Altro caso particolare
Una lavoratrice a causa della sua grave obesita' h.160 Kg. 170 non e' riuscita ad effettuare la prova di evacuazione che viene svolta annualmente nell'azienda
In caso di incendio vero sarebbe morta nello stabile
L'azienda mi chiede se cio' e' causa di non idoneita'
Guido
Al ume di naso se riesce ad arrivare sul posto di lavoro dovrebbe anche riuscire ad allontanarsi. Sbaglio se ipotizzo che il problema è la praticabilità delle vie di fuga? (basterebbe forse la presenza di qualche piano di scale)
gab1958 il 02/12/2022 10:32 ha scritto:
Altro caso particolare
Una lavoratrice a causa della sua grave obesita' h.160 Kg. 170 non e' riuscita ad effettuare la prova di evacuazione che viene svolta annualmente nell'azienda
In caso di incendio vero sarebbe morta nello stabile
L'azienda mi chiede se cio' e' causa di non idoneita'
Guido
Se ondo me non c'entra nulla il giudizio di idoneità (non è un rischio specifico normato per cui sussita la SS).
All'opposto l'esito della prova deve sollecitare il DdL a modificare proceduralmente il piano di evacuazione,investendo per esempio gli addetti all'emergenza di verificare la possibilità ed ausiliare l'evacuazione dei soggetti limitati negli spostamenti (altrimenti nessun soggetto in sedia a rotelle potrebbe lavorare in un ufficio, se no al piano terra!).
Si tratta solo di un problema di deambulazione. La dipendente cammina e per fare 10 metri ci impiega un paio di minuti tra l'altro con un rifiuto totale delle sue problematiche di salute. Alla visita ha "mancato" la sedia ed e' caduta per terra. Mi sono immediatamente offerto di aiutarla a rialzarsi ma non ha voluto e per rimettersi in piedi ha impiegato un po' piu' di 5 minuti !
Sto pensando alle prove di evacuazione che sono sono richieste a tutto il personale che lavora sulle piattaforme offshore:chi supera, mi pare un IMC di 36 non viene considerato idoneo. Nel caso specifico, se la prova è prevista dal piano di sicurezza e la lavoratrice non è in grado di superarla, non vedo alternative al giudizio di non idoneità.
Potrà sempre fare ricorso.
Avete mai sentito parlare dell' accomodamento ragionevole?e della legge 68/99?
La sollecitazione circa l'accomodamento ragionevole è certamente rilevante; rimane da vedere se sia anche pertinente, ossia applicabile al caso specifico. Sarebbe teoricamente consigliabile che il posto di lavoro della Signora fosse in stretta prossimità di una uscita di emergenza. Si tratta però di valutare se questa opzione, o altre equivalenti per risultato, siano ragionevolmente realizzabili. Se però risultasse impossibile garantire un'evacuazione in tempi congrui (ed in presenza di una necessità di evacuazione non puramente ipotetica) ritengo pericoloso ricorrere al concetto di accomodamento ragionevole. Le conseguenze di una mancata/ritardata evacuazione potrebbero non essere ragionevolmente accettabili
Sarebbe interessante avere qualche notizia in più sulla mansione della lavoratrice e saperne di più sul contesto in cui tale mansione viene svolta e quindi sul perchè tale prova di evacuazione debba essere svolta. Quello che appare chiaro sin dall'inizio è che, visti i dati forniti: altezza 160 cm, peso 170 Kg (IMC 66,4), ci troviamo di fronte ad una lavoratrice con un grave problema di salute, dove l'obesità è solo l'epifenomeno del quadro clinico.
Mi sembra l'ennesimo caso di eterno conflitto art. 18 versus art. 41. Ipotizzo (ma potrei sbagliarmi) che la dipendente faccia un lavoro impiegatizio (non credo possa fare altro). Quindi per quale motivo il MC dovrebbe essere chiamato ad esprimersi nel giudizio di idoneità alla mansione specifica relativamente all'impossibilità di partecipare alla prova di evacuazione? Si tratta di una azienda a rischio incidente rilevante (ex Legge Seveso) con necessità di indossare l'autoprotettore e fuggire di corsa in caso di emergenza? Se non è così mi puzza di solita situazione nella quale il DL vorrebbe sbarazzarsi di un lavoratore e si gioca la consueta carta del MC.
Per chiarire cosa intendevo dire...
“…Per “accomodamento ragionevole” si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongono un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità, in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali…”
ONU 2006
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