credo che in caso di neoassunzione, spostamento di mansione e prima visita il medico sia obbligato a far eseguire al Sert gli accertamenti tossicologici; in caso di visite periodiche è a discrezione del medico effettuare tale visite (sospetto anamnestico e dati obiettivi)
volevo ricordare che l'intesa è uscita in gazzetta ufficiale il 15 novembre, è operativa dal 1 di dicembre e la responsabilità di far eseguire gli esami è del medico competente
leggere articolo 4 comma 2
tutto il resto è vita....
cordiali saluti a tutti
am
Sono d'accordo con il collega antoniomanuppelli con qualche aggiunta: la legge è in vigore; la responsabilità è nostra; la vista periodica è discrezionale? non ne sono sicuro! perchè il comma 1 dell'art.5 impone al datore di lavoro l'obbligo di far sottoporre ad acc. sanitari, di norma con perioidicità annuale i lavoratori in elenco... In realtà, poi,l'Intesa ha esteso la sorveglianza sanitaria anche a Lavoratori per i quali nel passato non era prevista (es. guida di taxi o veicoli di noleggio o autisti non esposti a vibrazioni oltre il valore di azione o MMC)(art. 1 comma 1).
Inoltre, non so se avete notato, all'art. 4 comma 2 si parla di visita "all'ATTO dell'ASSUNZIONE". Questa, se non sbaglio, nel nostro campo è una novità: si è sempre parlato di visita preventiva. La cosa non mi sembra di poco peso perchè se si evidenzia uno stato di tossicodipendenza di un dipendente ci sono tutte le tutele del caso ma se la cosa capita ad un lavoratore (o ad un aspirante tale o ad un precario) in fase di assunzione?
Scusa Pennacchio, volevo dire che in caso di visite periodiche è a discrezione del MC effettuare gli esami tossicologici (la visita è obbligatoria, chiaramente); un punto poco chiaro è il seguente: se vengo nominato per una azienda con lavoratori già assunti, non avendo una analisi storica dei lavoratori, devo effettuare gli esami tossicologici presso il SERT? A mio parere si ma è opinabile....
Ho sentito il SERT di Milano e diversi colleghi delle Upsoal, sostanzialmente dicono di non muoversi, ma il problema è che la legge obbliga noi a richiedere gli esami ed al laboratorio pubblico di eseguirli (ma non credo che i servizi siamo pronti per eseguire un numero così elevato di esami tossicologici)
pertanto io da domani mando una circolare a tutte le mie aziende per far prendere contatto con i servizi territoriali e/o laboratori di sanità pubblica per eseguire gli accertamenti secondo D.M. 12-07-1990, n. 186 .... e poi chiederanno al ministero della salute le modalità operative.... secondo me questo è il modo corretto per tutelare la salute dei lavoratori e soprattutto dei terzi
cordialmente un saluto a tutti
am
Per conseguire o rinnovare la patente di guida di qualsiasi grado il cittadino può AUTOCERTIFICARE su un modulo di non avere malattie dell'apparato cardiocircolatorio, diabete, neurologiche o psichiatriche, così come di non fare abuso di alcool, sostanze psicotrope, ecc .... vi lascio immaginare, novantenni sanissimi, alcolisti che non hanno mai toccato una goccia di alcool, tossicomani incalliti che dichiarano di non avere mai fumato nemmeno una sigaretta, e via dicendo.
Recentemente la Regione Lombardia ha emanato una legge regionale che fra l'altro abolisce il certificato medico di idoneità per il conseguimento e rinnovo della patente per l'utilizzo dei gas tossici, considerandolo inutile.
Poi, dopo avere dato patenti di tutti i tipi anche a cani e porci, si mette in piedi un casino del genere coinvolgendo datori di lavoro, medici competenti, medici dei sert, e perché no, lavoratori, con leggi magari poco chiare per salvaguardare l'incolumità pubblica di terzi sul lavoro (e gli altri che si arrangino), quando forse bastava tornare almeno al vecchio certificato compilato dal medico curante, invece che all'autocertificato del cittadino.
Se qualcuno può, faccia qualcosa, per evitare la schizofrenia ormai inarrestabile dei nostri politici e governanti .....
