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nomina MC nelle scuole

Questo argomento ha avuto 65 risposte ed è stato letto 12225 volte.

armandomattioli

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  • Re: nomina MC nelle scuole
  • (15/12/2010 14:52)

bernardo il 14/12/2010 08:55 ha scritto:
La Sorveglianza Sanitaria non è un trattamento sanitario obbligatorio, se il lavoratore non vuole fare la visita, nessuno lo può obbligare, ma chiaramente non può essere adibito alla mansione per cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria. E' un po' come per la patente: non è obbligatorio avere la patente, ma se la vuoi devi fare la visita. Tutto qui.

In realtà la violazione dell'art. 20 comma 2 lett. i) dell'81/2008 (I lavoratori devono .... sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente) è sanzionata dall'art. 59 comma 1 lett. a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro.
E quindi la SS è obbligatoria per il lavoratore (certo non gli possono mettere la "camicia di forza" come potrebbe essere nel caso di un TSO per malattia mentale): ciò detto, non mi riesce chiaro come e quando applicare la sanzione.
A volte penso che i detrattori del 81/2008 non abbiano sempre tutti i torti nel sostenerne la difficoltà interpretativa o l'incoerenza.
Saluti.

bernardo

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  • Re: nomina MC nelle scuole
  • (15/12/2010 16:56)

armandomattioli il 15/12/2010 02:52 ha scritto:

In realtà la violazione dell'art. 20 comma 2 lett. i) dell'81/2008 (I lavoratori devono .... sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente) è sanzionata dall'art. 59 comma 1 lett. a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro.
E quindi la SS è obbligatoria per il lavoratore (certo non gli possono mettere la "camicia di forza" come potrebbe essere nel caso di un TSO per malattia mentale): ciò detto, non mi riesce chiaro come e quando applicare la sanzione.
A volte penso che i detrattori del 81/2008 non abbiano sempre tutti i torti nel sostenerne la difficoltà interpretativa o l'incoerenza.
Saluti.

E' una è sanzione inapplicabile, e in fatti non mi risulta sia mai stata applicata, mentre mi risulta siano state applicate sanzioni ai datori di lavoro per aver adibito lavoratori a mansioni a rischio senza il prescritto giudizio di idoneità. Per applicare la sanzione occorrerebbe dimostrate che il datore di lavoro ha inviato il lavoratore alla visita, ma questo non ci è andato: ma a questo punto mancherebbe comunque il giudizio, e quindi il lavoratore non dovrebbe più essere adibito alla mansione, visto che il giudizio è trasmesso in copia al datore di lavoro. Bah.

sportgooffy

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  • Re: nomina MC nelle scuole
  • (15/12/2010 17:37)

armandomattioli il 13/12/2010 11:47 ha scritto:
Il problema si ha raramente, ma è grande come una casa, qualora da un giudizio di inidoneità scaturisca il licenziamento di un lavoratore, che o non era stato informato del fatto che la SS non rientrava nei casi del comma 1)lett.a) (in questo caso possono essere dolori) o che, informato della possibilità del comma 1 lett, b dell'art 41, aveva espresso la volontà di non sottoporsi a SS.
Non so se avete presente il caso Englaro: nemmeno il parlamento/governo ha potuto imporre un trattamento salvavita ad un cittadino contro la sua volontà e un DdL/MC possono imporre un accertamento sanitario molto meno importante ad un lavoratore?
Il paradosso è evidente!...

Illuminante ogni tanto gettare un occhio sull'area del forum riservate alle richieste dei lavoratori...

salve sono un metalmeccanico,
finalmente avevo trovato lavoro..ho fatto la visita medica preventiva l'assunzione con gli esami ematochimici..risultato?
mi hanno dato l'idoneità con limitazione non posso: saldare-guidare automezzi aziendali non lavori in quota...praticamente per un fabbro non posso lavorare!!! solo perch ho le gammagt raddoppiate..tutti gli altri valori sono ok..ma prima di dare una sentenza che mi è costato il posto non dovrebbero essere certi questi medici??? perchè non mi hanno chiesto se avevo preso farmaci il giorno prima? se ero a digiuno? possono farlo per un solo valore sballato che poi da solo non è indicativo di nessuna patologia? e poi che c'entra non poter guiidare e saldare con quel valore??? aiutatemi vi prego..voglio la verità!!! grazie a tutti

bernardo

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  • Re: nomina MC nelle scuole
  • (15/12/2010 21:08)

sportgooffy il 15/12/2010 05:37 ha scritto:


Illuminante ogni tanto gettare un occhio sull'area del forum riservate alle richieste dei lavoratori...

salve sono un metalmeccanico,
finalmente avevo trovato lavoro..ho fatto la visita medica preventiva l'assunzione con gli esami ematochimici..risultato?
mi hanno dato l'idoneità con limitazione non posso: saldare-guidare automezzi aziendali non lavori in quota...praticamente per un fabbro non posso lavorare!!! solo perch ho le gammagt raddoppiate..tutti gli altri valori sono ok..ma prima di dare una sentenza che mi è costato il posto non dovrebbero essere certi questi medici??? perchè non mi hanno chiesto se avevo preso farmaci il giorno prima? se ero a digiuno? possono farlo per un solo valore sballato che poi da solo non è indicativo di nessuna patologia? e poi che c'entra non poter guiidare e saldare con quel valore??? aiutatemi vi prego..voglio la verità!!! grazie a tutti

