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nomina MC nelle scuole

Questo argomento ha avuto 65 risposte ed è stato letto 12225 volte.

Guido Perina

Guido Perina
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  • Re: nomina MC nelle scuole
  • (10/09/2008 21:52)

pipius il 10/09/2008 12:36 ha scritto:


Risposta secca: no. Dipende dal documento di valutazione dei rischi (questo sì obbligatorio)fatto dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08.

Non vorrei sembrare pedante ma mi pare che per quanto riguarda le scuole si applichi ancora il rimpianto D.L. 626/1994 (vedi art. 3 comma 2 del famigerato ed infamissimo D.L. 81/2008), che comunque prevedeva valutazione dei rischi e solo di conseguenza sorveglianza sanitaria.
Strana realtà quella della scuola: ammetto candidamente di non avere mai visto tanti scansafatiche ed assenteisti, quasi tutti rigorosamente invalidi, come tra i collaboratori scolastici; non voglio assolutamente generalizzare (alcuni elementi sono davvero validi) ma la categoria meriterebbe le attenzioni del ministro per la Pubblica Amministrazione.

mc pol

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  • Re: nomina MC nelle scuole
  • (20/02/2010 21:49)

La sorveglianza sanitaria si applica agli insegnanti non solo in relazione al problema dell'alcol dipendenza ex art. 41 del D.Lgs. 81/08, (consideriamo anche che si tratta di una mansione a rischio per la salute e la sicurezza di terzi tanto che il legislatore della Conferenza Permanente Stato-regioni permette eventuali controlli relativi al divieto di assunzione di alcol duarante l'orario di lavoro), ma vi sono anche altri fattori di rischio valutabili come ad es. lo stress vocale (chi ha esperienza al riguardo sà che non è un invenzione) e pensiamo poi alla grossa problematica del burn-out, soprattutto oggi che lo stress lavoro-correlato ha una crescente importanza per il nostro legislatore e non è vero che gli strumenti a disposizione del medico competente da inserire in una eventuale sorveglianza sanitaria non ci sono (esiste una versione italiana adattata agli insegnanti del famoso MBI); per gli insegnanti delle scuole materne poi c'è la movimentazione manuale di bambini, il rischio di posture incongrue, il rischio biologico (varicella e rosolia per le donne in età fertile con la possibilità se non immuni di vaccini efficaci messi a disposizione dal datore di lavoro e la cui somministrazione ex titolo X del D.Lgs. 81/08 è proprio a cura, cioè sotto la supervisione, del medico competente). Per non parlare poi degli insegnanti di sostegno e della probabile movimentazione manuale di carichi nel caso di bambini o studenti portatori di handicap.
Pensiamo per le scuole superiori poi agli insegnanti a contatto con il rischio chimico nei laboratori. Pensiamo agli autisti dei pulmini nelle scuole materne, se dipendenti della scuola stessa, alla normativa sui controlli per l'eventuale uso di sostanze psicotrope o stupefacenti.
Pensiamo anche al contributo che può dare il medico competente alla valutazione dei rischi ex D.Lgs. 151/01 considerato che sono diversi i fattori di rischio a cui la donna insegnante in gravidanza non può essere esposta (rischio biologico, movimentazione manuale di bambini nelle scuole materne ed asili nido tanto per citarne alcuni).
A questo punto, secondo voi la sorveglianza sanitaria, pur essendovi sia rischi normati che non normati è inutile? Secondo me, considerato quanto appena detto no.....e non cadiamo inoltre nell'errore di credere che la sorveglianza sanitaria si attivi automaticamente solo per la presenza di rischi normati e si escluda automaticamente se sono presenti solo i rischi non normati....non è solo il fatto di essere normato o meno che dà la dignità ad un fattore di rischio (in materia di sorveglianza sanitaria) ma l'attenta valutazione che và fatta congiuntamente con il ddl e l'rspp in sede di stesura o di rielaborazione (se è il caso) del DVR!

mc pol

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  • Re: nomina MC nelle scuole
  • (20/02/2010 22:13)

