Quindi,come confermato da arierre,il medico competente non è' stato sanzionato.Stiamo attenti prima di giudicare.Non capisco “ caballero”.L'UPG viene nominato dal Prefetto con decreto.Per la maggior parte sono Tecnici della Prevenzione che hanno conseguito una laurea triennale o magistrale.I medici hanno la specializzazione in medicina del lavoro o in igiene e la qualifica di UPG.Rari i casi di infermieri UPG.Comunque in quanto UPG non possono prendere provvedimenti , di solito “ penali” in base ad “ invidie” o “ simpatie” pena l'abuso o l'omissione.
Ognuno svolge la propria funzione e il proprio lavoro con correttezza e buon senso con il fine comune di tutelare il lavoratore.Come ho detto in un' altra discussione anche il buon senso però ha dei limiti.
Per rispondere sulla rigidità della periodicità vi racconto un episodio "realmente accaduto".
Lavoratrice mansione OTA di RSA rientra da infortunio sul lavoro per frattura di un dito della mano.Ha superato i 60 giorni di assenza.Per riprendere l'attività deve essere giudicato idoneo dal MC che prenota la visita per 3 giorni dopo.In attesa della visita il datore le dice di svolgere altre mansioni e di stare a disposizione dell' amministrazione.
Timbra l'entrata alle 14,le viene detto di portare una cesta di biancheria in lavanderia,prende la cesta con le mani,il dito fratturato,a suo dire ancora non "guarito",cede,e lascia la presa della cesta,lei perde l equilibrio,cade e batte il "coccige" .
La lavoratrice fa causa al datore perche , a suo dire, l aveva fatta lavorare senza la preventiva idoneità del medico competente,che se l avesse visitata l avrebbe ritenuta non idonea a causa degli esiti della frattura .......
Credo che le generalizzazioni siano quasi sempre fuorvianti, sia quando demonizzano sia quando santificano. La realtà (soprattutto in una organizzazione della Prevenzione fatta di "sultanati" regionali, se non di ASL) sia estremamente variegata e, soprattutto, che non tutti gli individui siano rappresentativi dell'individuo "medio" e tanto meno di quello "idealizzato". Tra i MC circolano aneddoti sugli OdV in misura certamente pari a quelli che circolano sui MC tra gli OdV . Nel caso specifico credo che una sanzione per ritardo di visita se comminata in un contesto in cui tutto funziona a dovere metta in crisi la visone angelicata di Giancarlo
arierre il 05/02/2020 08:21 ha scritto:
Non sono stato sanzionato direttamente, ma dovrò contribuire (ovviamente con il mio consenso, già dato) in parte alla multa di 1228 euro, per "concorso di colpe"
Anche questa è originale, però.
Con grande cautela e senza alcuna intenzione di ritenere di avere la soluzione per tutte le vicende in cui può imbattersi il medico competente, si fa presente che adesso esiste una O.S. nazionale che potrebbe essere utile nel contrasto di alcune interpretazioni della normativa vigente e nel sostegno del singolo collega, dipendente o libero-professionista che sia
COSIPS MC il 08/02/2020 11:30 ha scritto:
Con grande cautela e senza alcuna intenzione di ritenere di avere la soluzione per tutte le vicende in cui può imbattersi il medico competente, si fa presente che adesso esiste una O.S. nazionale che potrebbe essere utile nel contrasto di alcune interpretazioni della normativa vigente e nel sostegno del singolo collega, dipendente o libero-professionista che sia
Suggerimento: aggiungete un recapito e-mail ai dati del profilo
Scusate per il mio intervento forse un po’ provocatorio.
L’articolo 25, comma 1 lettera l) prevede che il medico competente “visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi”.
Non ho conoscenza che alcun ispettore abbia mai sanzionato per un ritardo di giorni nel sopralluogo.
L’articolo 41 comma 2 lettera b) prevede la “visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno”.
