doctordodo52 il 08/12/2020 03:10 ha scritto:
Scusate probabilmente ho sbagliato il link, comunque questo è il testo Buongiorno a tutti,
negli ultimi giorni si è evidenziata una criticità relativa alla incompatibilità tra quanto previsto dalla Circolare
del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 sul rientro in comunità dei casi positivi a lungo termine e le
disposizioni del DPCM del 3 novembre.
Come è noto, la circolare fornisce per i casi positivi a lungo termine consente l'interruzione dell’isolamento
dopo 21 giorni purché asintomatici da almeno una settimana.
Il DPCM del 3 novembre contiene l’Allegato 12 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto dalla
Presidenza del Consiglio e dalle parti sociali il 24 aprile 2020.
Nell’Allegato 12, datato e ormai superato in molte parti, è specificato che si può rientrare a lavoro, dopo
malattia da Covid, solo a seguito di avvenuta negativizzazione. In data 24 novembre si è tenuta la riunione del Gruppo Tecnico Interregionale PISLL durante la quale il
rappresentante del Ministero della Salute ha comunicato che l’Allegato 12 del DPCM del 3 novembre, per
gerarchia delle fonti, ha superato e modificato le disposizioni della Circolare del Ministero della Salute del 12
ottobre: pertanto il lavoratore può rientrare nell’ambiente di lavoro solo previa negativizzazione. La dott.ssa Balocchini ha poi effettuato ulteriori approfondimenti con il Ministero e gli è stata confermata la
suddetta interpretazione.
Tale contraddizione tra la Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre e il DPCM del 3 novembre,
determina ad oggi le seguenti criticità per tutti i lavoratori:
• l’igiene pubblica rilascia il certificato di fine isolamento con avvenuta guarigione sulla base della
Circolare
• la persona risulta di fatto guarita ed esce dalla quarantena
• il datore di lavoro non accetta il rientro nell’ambiente di lavoro in applicazione del DPCM
• il Medico di Medicina Generale non può rilasciare certificato di malattia né prescrivere tamponi per
verificare l’avvenuta negativizzazione;
• la persona che non ha un’attività “telelavorabile” si trova di fatto scoperta, risulta guarita ma non può
tornare a lavoro (deve prendere ferie o aspettativa) e deve effettuare a proprie spese i tamponi per
verificare la negativizzazione. Al momento sono state individuate le seguenti soluzioni, in attesa di nuove disposizioni nazionali e regionali.
Per gli operatori sanitari toscani che si trovano in questa situazione, con nota del Direttore Tomassini del 26
novembre è stata data indicazione di prevedere il rientro in servizio con la modalità smart working, anche
tramite altre attività di tipo sanitario a distanza quali teleconsulto, supporto alle attività di contact tracing
ecc., fino alla negativizzazione del test molecolare per SARS-CoV-2.
Per tutti gli altri lavoratori in data odierna è stata data indicazione a Metis di modificare la dicitura presente
sul certificato rilasciato dall’Igiene Pubblica per i casi positivi a lungo termine, togliendo il riferimento
all’”avvenuta guarigione”, in modo che risulti più genericamente un certificato di “fine dell’isolamento”. La
modifica del certificato sarà attiva già da domani. In questo modo i Medici di Medicina Generale sono
facilitati nel rilasciare il certificato di malattia per i lavoratori che non possono rientrare a lavoro e nel
prescrivere i tamponi per l’avvenuta negativizzazione. Le suddette soluzioni, non consentono il rientro della persona nell'ambiente di lavoro ma perlomeno danno
copertura al lavoratore per rimanere a casa.
La soluzione definitiva al problema si avrà solo con la modifica del DPCM, togliendo l’Allegato 12, o
specificando nel testo del DPCM che per la fine della quarantena valgono le disposizione della Circolare del
12 ottobre.
