mile74 il 22/02/2008 03:59 ha scritto:
Purtroppo non spetta a Noi legiferare ed esprimere le nostre considerazione, anche se giuste, non serve a nulla. Quindi se un Medico, vuole dare un servizio in più alla propria Azienda ed è disposto ad effettuare il prelievo e contestualmente conservarlo per poi inviarlo, in caso di positività, al SERT non ci trovo nulla di strano nè di irregolare. Inoltre è da ammirare che attualmente l'unico SPISAL che abbia preso posizione su tale argomento sia stato quello di Bergamo, perchè dire di non fare nulla (come dicono altri Servizi) invocando la mancata attuazione dell'accordo non è corretto, poichè come recita l'art. 13 (Norme transitorie) ".....in attesa dell'accordo..... si deve applicare le modalità previste dal D.M. 186 del 1990
Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)
Scusate, ho fatto un piccolo pasticcio.
Volevo però porre un altro aspetto del problema.
Vero che mancano le modalità attuative e tutto il resto, ma la "norma" esiste ed è vigente; allora, nel caso ad esempio di un soggetto facente parte delle categorie previste che sia coinvolto in un infortunio, come la mettiamo (e sopratutto come la mette il Ddl) che, comunque, non ha ottemperato ad una norma vigente, se il lavoratore risulta positivo ad un controllo o, peggio, se la "vox populi" evidenzia che ".. lo sapevano tutti .."? (e quindi forse anche il MC almeno fino a prova contraria)
Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)
..Si applica semplicemente quanto previsto dall 'art. 13 delle norme transitorie.L'importante è applicare la norma, in quanto se malguratamente dovesse succedere qualcosa il MC cosa fa ?? Ricordate non è sufficiente dire che gli SPISAL dicono di attendere, in quanto la responsabilità è del singolo MC. Io ho pensato di procedere secondo la linea della ASL di Bergamo, nel senso che se dopo aver riscontrato la postività di un soggetto, prima di farlo Temporaneamente Non Idoneo, segnalerò il caso allo SPISAL o magari lo stesso soggetto potrà presentare ricorso. A tal punto, dubito che lo SPISAL, si assuma la responsabilità di modificare il mio giudizio dandogli una Idoneità totale.
Vorrei segnalare un articolo apparso su Ambiente e Lavoro di gennaio-febbraio 2008 di Grazione Frigerio e Anna Guardavilla. Da una veloce lettura (ho ricevuto oggi la rivista) il consiglio è quello che i "Medici Competenti prendano rapidamente contato con i SERT di riferimento anche al fine di individuare congiuntamente i laboratori di analisi idonei allo scopo" e che i MC, in sede di visita preventiva, periodicamente o "individualizzata" effettuino test di screening per la presenza di sostanze stupefacenti e7o i loro metaboliti nei liquidi biologici e/o nei tessuti, almeno su quelli su saliva (moderatamente indaginosi e che prevedono l'attiva collaborazione del soggetto esaminato9 e/o sulle urine per cocaina , amfetamine, meth-amfetamine, marijuana, oppiacei, benzodiazepine. E' interessante che gli AA facciano notare che, come stabilisce l'art. 10 del testo, i costi degli accertamenti (posti comunque a carico del Datore di lavoro) non possono essere superiori alle tariffe minime degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche. Viene cioé stabilito per legge, con effetto anche sulla attività professionale privata dei MC, che i costi MASSIMI delle prestazioni corrispondano a tariffe MINIME ordanistiche, risalenti oltretutto al 1992!
Insomma, allo stato attuale, visto che non si vede traccia ancora del famoso accordo Stato - Regioni che doveva uscire il 15 Febbraio, in cui dovrebbero essere inserite le procedure diagnostiche e medico-legali, datemi un parere sulla seguente procedura:
- inserire nel protocollo sanitario per autisti e manutentori di ascensori (cito due categorie presenti tra i lavoratori che seguo) esami di laboratorio con emocromo, transaminasi, gamma-GT.
- documetare una scrupolosa anamnesi ed uno scrupoloso esame obiettivo che allontanino il dubbio di abuso di sostanze psicotrope.