In entrambi gli articoli si parla testualmente di “una volta l’anno”. Perché quindi è possibile svolgere il sopralluogo una volta nel corso di dodici mesi mentre per la visita periodica si è sanzionati per un ritardo di qualche settimana?
milvio.piras il 08/02/2020 10:16 ha scritto:
Suggerimento: aggiungete un recapito e-mail ai dati del profilo
Giusta osservazione, provvediamo a integrare il profilo.
In ogni caso le informazioni di contatto sono le seguenti:
- l'indirizzo mail è info@cosips.it
- la pagina web è al link: https://cosips.it/medici-competenti/
- la pagina Facebook ha la stessa denominazione di COSIPS
spindo il 09/02/2020 10:18 ha scritto:
Scusate per il mio intervento forse un po’ provocatorio.
L’articolo 25, comma 1 lettera l) prevede che il medico competente “visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi”.
Non ho conoscenza che alcun ispettore abbia mai sanzionato per un ritardo di giorni nel sopralluogo.
L’articolo 41 comma 2 lettera b) prevede la “visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno”.
In entrambi gli articoli si parla testualmente di “una volta l’anno”. Perché quindi è possibile svolgere il sopralluogo una volta nel corso di dodici mesi mentre per la visita periodica si è sanzionati per un ritardo di qualche settimana?
Potrebbe succedere se è in corso un'inchiesta a seguito di qualche fatto grave, tipo un infortunio sul lavoro.
Caro Milvio,
il motivo di quanto scritto nasce dal fatto che io lavoro, per il 95% in totale autonomia, e concordo le mie disponibilità con il Ddl con il quale ho un atteggiamento collaborativo e costruttivo. Inoltre lavoro da almeno 30 anni con questa azienda, che ha voluto la seguissi anche quando ha cambiato la sede produttiva in altra regione e alla quale son riconoscente per la completa e ampia libertà lavorativa che mi consente.
Il MEDICO della Spresal, che ho contattato, mi ha dato la sua versione : "le visite periodiche vanno effettuate, l'anno seguente, esattamente entro la data dell'ultima visita eseguita ( o qualche giorno prima... NON MOLTO TEMPO PRIMA....(?!?!)), che non vi è tolleranza : il Giudice che dovesse valutare una malattia od in infortunio occorso nel frattempo, valuterebbe il lavoratore privo di idoneità, in quanto scaduta"
Questo in soldoni
A questo punto, coinvolgendo anche la Cosips, mi chiedo, se le cose stanno davvero così, e, visto che la visita è di norma annuale, ma può esser svolta con periodicità diversa stabilita dal MC, è possibile pianificare un Piano Sanitario con periodicità diverse? visite ogni 14 mesi, 18 mesi... e quale motivo si potrebbe addurre?
... come è burocraticamente complicato il nostro lavoro !!!!
milvio.piras il 09/02/2020 12:59 ha scritto:
Potrebbe succedere se è in corso un'inchiesta a seguito di qualche fatto grave, tipo un infortunio sul lavoro.
Infatti, potrebbe senz’altro succedere, non me ne stupirei.
Il problema è che nella giurisprudenza (per quel che ho reperito io in letteratura giuridica) il concetto di anno è “variabile”: alcune sentenze della Cassazione ritengono che anno sia il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre (in tal caso una volta l’anno significherebbe un qualsiasi giorno tra il 1 gennaio e il 31 dicembre), altre sentenze ritengono che invece sia da considerare anno il periodo di 365 giorni da conteggiare a partire dal giorno di cui è causa (in questo caso una volta l’anno sarebbe un termine perentorio fissato al 365esimo giorno dall’ultima visita).
È anche da notare però che in altre parti dell’81 è specificato il termine di Dodici mesi. Sarebbe stato sufficiente che anche nell’articolo 41 si fosse usato il termine “ogni dodici mesi” e non “ una volta all’anno”.
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