Resto a disposizione per ogni chiarimento possa occorrere, cordiali saluti
Giovanna Bianco ________________________________________________________________________________________
_______
Ing. Giovanna Bianco
Regione Toscana
Responsabile di Settore
PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
VIA T. ALDEROTTI 26/N - 50139 - FIRENZE
tel. 055 4384379, cell. 337 1217051
Operatori sanitari in smart working (teleconsulto, supporto per il contact tracing)... sto ancora ridendo adesso! E' ovvio che tale pensiero malato possa essere venuto solo ad uno alienato dal mondo reale del lavoro sanitario.
Sonnambulo il 09/12/2020 12:34 ha scritto:
Operatori sanitari in smart working (teleconsulto, supporto per il contact tracing)... sto ancora ridendo adesso! E' ovvio che tale pensiero malato possa essere venuto solo ad uno alienato dal mondo reale del lavoro sanitario.
Vista la totale confusione normativa e pratica cerco di puntualizzare alcune certezze, o perlomeno ritengo tali.
1) Il documento della Regione toscana credo abbia valore di linea guida e come tale deve essere preso,
2) Certamente il lavoratore non e' obbligato a chiedere liberatoria, e se si comporta cosi', lui non potra' uscire da isolamento fino a negativizzazione avvenuta.
3) Altri paesi, forse piu' attrezzati di noi,( Germania, Corea del Sud etc. ) ma certamente con meno contagi di noi, utilizzano la libertoria anche per tempi piu' brevi e non vi e' distinzione fra lavoro e vita comune. Ovvero se vado al bar, al ristorante, a fare la spesa, ricevo amici e parenti ( zona gialla ) allora posso anche andare al lavoro.
4) Questo e' stato fatto su chiare evidenze scientifiche di contagiosita' nell'asintomatico, e vi sono numerosi lavori ( perche' i DL dovrebbero dubitare ?).
5) Se si dubita allora si dubita a 360 gradi e quindi si pone il problema di togliere la liberatoria in toto ( il che sarebbe assurdo).
6) Il Medico di Medicina Generale e' obbligato a fare certificato INPS con diagnosi di Covid fino a negativizzazione oppure a liberatoria, non puo' certo , come detto dalla nota della Regione Toscana, interpretare un documento di liberatoria e comunque certificare una malattia inesistente. Dovrebbe essere l'INPS a fare una nota in questo senso e tutto questo non e' avvenuto.
Gerarchia delle fonti un DPCM ha più valore di una circolare ...il 9 novembre e successivo al 12 ottobre...
Quindi ciò che e scritto nel DPCM del 09 novembre(all 12)cancella ( per le attività lavorative) ciò che e scritto nella circolare del 12 ottobre.La Regione Toscana non ha legiferato ha chiarito ai M.C.che avevano posto il quesito.
giancarlo il 09/12/2020 06:03 ha scritto:
Gerarchia delle fonti un DPCM ha più valore di una circolare ...il 9 novembre e successivo al 12 ottobre...
Quindi ciò che e scritto nel DPCM del 09 novembre(all 12)cancella ( per le attività lavorative) ciò che e scritto nella circolare del 12 ottobre.La Regione Toscana non ha legiferato ha chiarito ai M.C.che avevano posto il quesito.
Cioe', cosa a chiarito?
Che un lavoratore che ha chiesto liberatoria ed ha un tampone positivo per altri 60 giorni, cosa verosimile, deve bruciarsi ferie, permessi etc. Ha chiarito questo?
Se ti sembra chiaro ?
Nella Circolare della Regione Toscana si dice chiaramente che i medici di famiglia sono autorizzati a fare certificato INPS di malattia in caso di persistenza di positività al tampone COVID.
Cosa c'è di poco chiaro?
doctordodo52 il 09/12/2020 07:37 ha scritto:
Nella Circolare della Regione Toscana si dice chiaramente che i medici di famiglia sono autorizzati a fare certificato INPS di malattia in caso di persistenza di positività al tampone COVID.
