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Accertamenti di assenza di tossicodipendenza

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nofertiri9

nofertiri9
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  • Re: Accertamenti di assenza di tossicodipendenza
  • (20/12/2007 16:31)

Io vi posso dire che stanno già girando, per le aziende, dei fax autopromozionali di Laboratori che comunicano che dal 30 ottobre scorso i DdL sono tenuti a monitorare il rischio di alcoolismo e tossicodipendenza. Ovviamente, non un accenno ai SERT, che invece se ho ben letto il dispositivo sono le uniche "strutture competenti" a pèarte l'IPSEMA e il Servizio della RFI ex ff.ss.. Prezzi a mio avviso esorbitanti se sono screening, improponibili che sono analisi complete.
Come vedete, fatta la legge, subito fatto l'inganno.
E io che mi sento così idiota, che sto continuando a rispondere a telefono "no, guardi, è il MC che decide se ed eventualmente a chi fare questi monitoraggi, e comunque vanno eseguiti presso i SERT!"
Penso ogni male possibile della mia parte commerciale, in questi giorni.
E anche se c'è un noferdiavoletto che mi sussurra all'orecchio destro "ma vai, e digli che glieli puoi fare, così eventualmente si mandano ai SERT solo i positivi, e ti ci fai i soldini!", il noferangioletto integerrimo all'orecchio sinistro mi ricorda "non farlo, eh! che è illegalissimo!!!".

Come che sia, io dico che almeno per ciò che riguarda i conducenti di veicoli, cacchiarolissima, la patente gliela dà la Prefettura, e se la piangesse la prefettura a fatgli fare le analisi, e per di più a tutti. Tu vuoi patente? tu paga analisi!

Nofer
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mile74

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  • Re: Accertamenti di assenza di tossicodipendenza
  • (21/12/2007 14:27)

nofertiri9 il 20/12/2007 04:31 ha scritto:
Io vi posso dire che stanno già girando, per le aziende, dei fax autopromozionali di Laboratori che comunicano che dal 30 ottobre scorso i DdL sono tenuti a monitorare il rischio di alcoolismo e tossicodipendenza. Ovviamente, non un accenno ai SERT, che invece se ho ben letto il dispositivo sono le uniche "strutture competenti" a pèarte l'IPSEMA e il Servizio della RFI ex ff.ss.. Prezzi a mio avviso esorbitanti se sono screening, improponibili che sono analisi complete.
Come vedete, fatta la legge, subito fatto l'inganno.
E io che mi sento così idiota, che sto continuando a rispondere a telefono "no, guardi, è il MC che decide se ed eventualmente a chi fare questi monitoraggi, e comunque vanno eseguiti presso i SERT!"
Penso ogni male possibile della mia parte commerciale, in questi giorni.
E anche se c'è un noferdiavoletto che mi sussurra all'orecchio destro "ma vai, e digli che glieli puoi fare, così eventualmente si mandano ai SERT solo i positivi, e ti ci fai i soldini!", il noferangioletto integerrimo all'orecchio sinistro mi ricorda "non farlo, eh! che è illegalissimo!!!".

Come che sia, io dico che almeno per ciò che riguarda i conducenti di veicoli, cacchiarolissima, la patente gliela dà la Prefettura, e se la piangesse la prefettura a fatgli fare le analisi, e per di più a tutti. Tu vuoi patente? tu paga analisi!

Scusami, ma all'art. 4 comma 2 (Accertamenti sanitari preventivi) ci sta scritto che:....." il medico competente all'atto dell'assunzione...........provvede a verificare l'assenza dui assunzione di sostanze psicotrope....." e solo in caso positivo che il soggetto verrà inviato al SERT.
Questo per chiarezza...se di chiarezza si può parlare..

nofertiri9

nofertiri9
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  • Re: Accertamenti di assenza di tossicodipendenza
  • (21/12/2007 16:06)

Caro Mile74, come diceva tantissimi ani fa la mia prima "capo-Ufficio", le carte vanno lette tutte e da tutti i versi, pure in trasversale. allora, ti copioncollo:
art.4, comma 2:
2. Il medico competente, all'atto dell'assunzione del personale adibito alle mansioni di cui all'allegato 1 e successivamente, con periodicita' da rapportare alle condizioni personali del lavoratore in relazione alle mansioni svolte, provvede a verificare l'assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sottoponendolo a specifici tests di screening in grado di evidenziarne l'assunzione, secondo le modalita' definite nell'art. 8.