Scusa Pennacchio,
in effetti volevo dire che è a discrezione del mc effettuare gli esami nella visita periodica, la quale è chiaramente obbligatoria; non ho capito bene se è necessario fare la visita anche ai corrieri, sembra di no perché parlano di patenti C D E, ma poi si parla anche di addetti a movimentazione terra e merci (i muletti? per i quali non credo ci voglia neanche la patente) ed i tassisti.....?
grazie a tutti per gli eventuali pareri e consigli
cordiali saluti a tutti
ciaoooo
io credo che così come è impostata ora sia di difficile gestione se non impossibile
forse colleghi piu' esperti possono consigliarci su come agire nel caso ci capitasse una situazione in cui si renda necessario applicare quanto descirtto da questa intesa
docantonio il 11/01/:26 ha scritto:
io credo che così come è impostata ora sia di difficile gestione se non impossibile
forse colleghi piu' esperti possono consigliarci su come agire nel caso ci capitasse una situazione in cui si renda necessario applicare quanto descirtto da questa intesa
è vero, ma se sei stato nominato medico di una società di autotrasportatori, hai l'obbligo di legge di eseguire la sorveglianza sanitaria come descritto nell'intesa, se poi devi seguire una legge approvata dallo stato, ma le strutture dello stesso non sono in grado di gestire la situazione... beh, è un'altra cosa, ma hai l'obbligo di richiedere al SERT quando poter fare gli esami tossicologici, poi Servizi saranno in grado di farli,altri no, ma tu devi seguire la legge....
ho chiesto a mio cognato (avvocato) una relazione scritta, e mi ha confermato che la legge è in vigore dal 1 dicembre secondo le modalità operative discusse sino ad ora
cordialmente
am
Buongiorno a tutti i colleghi, volevo avere notizie su tale provvedimento, il quale chiede al medico competente come riportato già dagli altri interventi nel forum, sia nell'art. 3 e 5 dai quali in sintesi si deduce che il M.C. sottopone tutti i lavoratori che svolgono le attività presenti nell'all. 1 a sorveglianza sanitaria.
Ora, chiarito chi deve fare che cosa, visto che viene detto sia in ambito preventivo che in periodicamente(art. 5, 1) indicata di norma annuale, cosa si intendiamo:
Visita preventiva, visita fatta dal M.C. e accertamenti mirati e specifici ad identificare l'assunzione di qualsivoglia sostanza stupefacente (art 4, test di screening), che necessariamente devono essere svolti presso il SERT! E su questo mi pare che vi sia dagli interventi fatti sull'argomento unanimità nell'interpretazione.
Ma il caso si infittisce per la Visita periodica:
Solo visita del MC e poi discrezionalmente, rifacendoci alla 186/90, invio al SERT per i dipendenti che si ritengono meritevoli di approfondimento?
O viceversa visto che l'art. 5 comma 1 indica la periodicità di un anno, il legislatore intende che comunque il lavoratore deve essere valutato da MC e svolgere gli accertamenti presso il SERT? Diabolico e credo che in parte una risposta me la possa dare anch'io in quanto al comma 3 del medesimo articolo, "i casi in cui il Medico Competente lo ritenga motivatamente necessario".
Quindi ripropongo il quesito da dicembre a d oggi qualche collega è riuscito ad avere qualche indicazione chiara sulla modalità di applicazione del provvedimento?
Quali sono le azioni operative che avete intrapreso secondo la vostra esperienza?
Grazie, chiedo anticipatamente scusa per le eventuali imprecisioni e o ripetizioni ma ad oggi non sono riuscito ad avere chiare indicazioni in merito dagli organi competenti sul territorio.
Max.B
dunque io seguo ditte di autotrasportatori sia di carburanti che di alimenti
in caso di nuove assunzioni , sempre che le ditte mi facciano fare davvero la visita preventiva altrimenti io non posso farci nulla, sentiro' il SERT per l'accertamento che mi attesti l'assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione
per quelli che da anni visito , in mancanza di motivato sospetto per anamnesi esami di laboratorio di routine o altre situazioni che portino alla necessità di tali accertamenti , io continuo la mia SS periodica senza problemi
Mi intrometto timidamente per porre una semplice domanda (magari è già sorta spontanea a qualchedun'altro):
MA CHE C'ENTRA IL MEDICO COMPETENTE CON UN PROVVEDIMENTO CHE HA PIU' IL CARATTERE DI PROVVEDIMENTOGENERALE PER LA "SICUREZZA PUBBLICA" CHE NON DI PREVENZIONE SUL LAVORO!!
Ma non lo sappiamo che altre sono ben le cause che sottendono alla mole enorme degli infortuni sul lavoro: errore umano, mancanza di formazione/informazione, mancato uso dei D.P.I., cattiva organizzazione del lavoro, totale inadempienza alle norme minime di tutela della sicurezza .... vogliamo continuare?? Che percentuale di infortuni si potrebbero prevenire con questo farraginosissimo provvedimento (praticamente inattuabile)??
L'idiozia del legislatore (politico) è palese; ma forse c'è qualcos'altro ... storniamo sull'alcoolismo l'attenzione, così ci dimentichiamo del resto!!!
Ma è possibile che A.N.M.A., S.I.M.L.I.I. etc. facciano impunemente passare queste "menate politichesi" e stiano a guardare come le "fate turchine" senza proporre od opporre nulla? Ma a cosa servono queste "società"?
A chi è iscritto un consiglio, non rinnovate la vostra partecipazione!
Saluti.
fai bene e scorda, e se fai male ... pensaci ...
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