- nel caso l'esito degli esami e della visita medica pongano anche il minimo dubbio di abuso di alcool e sostanze psicotrope, passare la patata al SERT, che documenterà con esami di secondo livello l'assenza di utilizzo cronico di alcool o sostanze.
Datemi un parere. Scusate la necessità di andare al sodo, ma Lunedì prossimo devo visitare autisti di pulmann da turismo ed autotrasportatori che fanno viaggi internazionali, e, se uno va a fare una strage sotto casa di Guariniello, probabilmente non sentirete parlare più di me per molto tempo ...
Ho trovato un sito interessante (si comincia a sentire odore di affare):
http://www.screenitalia.it/drogat...?gclid=COOw15ng7JECFR-HaAodZCtFxg
Inoltre, per intorbidire ancora un pò le acque, andate a questo link:
http://www.consulentiprivacy.it/Garante_esami_tossicologici.htm
Saluti
In assenza di nuove norme o chiarimenti, ritengo che, se vogliamo applicare l'Intesa, vada applicata così come scritta.
Art. 3. comma 1: gli acert. sanitari di assenza di tossicodipendenza ...comprendono:
a) visita medica... b) esami complementari tossicologici... (presso laboratori pubblici).
Si può eseguire solo la visita medica?. Secondo la norma, direi di no; Nel comma 1 non si dice esegue a) o b) oppure esegue a) e se lo ritiene esegue b), dice esegue a) e b).
Si possono fare esami tossicologici presso lab. privati? Direi di no (Decreto m.sanità 12 lugio 1990, 186).
Allora: il MC esegue visita preventiva e periodica (annualmente), fa eseguire i test di screening ai Laboratori pubblici (invita il Datore di lavoro ad organizzare la parte burocratica con gli enti pubblici). Ricevuti gli esami, esprime il giudizio di idoneità che sarà (comma 3 art. 4) di inidoneità temporanea in caso di positività; in questo caso invia al SERT.
Ho chiesto al locale SERT su come si regolassero e mi hanno risposto che, pur avendo avuto incitamenti dalla Direzione Sanitaria a procedere agli accertamenti sul personale sanitario e parasanitario, per il momento non stanno facendo nulla, in attesa di ulteriori indicazioni. Qesto Giovedì il collega Dirigente mi saprà dare notizie più precise: vi faccio sapere ...
Ieri sono stato ad un convegno di Guariniello e riporto quanto da lui detto; ovvero che alla luce dell'attuale quadro normativo e degli Atti della Conferenza Unificata dell'Ottobre 2007, è obbligatoria la sorveglianza sanitaria oltre che per le mansioni inerenti attività di trasporto, anche per quelle citate all'allegato I. Se è vero che all'art. 8 comma 2 della Conferenza si dica che le procedure diagnostiche e medico-legali sono individuate con Accordo Stato-Regioni-Province autonome.......(accordo ancora non pervenuto), è altrettanto vero che l'art.13 dice che si applicano transitoriamente le procedure disciplinate nel Decreto del Ministro della Sanità 12 Luglio 1990, n.186 che però, attenzione, fa riferimento al solo uso abituale e non sporadico (come sarebbe anche richiesto all'art.1) di sostanza stupefacenti e psicotrope.
Curiosità:
all'art. 10 dela Conferenza Unificata dell'Ottobre 2007 si parla di tariffe minime per gli accertamenti preventivi e periodici che non possono essere superate. Ora pare che queste tariffe (che sono tra l'altro del 1992) siano talmente basse che alcuni SERT abbiano rifiutato di eseguire gli esami già in fase di accertamento preventivo. In questi casi, sempre secondo Guariniello, essendo illegittima la posizione del SERT, il MC può inviare documento al DdL indicando che non è stato possibile eseguire gli accertamenti per rifiuto da parte del SERT.
Secondo me, lombait, le tariffe minime sono quelle tariffe al di sotto delle quali non si può andare!!!QUINDI, SECONDO ME PUOI BENISSIMO SUPERARLE!!!
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