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QUESITO

Questo argomento ha avuto 17 risposte ed è stato letto 1600 volte.

gab1958

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  • QUESITO
  • (12/09/2022 15:23)

In un'azienda che seguo visto un dipendente che ha avuto un recente grave problema neurologico. Lo faccio idoneo con prescrizioni.
Dopo qualche mese l'azienda mi segnala un netto peggioramento.
Il dipendente ritiene invece di star bene e non vuole richiedere la visita
Che mi risulti l'art. 41 prevede la visita a richiesta del lavoratore e non dell'azienda.
Viene fatta richiesta alla Clinica del Lavoro per visita ai sensi dell'art. 5
La Clinica rifiuta la visita poiche', a loro dire, l'art. 5 e' riservato esclusivamente ai lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria
Come se ne esce ?
Grazie
Guido

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  • Re: QUESITO
  • (12/09/2022 18:31)

Mi sembra strana la risposta della Clinica del Lavoro. Rivolgiti all'AST di competenza. La visita ex art 5 può essere fatta, oltre che per i lavoratori non sottoposti a ss, quando non siamo in scadenza della visita periodica e non c'è la richiesta di visita da parte del lavoratore.

La redazione di MedicoCompetente.it

Conte_Vlad_III

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  • Re: QUESITO
  • (13/09/2022 13:24)

Se il soggetto è sottoposto a ss ai sensi dell'81 non credo si possa aggirare la normativa invocando l'art. 5. Così coesisterebbero 2 giudizi emessi per le medesime finalità da due soggetti diversi.
Quale prevale? A chi ricorre il lavoratore nel caso dell'art. 5?
Perchè il DL non fa ricorso al giudizio del MC?

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  • Re: QUESITO
  • (13/09/2022 19:21)

Conte_Vlad_III il 13/09/2022 01:24 ha scritto:
Se il soggetto è sottoposto a ss ai sensi dell'81 non credo si possa aggirare la normativa invocando l'art. 5. Così coesisterebbero 2 giudizi emessi per le medesime finalità da due soggetti diversi.
Quale prevale? A chi ricorre il lavoratore nel caso dell'art. 5?
Perchè il DL non fa ricorso al giudizio del MC?

Intanto il ricorso al giudizio del mc si può fare entro 30 gg. Nel caso descritto sono passati mesi.
Inoltre dove è scritto che l'art. 5 non si possa applicare nel caso in questione?
Non si tratta di due giudizi contemporanei ma di un giudizio di idoneità (dovuto al recente grave problema neurologico) che il mc non può esprimere e il datore di lavoro non può richiedere al mc perchè non richiesto dal lavoratore.

La redazione di MedicoCompetente.it

Conte_Vlad_III

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  • Re: QUESITO
  • (13/09/2022 19:50)

se il soggetto è sottoposto a sorveglianza sanitaria ed e' stato espresso un giudizio considerando quei rischi non credo si possa, secondo convenienza, invocare il DL 81 o l'art 5. Ricordo proprio a Milano in Clinica del Lavoro un Convegno alcuni anni fa dove il magistrato Di Lecce fu molto chiaro nell'illustrare questi aspetti. Altrimenti si renderebbe percorribile un accertamento vietato da altre norme e mi pare un escamotage discutibile (altrimenti il Legislatore lo avrebbe previsto). Sul vostro sito ci sono comunque numerose discussioni in passato a riguardo, non mi pare sia cambiato molto.

mantello

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  • Re: QUESITO
  • (13/09/2022 22:59)

La situazione mi pare (ed in effetti è) complessa. In epoca successiva alla vista di ss il lavoratore presenta sintomi/comportamenti che inducono qualcuno (DdL o MC) a ritenere che il giudizio a suo tempo formulato non sia più appropriato. Ma il Lavoratore non intende chiedere una visita straordinaria
Il DL può fare ricorso all' OdV contro il giudizio del MC ma, credo, solo entro i 30 gg canonici. Il MC non può fare nulla, salvo convincere il DdL a fare ricorso contro il giudizio da lui stesso emesso(paradosso). Trascorsi 30 gg l'unica possibilità è rivolgersi ad un Ente esterno (ASL. SOML..) cui il DdL chiede una valutazione. Il fatto che l'Ente sia esterno e pubblico, a mio avviso, ha lo scopo di contrastare eventuali azioni pretestuose da parte del DdL nei confronti del lavoratore. Quale giudizio prevale? a buon senso quello dell'Ente esterno, se non altro per il fatto che sono state prese in considerazioni situazioni non esistenti al momento della visita del MC. Secondariamente perchè il giudizio è emesso da un Ente non dipendente dal DdL. La situazione credo abbia notevoli analogie con quanto avviene in caso di ricorso all' OdV nei primi trenta giorni. Il problema, semmai, è che molto spesso (almeno nella mia esperienza) i giudizi ex art 5 finiscono per essere idoneità generiche e non alla mansione specifica. Quindi sono spesso di impiccio più che di utilità.
Sul ricorso. In generale credo che le vie siano le stesse di quelle utilizzabili per il ricorso contro il giudizio dell' OdV cui sene aggiunge un'altra: il lavoratore può sempre chiedere la visita al MC.
Un'ultima notazione spesso si tende a sanitarizzare problemi che sono disciplinari e comportamentali. Il DdL scarica sul MC i problemi perchè non vuole esporsi in prima persona con provvedimenti che vietano lo svolgimento di determinate attività o prevedono comunque sanzioni.