e allora, leggiamo (copioincollo sempre) l'art. 8, e in particolare i commi 2 e 3:
2. Le procedure diagnostiche e medico legali, comprese le modalita' di prelievo, conservazione e catena di custodia dei campioni, sono individuate con accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente intesa. L'accordo individua altresi' le tecniche analitiche piu' specifiche con le quali effettuare la ripetizione delle analisi, garantendo affidabilita' e uniformita' secondo metodiche di qualita' condivise.
3. La struttura sanitaria competente adotta le misure necessarie per accertare la sicura appartenenza dei campioni biologici al soggetto sottoposto ad accertamento e per assicurare la corretta conservazione dei campioni fino all'esecuzione delle analisi, nonche' per custodirli idoneamente al fine di eventuale ripetizione di analisi.

Ora, a parte che il decreto di come fare 'sto screening ancora non è uscito e fa niente si aspetta, ma si parla chiaramente di "struttura sanitaria competente". E cosa sia, è all'art. 2, quindi prioritario rispetto persino al 4, e pure te lo copioincollo:

Art. 2
Struttura sanitaria competente
1. Ai fini della presente intesa per struttura sanitaria competente, si intende il Servizio per le tossicodipendenze dell'Azienda sanitaria locale nel cui territorio ha sede l'azienda nella quale e' occupato il lavoratore interessato.
2. Per il personale navigante delle acque interne e per il personale in attesa di imbarco la struttura sanitaria competente e' identificata nell'ufficio dei servizi assistenza sanitaria naviganti territorialmente competente ad effettuare le visite preventive di imbarco e le visite periodiche di idoneita' previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.
3. Per il personale marittimo imbarcato la struttura sanitaria competente e' identificata in riferimento al compartimento di iscrizione della nave ovvero a qualsiasi porto di arrivo nazionale, scelto dal datore di lavoro nell'ambito di competenza territoriale dell'ufficio di sanita' marittima servizio assistenza sanitaria naviganti. Qualora la nave nel corso dell'anno solare attracchi esclusivamente in porti esteri, ferme restando le procedure di cui all'art. 7, commi 2, 3 e 4, l'accertamento periodico e' effettuato a cura dei medici fiduciari nominati dal Ministero della salute ed accreditati presso le autorita' italiane.
4. Per il personale addetto alla circolazione dei treni e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie ed impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri, per il personale addetto alla circolazione dei treni ed alla sicurezza dell'esercizio ferroviario sulla rete nazionale R.F.I. e per il personale navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e mensa, oltre al servizio per le tossicodipendenze dell'Azienda sanitaria locale di cui al comma 1, la struttura sanitaria competente e' individuata nella direzione sanita' di R.F.I. (gia' Servizio sanitario dalle Ferrovie dello Stato).

A questo punto, rifletti: io ho un settore specializzato di chimica-clinica e tossicologia. Io so come si fanno queste analisi, tanto che misi a punto diversi anni fa il protocollo e la metodica presso un istituto univ apposito di qua. Io non ho convenzione con il SSN, e mi mantengo, fino a che ce la faccio, con il mio lavoro. Per fare delle analisi le aziende mi pagano (a volte, altre fanno finta di perdersi le fatture, ma questa è un'altra storia) e quindi è tutto mio interesse fare quante più analisi è possibile: però, con onestà e nel rispetto delle leggi.
Se io ritenessi legale procedere con il mio laboratorio a questo screening, dimmi tu, ma perchè dovrei rinunciare a del denaro, che -lo dico a costo di sembrare tirchia- ma qua ormai si va anche per i 20 euro??

E dirò di più: io ritengo eticamente corretto che queste cose vengano fatte a cura del SSN, anche se mi toglie qualcosa di fatturato. Ciò che non ritengo corretto è che sia limitato ai soli lavoratori dipendenti e che sia a spese del Datore di Lavoro.

