Io ho inviato una richiesta scritta al SERT per eseguire gli esami in questione... mi hanno detto che ci sarà una riunione operativa....
intanto ho inviato una informativa alle aziende con la richiesta dell'elenco del personale interessato dall'intesa.
Spedirò poi una richiesta al SERT con l'elenco del personale sperando che riescano a programmare gli accertamenti quanto prima.
Cordialmente
am
antoniomanuppelli il 05/02/:19 ha scritto:
Io ho inviato una richiesta scritta al SERT per eseguire gli esami in questione... mi hanno detto che ci sarà una riunione operativa....
intanto ho inviato una informativa alle aziende con la richiesta dell'elenco del personale interessato dall'intesa.
Spedirò poi una richiesta al SERT con l'elenco del personale sperando che riescano a programmare gli accertamenti quanto prima.
Cordialmente
am
scusate un'informativa
saluti
Art. 3.
Accertamenti sanitari per accertare assenza di assunzione di sostanze stupefacenti
1. Gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione sporadica di sostanze stupefacenti o psicotrope comprendono:
a) visita medica da effettuare in conformità alle procedure diagnostiche e medico-legali definite dall'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art. 8, comma 2 della presente intesa;
b) esami complementari tossicologici di laboratorio da effettuare in conformità alle procedure diagnostiche e medico-legali definite dall'accordo Stato, regioni e province auton. di cui all'art. 8, comma 2, della presente intesa.
2. Tali esami sono effettuati nei casi espressamente previsti dalla presente intesa.
Art. 4.
Accertamenti sanitari preventivi di screening
1. Il datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore all' espletamento di mansioni comprese nell' elenco di cui all'allegato I, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato, provvede a richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari del caso, comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato.
2. Il medico competente, all'atto dell'assunzione del personale adibito alle mansioni di cui all'allegato 1 e successivamente, con periodicità da rapportare alle condizioni personali del lavoratore in relazione alle mansioni svolte, provvede a verificare l'assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sottoponendolo a specifici tests di screening in grado di evidenziarne l'assunzione, secondo le modalità definite nell'art. 8.
3. A seguito degli accertamenti di cui al comma precedente, il lavoratore risultato positivo ai tests, comportando tale positività un giudizio di inidoneità temporanea, viene inviato da parte del medico competente al servizio per le tossicodipendenze (SERT) dell' Azienda sanitaria locale, nel cui territorio ha sede l' attività produttiva o in cui risiede il lavoratore.
4. Qualora gli ulteriori accertamenti effettuati dal SERT o da altra struttura sanitaria competente evidenzino uno stato di tossi-codipendenza, il lavoratore interessato dovrà sottoporsi ad un percorso di recupero, che renda possibile un successivo inserimento nell' attività lavorativa a rischio anche nei confronti di terzi.
5. Il medico competente, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 2. comunica la data ed il luogo della visita al lavoratore interessato almeno un giorno prima.
Art. 5.
Accertamenti sanitari di diagnosi di tossicodipendenza
1. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori che svolgono le mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato I siano sottoposti ad accertamenti sanitari, di norma con periodicità annuale, dal medico competente.
Qualora il medico competente ravvisi la necessità che un lavoratore sia sottoposto ad ulteriori accertamenti sanitari per verificare un'eventuale stato di tossicodipendenza, invia il lavoratore stesso al Servizio per le tossicodipendenze dell' azienda sanitaria locale competente per territorio, o alle altre strutture sanitarie competenti di cui all'art. 2.
2. Al fine di non pregiudicare l'attività' lavorativa, il medico competente concorda con il datore di lavoro l'organizzazione e la tempistica per l'effettuazione degli accertamenti sanitari.
3. Gli accertamenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) sono effettuati dal Servizio per le tossicodipendenze in tutti i casi in cui il medico competente lo ritenga motivatamente necessario, o dalle altre strutture sanitarie di cui all'art. 2 rispettivamente competenti.
4. Il datore di lavoro informa il lavoratore interessato della data dell’ accertamento e gli comunica il luogo ove l'accertamento si svolgerà all'inizio del turno di lavoro del giorno fissato.
5. Nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga all' accertamento di assenza di tossicodipenden-za, la struttura sanitaria competente dispone, entro dieci giorni, un nuovo accertamento.
6. Nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga, senza giustificato motivo, all'accertamento di cui al comma 5, il datore di lavoro è tenuto a farlo cessare dall'espletamento delle mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato I, fino a che non venga accertata l' assenza di tossicodipendenza.
7. La sospensione intervenuta ai sensi del comma 6 non comporta automaticamente la risoluzione del rapporto di lavoro e il lavoratore può essere adibito a mansioni diverse, trovando applicazione la disciplina normativa o contrattuale collettiva relativa al settore lavorativo di appartenenza.
8. Per il lavoratore che non si sottopone al controllo sanitario di cui al comma 5, trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 93, comma 1, lettera b) del DLvo n. 626 del 1994.
9. Nei confronti del datore di lavoro, che non ottempera alle disposizioni relative all'obbligo della cessazione da parte del lavoratore dall' espletamento delle mansioni in caso di accertamento dello stato di tossico-dipendenza, trova applicazione la sanzione prevista dall'art. 125, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.
Art. 8.
Modalità dell'accertamento di assenza di tossicodipendenza
1. Gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza di cui all'art. 3, sono effettuati nel rispetto della dignità e della libertà della persona.
2. omissis ………
3. omissis ………
4. omissis ………
5. Il lavoratore di cui sia accertata la tossicodipendenza ha diritto di chiedere, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito, la ripetizione dell'accertamento presso il Servizio per le tossico-dipendenze dell'Azienda sanitaria locale.
6. La ripetizione di indagini sui campioni biologici è effettuata sul medesimo campione oggetto dell' accertamento.
A ME SEMBRA TUTTO CHIARISSIMO ...................
A MENO CHE NON VOGLIAMO CI DICANO ANCHE COME VISITARE O EFFETTUARE PRELIEVI O ANALISI
E CONSIDERANDO CHE
A ME SEMBRA TUTTO CHIARISSIMO ...................
A MENO CHE NON VOGLIAMO CI DICANO ANCHE COME VISITARE O EFFETTUARE PRELIEVI O ANALISI
E CONSIDERANDO CHE SUCCESSIVA INTESA NON POTRA' CHE REGOLAMENTARE LA SALVAGUARDIA DELLA DIGNITà DELLA PERSONA.....
VOLEVO SEGNALARE A TUTTI CHE LA ASL DI BERGAM HA EMANATO UNA CIRCOLARE SULLE MODALITA' DI VERIFICA DI ASSENZA DA SOSTANZE STUPEFACENTI. TR L'ALTRO SI LEGGE, AL CONTRARIO DI COME E' STATO SCRITTO DA ALTRI COLLEGHI, CHE IN SEDE DI VISITA MEDICA PREVENTIVA IL PRIMO SCREENING PUO' ESSERE EFFETTUATO ANCHE DAL MEDICO COMPETENTE E IN CASO DI RI POSITIVITA' INVIATO AL SERT CHE PROVVEDE AD EFFETTUARE L'ANALISI SUL MEDESIMO CAMPIONE. FINALMENTE UNA ASL CHE SI ESPRIME EVIDENZIANDO CHE SE PUR TRASCORSI I 90 GG. E NON ESSENDO INTERVENUTO ALCUN PROVVEDIMENTO SI DEVE FAR RIFERIMENTO ALLE PROCEURE STABILITE DAL DECRETO MINISTERO DELLA SANITA' N. 186 DEL 12/07/1990
perchè urlate? ci leggiamo tutti piuttosto bene!
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
...e comunque, non sono d'accordo se i termini sono quelli riportati da mile: il medico del lavoro, se ha solo questa specializzazione, non è abilitato all'esecuzione di analisi, semmai alla valutazione dell'esito delle stesse.
E scusate, se ne facciamo una questione di competenze professionali anche per la MdL, o vi fanno una leggina di quelle loro solite tipo art. 1, per cui da oggi in poi potete, oppure non potete.
