedere così.
Voi che fate?
Quindi non sei stato sanzionato?
Non sono stato sanzionato direttamente, ma dovrò contribuire (ovviamente con il mio consenso, già dato) in parte alla multa di 1228 euro, per "concorso di colpe"
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