Nofer
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Pennacchio

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  • Re: Accertamenti di assenza di tossicodipendenza
  • (21/12/2007 22:58)

Nofer ha ragione, il Datore di Lavoro (aggiungo anche il Medico competente) viene caricato di compiti (e di costi) che dovrebbero essere a carico dello Stato.
Non sono convinto, però, che l'Intesa si applicherà solo quando ci sarà un altro Accorso relativo alle procedure perchè l'art. 13 rinvia a quanto disciplinato nel Decreto del Ministro della sanita' 12 luglio 1990, n. 186.
Nel decreto 186 si indica che "Le indagini sono svolte in strutture pubbliche adeguatamente attrezzate in condizioni di sicurezza clinica...". Si parla di generica struttura pubblica, quandi anche comuni Laboratori dell'ASL?
Allora cosa devo fare come MC se il Datore di Lavoro mi manda i nominativi dei Lavoratori che dovranno svolgere una mansione indicata nell'Allegato I e mi RICHIEDE la visita (art. 4 comma 1).
Esiste una legge, esiste un'Intesa, esiste un richiamo ad altra legge o decreto, quindi devo attivarmi: faccio le mie belle comunicazioni di rito, invio all'ASL (allo stato non vedo altro che il SERT) i Lavoratori, non so però quando riuscirò a dare un giudizio di idoneità.
L'unica cosa che ha risolto questa Intesa è il problema di alcuni colleghi che finalmente possono visitare gli autisti non esposti a fattori di rischio specifici,infatti l'art 1 rende obbligatoria la sorveglianza sanitaria per le mansioni indicate nell'Allegato I.

Termino con un quiz: qualcuno sa spiegarmi perchè un lavoratore che opera a più di 2 metri di altezza non può bere alcolici (ancora una volta il MC deve verificare - NORMA IN VIGORE) ma può drogarsi?
Perchè per alcolici e droga sono state inventate due LISTE (ALLEGATI) diverse?

Pennacchio

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  • Re: Accertamenti di assenza di tossicodipendenza
  • (03/01/2008 16:37)

Dato che, come molti di Voi, faccio il MC e non il teorico sto cercando di capire cosa fare “praticamente” nel sorvegliare i Lavoratori compresi negli allegati delle Intese.
Se dico che la Legge ci attribuisce compiti non Nostri credo di trovarvi tutti d’accordo. Bastava lasciare gestire problemi così delicati ad un pool di esperti pubblici provenienti da vari ambiti e con competenze specifiche (SERT, SPSAL, Medicina Legale, Centri di recupero autorizzati): ma faccio ancora teoria, non esistiamo come forza in grado di cambiare leggi o intese o circolari!
Allora, come sempre, basiamoci sulle regole in vigore.
In questi giorni sto mandando varie richieste alle ASL per conoscere il loro orientamento in merito. Vi anticipo la risposta dell’ASL di Bergamo (Dipartimento di Prevenzione Medico – Ufficio PSAL), che dedica molta energia nel curare il proprio sito e che ringrazio per avermi prontamente risposto. In sostanze: “in merito agli accertamenti in tema di assenza di tossicodipendenza dobbiamo attendere un ulteriore accordo Stato-Regione… Nel frattempo il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Medico dell'ASL sta valutando con i colleghi del SERT se fornire delle indicazioni transitorie ai Medici Competenti ed alle Associazioni Datoriali che in queste settimane hanno posto pressanti quesiti. In tal caso esse verranno messe sul sito Internet dell'ASL di Bergamo nella sezione dedicata al nostro Servizio”.
In merito al problema alcol e lavoro il servizio PSAL fa proprie le indicazioni emerse nel corso del Convegno “Alcol e Lavoro, Problematiche ed Obblighi per il Medico Competente” tenutosi a Varese il 25 gennaio 2007. In merito alle attività di sorveglianza sanitaria si resta in attesa di ulteriori indicazioni dal legislatore o da altri enti.
Non so se sono solo io a preoccuparmi ma penso che un problema esiste e dobbiamo invitare gli Organi preposti a farsene carico: non possono lasciarci soli sul territorio.
Invito tutti i colleghi interessati a inviare mail fax o altro a ASL, Ministero. Invito, inoltre, tutti Noi a sollecitare le associazioni di categoria (SIMLII, ANMA…) a pronunciarsi in merito.