Per quanto ne so, e per quello che fin qui dice il mio codice deontologico professionale, se dovessi ricevere una richiesta in tal senso anche se ben firmata da parte di un medico competente ma se non avessi l'assenso esplicito della ASL o del Dipartimento Provinciale del Ministero del Lavoro nel merito, non credo che eseguirei analisi del genere. Non le faccio alle mamme, figuriamoci se le faccio ai DdL.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
mile74 il 21/02/2008 08:29 ha scritto:
VOLEVO SEGNALARE A TUTTI CHE LA ASL DI BERGAM HA EMANATO UNA CIRCOLARE SULLE MODALITA' DI VERIFICA DI ASSENZA DA SOSTANZE STUPEFACENTI. TR L'ALTRO SI LEGGE, AL CONTRARIO DI COME E' STATO SCRITTO DA ALTRI COLLEGHI, CHE IN SEDE DI VISITA MEDICA PREVENTIVA IL PRIMO SCREENING PUO' ESSERE EFFETTUATO ANCHE DAL MEDICO COMPETENTE E IN CASO DI RI POSITIVITA' INVIATO AL SERT CHE PROVVEDE AD EFFETTUARE L'ANALISI SUL MEDESIMO CAMPIONE. FINALMENTE UNA ASL CHE SI ESPRIME EVIDENZIANDO CHE SE PUR TRASCORSI I 90 GG. E NON ESSENDO INTERVENUTO ALCUN PROVVEDIMENTO SI DEVE FAR RIFERIMENTO ALLE PROCEURE STABILITE DAL DECRETO MINISTERO DELLA SANITA' N. 186 DEL 12/07/1990
alcune ASl si sono espresse in tal senso, tuttavia se si considera quanto previsto dalla normativa qualche dubbio c'è...
saluti
Sergio
Art. 4.
Accertamenti sanitari preventivi di screening
1 . Il datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore
all'espletamento di mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato
I, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato, provvede a
richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari del caso,
comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato.
2. Il medico competente, all'atto dell'assunzione del personale
adibito alle mansioni di cui all'allegato 1 e successivamente, con
periodicita' da rapportare alle condizioni personali del lavoratore
in relazione alle mansioni svolte, provvede a verificare l'assenza di
assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sottoponendolo a
specifici tests di screening in grado di evidenziarne l'assunzione,
secondo le modalita' definite nell'art. 8.
Art. 8.
Modalita' dell'accertamento
dell'assenza di tossicodipendenza
1. Gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza di cui all'art.
3, comma 1, sono effettuati nel rispetto della dignita' e della
liberta' della persona.
2. Le procedure diagnostiche e medico legali, comprese le modalita'
di prelievo, conservazione e catena di custodia dei campioni, sono
individuate con accordo tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente intesa. L'accordo individua altresi' le
tecniche analitiche piu' specifiche con le quali effettuare la
ripetizione delle analisi, garantendo affidabilita' e uniformita'
secondo metodiche di qualita' condivise.
3. La struttura sanitaria competente adotta le misure necessarie
per accertare la sicura appartenenza dei campioni biologici al
soggetto sottoposto ad accertamento e per assicurare la corretta
conservazione dei campioni fino all'esecuzione delle analisi, nonche'
per custodirli idoneamente al fine di eventuale ripetizione di
analisi.
4. La struttura sanitaria competente da' immediata comunicazione
dell'esito degli accertamenti al medico competente, che lo comunica
nel rispetto della riservatezza al datore di lavoro e al lavoratore
interessato. Per il personale marittimo la comunicazione va altresi'
inoltrata al Ministero dei trasporti.
Art. 2.
Struttura sanitaria competente
1. Ai fini della presente intesa per struttura sanitaria
competente, si intende il Servizio per le tossicodipendenze
dell'Azienda sanitaria locale nel cui territorio ha sede l'azienda
nella quale e' occupato il lavoratore interessato.
Medico Autorizzato
Il dibattito è interessante, e ben vengano i pareri delle ASL.
Mi inserisco solo per far notare una cosina che come al solito ci evidenzia il livello ( e non aggiungo nulla) del Legislatore :
Una addetto ad attività che comportino l'obbligo di dotazione del porto d'armi (...) (punto 7 dell'allegato sulle bevande alcooliche) è soggetto ai controlli. Bene.
Ma se fa uso di stupefacenti? NO !!
Vedete voi se ridere o piangere. C'era bisogno di due elenchi diversi per sostanze comunque psicotrope ?
Mah !
Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)
probabilmente sei poco informato. secondo te i vari Medici che per pochi euro, lavorano nei vari laboratori di analisi, ad effettuare prelievi come fosse una catena di montaggio, pensi che abbiano una "abilitazione Specifica" ??? No si spazia da Ginecologi a cardiologi...
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