Cosa c'è di poco chiaro?
Mi spiace, ma assolutamente no. I Medici di Famiglia fanno certificazioni INPS per malattia, e questo non e' il caso, uno o e' malato sempre oppure non puo' esserlo solo per il lavoro. DEVE ESSERE INPS EVENTUALMENTE A DARE INDICAZIONI E NON UNA LINEA GUIDA NEBULOSA DELLA REGIONE TOSCANA. E INPS NON LO HA FATTO
doctordodo52 il 08/12/2020 03:05 ha scritto:
Chiariamo una cosa : il COVID 19 è una patologia nuova e pertanto non esistono dati sicuri.
Non si può affermare con certezza che un lavoratore positivo al tampone non è contagioso dopo il 21° giorno, al massimo si può dire che è probabile ma non sicuro.
Vogliamo metterci un po' nei panni del datore di lavoro e degli altri colleghi che non vogliono il rientro al lavoro di un positivo?
Vi invito a leggere in merito la circolare del Servizio di Prevenzione della Regione Toscana :
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm&ogbl#inbox?projector=1
La Regione Lombardia con nota n. 003843 del 19/10/2020, riprende i contenuti della Circolare e da disposizioni alle ATS ( e alle ASST ( qui in Lombardia gli Ospedali) di attenersi alla circolare ministeriale.
Di fronte a questo caos normativo resto convinto che le indicazioni dell’ OMS (27/06/2020) e le pubblicazioni scientifiche (receste in Totò dagli altri Paesi euro però in primis la Francia sin da luglio 2020) in linea con la Circolare del Ministero della Salute debbano essere, per medici prima ancora che giuristi, il punto di riferimento per orientare i criteri per il rientro nelle collettività e nei luoghi di lavoro.
A meno che, senza motivazioni adeguate se non il caos se non il caos normativo che regna nel nostro Paese, non vogliamo tenere cittadini e lavoratori isolati per un tempo indefinito (in molti casi la positività dura fino a 6 mesi) solo perché la propria Regione ( es. Toscana) ha un orientamento differente da altre ( es. Lombardia).
In tutto questo vi invito a valutare i danni (lavorativi, familiari...)di un isolamento protratto per cittadini, lavoratori e imprese.
Il DPCM ,giusto o sbagliato ,ha valore su tutto il territorio nazionale.La regione Toscana perlomeno ha risposto ad un quesito dei MC.
Più importante e valutare i costi che per sistema sanitario comporterebbe un rientro al lavoro di una persona non guarita.
Sarebbe utile leggere le indicazioni OMS citate riferite non di certo a paesi come l Italia.
Ing. Giovanna Bianco
Regione Toscana
Responsabile di Settore
PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
VIA T. ALDEROTTI 26/N - 50139 - FIRENZE
tel. 055 4384379, cell. 337 1217051
Oggetto: Nuove indicazioni su certificato di fine isolamento per casi positivi a lungo termine
Buongiorno a tutti,
negli ultimi giorni si è evidenziata una criticità relativa alla incompatibilità tra quanto
previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 sul rientro in comunità
dei casi positivi a lungo termine e le disposizioni del DPCM del 3 novembre.
Come è noto, la circolare fornisce per i casi positivi a lungo termine consente l'interruzione
dell’isolamento dopo 21 giorni purché asintomatici da almeno una settimana.
Il DPCM del 3 novembre contiene l’Allegato 12 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro”, sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio e dalle parti sociali il 24 aprile 2020.
Nell’Allegato 12, datato e ormai superato in molte parti, è specificato che si può rientrare a lavoro,
dopo malattia da Covid, solo a seguito di avvenuta negativizzazione.