mc pol il 20/02/2010 09:49 ha scritto:
La sorveglianza sanitaria si applica agli insegnanti non solo in relazione al problema dell'alcol dipendenza ex art. 41 del D.Lgs. 81/08, (consideriamo anche che si tratta di una mansione a rischio per la salute e la sicurezza di terzi tanto che il legislatore della Conferenza Permanente Stato-regioni permette eventuali controlli relativi al divieto di assunzione di alcol duarante l'orario di lavoro), ma vi sono anche altri fattori di rischio valutabili come ad es. lo stress vocale (chi ha esperienza al riguardo sà che non è un invenzione) e pensiamo poi alla grossa problematica del burn-out, soprattutto oggi che lo stress lavoro-correlato ha una crescente importanza per il nostro legislatore e non è vero che gli strumenti a disposizione del medico competente da inserire in una eventuale sorveglianza sanitaria non ci sono (esiste una versione italiana adattata agli insegnanti del famoso MBI); per gli insegnanti delle scuole materne poi c'è la movimentazione manuale di bambini, il rischio di posture incongrue, il rischio biologico (varicella e rosolia per le donne in età fertile con la possibilità se non immuni di vaccini efficaci messi a disposizione dal datore di lavoro e la cui somministrazione ex titolo X del D.Lgs. 81/08 è proprio a cura, cioè sotto la supervisione, del medico competente). Per non parlare poi degli insegnanti di sostegno e della probabile movimentazione manuale di carichi nel caso di bambini o studenti portatori di handicap.
Pensiamo per le scuole superiori poi agli insegnanti a contatto con il rischio chimico nei laboratori. Pensiamo agli autisti dei pulmini nelle scuole materne, se dipendenti della scuola stessa, alla normativa sui controlli per l'eventuale uso di sostanze psicotrope o stupefacenti.
Pensiamo anche al contributo che può dare il medico competente alla valutazione dei rischi ex D.Lgs. 151/01 considerato che sono diversi i fattori di rischio a cui la donna insegnante in gravidanza non può essere esposta (rischio biologico, movimentazione manuale di bambini nelle scuole materne ed asili nido tanto per citarne alcuni).
A questo punto, secondo voi la sorveglianza sanitaria, pur essendovi sia rischi normati che non normati è inutile? Secondo me, considerato quanto appena detto no.....e non cadiamo inoltre nell'errore di credere che la sorveglianza sanitaria si attivi automaticamente solo per la presenza di rischi normati e si escluda automaticamente se sono presenti solo i rischi non normati....non è solo il fatto di essere normato o meno che dà la dignità ad un fattore di rischio (in materia di sorveglianza sanitaria) ma l'attenta valutazione che và fatta congiuntamente con il ddl e l'rspp in sede di stesura o di rielaborazione (se è il caso) del DVR!

Volevo precisare che il mio intervento precedente naturalmente voleva focalizzarsi solo sulla sorveglianza sanitaria negli insegnanti. Ho però anche accennato ai controlli sugli autisti dei pulmini (normativa sull'uso di stupefacenti...): volendo partire da qui ci sarebbe da fare tutto il discorso rimanente sulla sorveglianza sanitaria per le altre figure presenti nella scuola (amministrativi, assistenti, addetti alle pulizie, cuochi ecc....).

alfrelomba

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  • Re: nomina MC nelle scuole
  • (21/02/2010 02:25)

scusate la mia ignoranza, ma siamo proprio sicuri che il d.lg.vo 81/2008 possa applicarsi anche alle scuole?Art. 3. Campo di applicazione
2. Nei riguardi ..........delle università, degli istituti di istruzione
universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione
artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed
educazione di ogni ordine e grado, .........., le
disposizioni del presente decreto legislativo sono
applicate tenendo conto delle effettive particolari
esigenze connesse al servizio espletato o alle
peculiarità organizzative,...... individuate entro
e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo con decreti
emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri
competenti di concerto con i Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, della salute e per le
riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale nonché, relativamente agli schemi di
decreti di interesse etc. etc.
DOMANDA: SONO STATI EMANATI STI DECRETI? A me risulta non ancora ergo nelle scuole il T.U. non è da applicarsi specie per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria edi relativi giudizi d'idoneità che ne scaturiscono : ATTI MEDICI NON DOVUTI!!!!!ROGNE PENALI E CIVILI !!!!!!
QUALCUNO DICE: CI RIFACCIAMO ALLA 626,ma la 626 non è stata abolita???
MAY DAY MAY DAY SOS SOS PLEASE URGE VOSTRO ILLUMINATO PARERE

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  • Re: nomina MC nelle scuole
  • (21/02/2010 09:05)

Ma poi c'è il comma 3! In particolare, l'ultima frase.

alfrelomba

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  • Re: nomina MC nelle scuole
  • (21/02/2010 11:28)

francosic il 21/02/2010 09:05 ha scritto:
Ma poi c'è il comma 3! In particolare, l'ultima frase.

E cioè : "Nei riguardi delle Forze Armate e di Polizia e dei servizi di protezione civile, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle attribuzioni loro proprie, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica."
Ma, e sarà mia ignoranza, non ho notizia del"decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica"
Se c'è, ed io lo ignoro, please fatemelo sapere. Grazie

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alfrelomba

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  • Re: nomina MC nelle scuole
  • (21/02/2010 11:39)

alfrelomba il 21/02/2010 11:28 ha scritto:

E cioè 626/1994 art.1 comma 2: "Nei riguardi delle Forze Armate e di Polizia e dei servizi di protezione civile, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle attribuzioni loro proprie, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica."
"nonché le disposizioni di cui al decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 298"
TUTTE QUESTE LEGGI, PARDòN D.LG.VI, RIGUARDANO LA MARINA
Ma, e sarà mia ignoranza, non ho notizia del"decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica" che riguardino le scuole
Se c'è, ed io lo ignoro, please fatemelo sapere. Grazie

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  • Re: nomina MC nelle scuole
  • (21/02/2010 11:47)

in definitiva il T.U. rimanderebbe all'applicazione di norme contenute nell'art. 1 comma 2 del 626/94 che a loro volta però rinviano ad un decreto attuativo che, almeno per le scuole, non s'è ancora visto,o ,forse, io non l'ho visto.

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  • Re: nomina MC nelle scuole
  • (21/02/2010 11:54)

Comma 3:
"Fino alla scadenza ... ; decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto"

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  • Re: nomina MC nelle scuole
  • (21/02/2010 13:51)

francosic il 21/02/2010 11:54 ha scritto:
Comma 3:
"Fino alla scadenza ... ; decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto"

cioè 24 mesi dopo il T.U. ergo allo stato e precedentemente vi è stata una vacatio legis

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