Gennaro

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  • Re: Accertamenti di assenza di tossicodipendenza
  • (04/01/2008 10:19)

Premesso che entro il 15 Febbraio 2008 devono essere emanate le determinazioni dell’accordo tra Stato Regioni e le Province Autonome, per cui presumibilmente i nostri dubbi saranno eliminati, attualmente così come indicato in un precedente post dal collega Pennacchio si applicano le procedure e le modalità disciplinate nel Decreto del Ministro della Sanità 12 Luglio 1990 n. 186.
Per comodità copio gli articoli interessati

Art. 1. Procedure diagnostiche e medico-legali.
L'accertamento dell'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope si fonda su uno o più degli elementi valutativi appresso indicati:
a) riscontro documentale di trattamenti sociosanitari per le tossicodipendenze presso strutture pubbliche e private, di soccorsi ricevuti da strutture di pronto soccorso, di ricovero per trattamento di patologie correlate all'abuso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, di precedenti accertamenti medico-legali;
b) segni di assunzione abituale della sostanza stupefacente o psicotropa;
c) sintomi fisici e psichici di intossicazione in atto da sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) sindrome di astinenza in atto;
e) presenza di sostanze stupefacenti e/o loro metaboliti nei liquidi biologici e/o nei tessuti.

Art. 2. Assunzione nelle ventiquattro ore.
Le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle 24 ore sono le seguenti:
a) procedure diagnostiche e medico-legali di cui all'art. 1;
b) valutazione clinico-funzionale del grado di dipendenza e/o dell'intensità dell'abuso finalizzata a stimare in termini quantitativi la dose abitualmente assunta nelle 24 ore. Le indagini sono svolte in strutture pubbliche adeguatamente attrezzate in condizioni di sicurezza clinica e con l'esclusione, ai fini della suddetta stima, del ricorso a metodiche invasive;
c) specifiche procedure analitiche di laboratorio rivolte a correlare i reperti ai tempi e ai modi di assunzione, da effettuarsi con tempestività e tenendo comunque conto delle condizioni metaboliche del soggetto.
La scelta della o delle metodiche di cui al comma 1 deve rispondere alla necessità dei relativi accertamenti.

Art. 4. Accertamenti clinici e di laboratorio.
Gli accertamenti clinici e quelli di laboratorio, se necessari, sono effettuati presso strutture pubbliche da medici e da analisti di laboratorio, ivi operanti, con esperienza nei rispettivi settori (SERT)

La legge oltre a quanto già evidenziato da altri colleghi, offre altri spunti di riflessione tra cui
1. Acclarata la periodicità annuale della visita medica anche in assenza di altri rischi, PER CUI IL GIUDIZIO DI IDONEITA’ NON è SPECIFICO, MA FINALIZZATO A PREVENIRE DANNI A TERZI, all’art. 5 comma 1 secondo periodo è stabilito che: “ qualora il medico competente ravvisa la necessità che un lavoratore sia sottoposto ad ulteriori accertamenti sanitari per verificare un’eventuale stato di tossicodipendenza, invia il lavoratore stesso al Servizio per le tossicodipendenze. La domanda nasce spontanea , cosa deve fare allo stato attuale il medico competente per i lavoratori già adibiti alle mansioni di cui all’allegato 1 da diversi anni, per ravvisare o escludere la necessità di inviare il lavoratore al SERT? (cioè quali atti compiere)
2. Lo stesso problema si ripresenterà anche per le successive periodicità, inoltre può capitare che un lavoratore diventi tossicodipendente anni successivi all’assunzione, quindi anche in questo caso si ripresenta il dubbio
3. All’art. 9 comma 1 secondo periodo è stabilito che il MC al fine di certificare l’idoneità alla mansione (generica o specifica? visto quanto su descritto) di coloro ai quali il SERT ha escluso una condizione di Tossicodipendenza e/o di coloro ai quali è stato attestato dal SERT il positivo recupero PROVVEDERA’ IN MANIERA INDIVIDUALIZZATA RISPETTO AI RISCHI DI ASSUNZIONE SPORADICA, ad effettuare controlli ripetuti per escludere l’assunzione di droghe. COME?, QUANDO?, COSA?