faggiano.danilo

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  • Re: QUESITO
  • (14/09/2022 07:26)

Come già accennato, l'art. 5 della L. 300/70 è finalizzato alla idoneità generica. In raltà, mi sento di aggiungere, non si riduce ad essa, ma è proprio fatta a posta. Poi viene la mansione specifica che conosciamo.
E' una via legittima e pertanto da non demonizzare.

Il rifiuto da parte della clinica del lavoro (che immagino volesi dire ASL) dicendo che l'art. 5 vale solo per chi non è soggetto a sorveglianza sanitaria è semplicemente illegale. Non vi è alcun margine discezionale espresso dalla legge. Alla richiesta di visita, loro devono rispondere erogando la prestazione, il DdL la paga e via che si va.

In una realtà come è diventata la sicurezza nei luoghi di lavoro, in cui il DdL fa da messa a terra per tutti i problemi possibili e immaginabili e il lavoratore "ha sempre ragione", credo che il DdL farebbe in questo caso benissimo a pararsi un po' la schiena mandando a visita il lavoratore. Così dimostrerebbe di aver fatto di tutto per poter tutelare la salute del lavoratore.
Al contrario, in caso di infortuni/malattie, si andrebbe a cercare proprio il DdL per ricordargli che è un cattivone sfruttatore.

A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!

ipernic

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  • Re: QUESITO
  • (14/09/2022 07:30)

Cari colleghi, il problema nasce dal fatto che, anche se si chiamano con lo stesso nome ("giudizio di idoneità") sono due cose diverse. Il primo, che ci è familiare, è il giudizio di idoneità espresso dal medico competente, con riferimento ai rischi professionali specifici valutati nel DVR e per i quali la legge prevede la sorveglianza sanitaria. Il secondo è il giudizio medico-legale di capacità lavorativa, indipendente dalla valutazione del rischio, che è vietato al medico competente in base alla Legge 300/70 e, secondo l'art.5, può essere espresso da una commissione medico-legale.
Quindi, il MC esprime un giudizio in risposta al D.Lgs 81/08 che gli chiede sostanzialmente di trovare i segni precoci di una patologia che il lavoro sta causando sul lavoratore. Nel caso specifico, il medico deve porsi i quesiti: nella patologia neurologica, c'è una concausa professionale? il fatto di lavorare può aggravare la patologia?
La Commissione medico-legale esprime un giudizio ex art.5 L.300/70 rispondendo al quesito: questa persona, con questa patologia neurologica, può fare il lavoro per cui è pagato?
Non c'è un giudizio superiore all'altro, sono due cose diverse.
La questione è stata esaurientemente trattata dal Gruppo La.R.A. (Lavoratori Rischiosi per gli Altri), una associazione attiva dal 2000 e che ha la finalità di tutelare la salute dei lavoratori e quella dei terzi, sena pregiudizio per i diritti dei lavoratori. Si veda il Documento di Consenso: Idoneità al lavoro e salute pubblica nei lavoratori ospedalieri. La Medicina del Lavoro, 2001, 92: 295-306 (Magnavita N. et al.)

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  • Re: QUESITO
  • (14/09/2022 08:05)

A suo tempo ho avuto anche io occasione di ricorrere all'aiuto di UOOML lombarde e l'approccio mi e' sempre sembrato condiviso incluso l'aspetto in cui si rimanda o meno alle possibilità di attivare quanto previsto dall'81 e quando dall'art.5. In alcuni casi (vedi alcol) la stessa Regione infatti invoca l'art.5 laddove ritiene non si possa ricorrere all'81.
In questo caso mi sentirei poi di chiedere: il MC ha parlato con il lavoratore? Se sussiste un problema nuovo in un lavoratore che a giudizio del DL può creare problemi con lo svolgimento dell'attuale mansione perche' non individua una mansione prudenzialmente alternativa configurando così un "cambio mansione": in questo modo nel rispetto della norma riattiva la possibilità di intervento del MC che bene conosce il caso (sicuramente meglio di una struttura terza) e nel contempo mette in atto un processo a tutela della salute e sicurezza del lavoratore.

mantello

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  • Re: QUESITO
  • (14/09/2022 16:47)

Se il cambio mansione è motivato solo dalla volontà di costringere il lavoratore a sottoporsi al giudizio del MC non mi pare il massimo della correttezza. Se poi i sospetti del DdL si rivelano immotivati che fa? ricambia la mansione? Oltretutto il cambio mansione (ammesso che esista mansione alternativa) può avere conseguenze sulla posizione e carriera lavorativa. Con tutte le limitazioni sottolineate da altri e da me credo che l'art 5 sia ancora la strada meno scorretta e problematicca

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