In data 24 novembre si è tenuta la riunione del Gruppo Tecnico Interregionale PISLL durante la
quale il rappresentante del Ministero della Salute ha comunicato che l’Allegato 12 del DPCM del 3
novembre, per gerarchia delle fonti, ha superato e modificato le disposizioni della Circolare del
Ministero della Salute del 12 ottobre: pertanto il lavoratore può rientrare nell’ambiente di lavoro
solo previa negativizzazione. La dott.ssa Balocchini ha poi effettuato ulteriori approfondimenti con
il Ministero e gli è stata confermata la suddetta interpretazione.
Tale contraddizione tra la Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre e il DPCM del 3
novembre, determina ad oggi le seguenti criticità per tutti i lavoratori:
• l’igiene pubblica rilascia il certificato di fine isolamento con avvenuta guarigione sulla base della
Circolare
• la persona risulta di fatto guarita ed esce dalla quarantena
• il datore di lavoro non accetta il rientro nell’ambiente di lavoro in applicazione del DPCM
• il Medico di Medicina Generale non può rilasciare certificato di malattia né prescrivere tamponi
per verificare l’avvenuta negativizzazione;
• la persona che non ha un’attività “telelavorabile” si trova di fatto scoperta, risulta guarita ma non
può tornare a lavoro (deve prendere ferie o aspettativa) e deve effettuare a proprie spese i tamponi
per verificare la negativizzazione.
Al momento sono state individuate le seguenti soluzioni, in attesa di nuove disposizioni nazionali e
regionali.
Per gli operatori sanitari toscani che si trovano in questa situazione, con nota del Direttore
Tomassini del 26 novembre è stata data indicazione di prevedere il rientro in servizio con la
modalità smart working, anche tramite altre attività di tipo sanitario a distanza quali teleconsulto,
supporto alle attività di contact tracing ecc., fino alla negativizzazione del test molecolare per
SARS-CoV-2.Per tutti gli altri lavoratori in data odierna è stata data indicazione a Metis di modificare la
dicitura presente sul certificato rilasciato dall’Igiene Pubblica per i casi positivi a lungo termine,
togliendo il riferimento all’”avvenuta guarigione”, in modo che risulti più genericamente un
certificato di “fine dell’isolamento”. La modifica del certificato sarà attiva già da domani.
In questo modo i Medici di Medicina Generale sono facilitati nel rilasciare il certificato di
malattia per i lavoratori che non possono rientrare a lavoro e nel prescrivere i tamponi per
l’avvenuta negativizzazione.
Le suddette soluzioni, non consentono il rientro della persona nell'ambiente di lavoro ma perlomeno
danno copertura al lavoratore per rimanere a casa.
La soluzione definitiva al problema si avrà solo con la modifica del DPCM, togliendo l’Allegato 12,
o specificando nel testo del DPCM che per la fine della quarantena valgono le disposizione della
Circolare del 12 ottobre.
Resto a disposizione per ogni chiarimento possa occorrere, cordiali saluti
Giovanna Bianco
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In Piemonte i medici del lavoro delle aziende sanitarie hanno prodotto un documento adottato da unitá di Crisi.
Riguarda operatori sanitari.
Se positivo all11esimo giorno ripete test molecolare al 17esimo, se positivo ripete test antigenico al 20esimo. Se negativo rientra al lavoro al 21esimo.
Non vi sfugga che facciamo l’antigenico in modo da escludere una carica virale alta a fine isolamento. Inutile fare il molecolare al 21esimo. Se positivo non conterebbe più. Ma l’antigenico ci dá una informazione in più
Al 21 esimo giorno la probabilitá di contagio è praticamente nulla.
Il rischio zero comunque non esiste.
Io ho 24 lungo positivi. Non posso baloccarmi con dpcm e interpretazioni varie.
Gli allegati mi pare si riferiscano a storia vecchia. Tutti i SISP liberano i soggetti dopo 21 giorni. Quale motivo per impedire il rie tro al lavoro?
in ogni caso i lavoratori usano ffp2 e visor.
Ci fosse anche una probabilitá minima di contagio la portiamo quasi a zero.
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