Penso che con questa legge il medico competente prende in carico molti compiti specifici delle Strutture Pubbliche Medico Legali che eventualmente non funzionano!
COMUNQUE PENSO CHE LA PROPOSTA DEL COLLEGA PENNACCHIO SIA POSITIVA, E INVITO ANCHE IO I COLLEGHIU A INVIARE PRESSO LE ASL I RELATIVI FAX
Saluti Gennaro

Gennaro Bilancio

Pennacchio

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  • Re: Accertamenti di assenza di tossicodipendenza
  • (04/01/2008 14:24)

Sto continuando la mia ricerca. Interessante materiale (problema Alcool) sul sito: http://www.anmelp.it/ dello SPISAL di Padova. Tra le atre cose si dice: "Per quanto riguarda la valutazione dell'idoneità: il medico, attraverso l'azienda, invia il lavoratore all'ULSS ( SPISAL o commissione art.5 L.300) che valuta il caso in una apposita commissione medico legale con la collaborazione dei SERT (in analogia a quanto avviene per il rilascio della patente di guida in cai simili)".
Altre indicazioni riportate nel documento sono più problematiche da attuare.

docantonio

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  • Re: Accertamenti di assenza di tossicodipendenza
  • (04/01/2008 15:54)

sto cercando il testo integrale dell'intesa e non riesco a trovarlo , visto che vorrei stamparlo per leggerlo con calma e avere documentazione con cui discutere nelle aziende
chi mi da' un link , per piacere
grazie

Gennaro

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  • Re: Accertamenti di assenza di tossicodipendenza
  • (04/01/2008 16:35)

'indirizzo dovrebbe essere questo di seguito scritto
http://www.governo.it/backoffice/allegati/37057-4409.pdf
Saluti

Gennaro Bilancio

docantonio

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  • Re: Accertamenti di assenza di tossicodipendenza
  • (05/01/2008 12:06)

grazie
leggendo e rileggendo lo schema di intesa del 30 ottobre 2007 , dopo avere letto i commenti di tutti i colleghi resto perplesso equantomeno disorientato
Al di la' del momento della visita preventiva prima che il lavoratore venga adibito a una delle mansioni in elenco all'allegato 1 , non si capisce da cosa e come si possa arriva a identificare o sospettare che un lavoratore faccia assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti
inoltre se il lavoratore rifiuta i controlli , nel frattempo passa del tempo , potrebbe in sede di contenzioso scatenare una causa per mobing e per violazione della privacy non motivata e giustificati da atti e fatti che giusitificassero tale intervento del DdL e del MC o sbaglio ?
Anche se sottoposto a un esame di screening di laboratorio che non evidenzi nessun dato tale da indurre a giustificazione il successivo controllo tossicologico presso il SERT competente ( ammesso che il dipendente aderisca )anche in questo caso rotengo che ci siano i presupposti per scatenare cause legali per sospetti non motivati o giustificati che hanno pur nell'ambito e nel rispetto della privacy hanno messo il soggetto nella situazione di essere oggetto di controlli da parte del Ddl in maniera ritenuta eccessiva ... e così via
Sono perplesso e confuso , la nostra prestazione diventa oggetto ovviamente di consulenza oltremodo specialistica e quindi anche in termini di tariffazione comporterà sicuramente una rivisitazione dell'incarico in essere : quindi oltre ai casi previsti preventivamente , i DdL ci convolgeranno davvero ? e nel caso non avvenisse quali responsabilità ci troveremmo ad avere specie se risultato idoneo alla visita medica periodica precedente in assenza di esami di laboratorio che potessero indirizzarci verso la necessità di ulteriori controlli con periodicità diversa da quella prevista dal piano sanitario ?
sono veramente convinto che tutto questo , perchè normato in modo approssimativo, sarà un'ulteriore complicazione e ognuno a seconda dei territori di appartenenza gestirà in modo non uniforme creando casistica e problematiche aberranti
Noi non faremo di certa la caccia alle streghe , ma i DdL di lavori che volessero "eliminare" qualche dipendente scomodo sicuramente utilizzeranno a loro piacere e consumo questa intesa così come è proposta e "legiferata"
...... mah

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