Premesso che è difficile valutare un caso senza avere in mano tutte le notizie utili, ci sarebbe da capire:

a) per quale mansione è stata fatta la visita? (preassuntiva?)
b) perchè per un autista sono stati fatti esami ematochimici? In base a quale protocollo e per quale rischio? Che io sappia per gli autisti di mezzi ( e non di tutti) si fa solo il drug test!
c) perchè per un saldatore (cosa salda? ferro, acciaio altro?) si fanno esami ematochimici?

Ma, ripeto, bisognerebbe avere tutte le notizie.

armandomattioli

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  • Re: nomina MC nelle scuole
  • (16/12/2010 09:22)

sportgooffy il 15/12/2010 05:37 ha scritto:

Illuminante ogni tanto gettare un occhio sull'area del forum riservate alle richieste dei lavoratori...

salve sono un metalmeccanico,
finalmente avevo trovato lavoro..ho fatto la visita medica preventiva l'assunzione con gli esami ematochimici..risultato?
mi hanno dato l'idoneità con limitazione non posso: saldare-guidare automezzi aziendali non lavori in quota...praticamente per un fabbro non posso lavorare!!! solo perch ho le gammagt raddoppiate..tutti gli altri valori sono ok..ma prima di dare una sentenza che mi è costato il posto non dovrebbero essere certi questi medici??? perchè non mi hanno chiesto se avevo preso farmaci il giorno prima? se ero a digiuno? possono farlo per un solo valore sballato che poi da solo non è indicativo di nessuna patologia? e poi che c'entra non poter guiidare e saldare con quel valore??? aiutatemi vi prego..voglio la verità!!! grazie a tutti

Intanto il lavoratore avrebbe dovuto essere informato dal Medico Competente sul significato degli esami e degli accertamenti cui è stato sottoposto e sulla possibilità di fare ricorso alla ASL entro 30 giorni dal giudizio di idoneità.
Il medico gli avrebbe anche dovuto spiegare che alcuni accertamenti sono obbligatori per particolari rischi (la maggior parte), per gli altri si possono fare solo su richiesta del lavoratore, altrimenti sono vietati ai sensi dell'art. 5 dello statuto dei lavoratori (L.300/1970). Per il rischio di cadute dall'alto, ad es., non sono previsti accertamenti e senza una specifica richiesta del lavoratore il suo stato di salute per tale rischio non si sarebbe potuto valutare.
Se è ancora in tempo, può fare ricorso alla ASL, che potrebbe annullare il giudizio perchè relativo ad un accertamento sanitario vietato; in alternativa, fatta salva la necessità di avere maggiori informazioni, potrebbero esserci margini per ricorrere al giudice del lavoro.

armandomattioli

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  • Re: nomina MC nelle scuole
  • (16/12/2010 15:57)

Il caso saldatore con gamma GT elevate licenziato è eclatante.Forse, è importante richiamare alcune norme che fissano principi fondamentali, alla cui luce interpretare i vari articoli, lettere, commi, numeri specifici dell'81/2008 che trattano di SS e accertamenti sanitari.
Altrimenti ci si può facilmente smarrire e provocare danni, come probabilmente è accaduto al collega di questo caso.

Art. 32 della Costituzione: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività…. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.

Art. 33 L. 833/1978: ”(Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori). - Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.”

Art. 5 della L. 300/1970: “Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente”.

Gli art. 24, 25 e 32 del codice di deontologia medica del 2006 prevedono che il rapporto medico-paziente si basi sul consenso informato, sulla libera scelta del medico e sulla reciproca fiducia.

Il consenso informato trova una base negli artt. 2 e 13 della Costituzione, che tutelano l’identità e dignità della persona umana e l’inviolabilità della libertà personale, nella quale “è postulata la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo” (Corte Costituzionale n. 471 del 1990).

La sentenza della Corte di Cassazione n. 21748 del 16 ottobre 2007, assolutamente importante, dice: ”senza il consenso informato l’intervento del medico è sicuramente illecito, anche quando è nell’interesse del paziente; la pratica del consenso libero e informato rappresenta una forma di rispetto per la libertà dell’individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi”.

La L. 833/78 all’art. 1, recita «La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana» ed all’art. 33 stabilisce il carattere di norma volontario degli accertamenti e dei trattamenti sanitari. “Essi possono divenire obbligatori nei soli casi espressamente previsti dalla legge, sempre che il provvedimento che li impone sia volto ad impedire che la salute del singolo possa arrecare danno alla salute degli altri (Corte Costituzionale n. 258 del 1994 e n. 118 del 1996)”.

Dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, adottata a Nizza il 7 dicembre 2000, si evince come il consenso libero e informato del paziente all’atto medico vada considerato non soltanto sotto il profilo della liceità del trattamento, ma prima di tutto come un vero e proprio diritto fondamentale del cittadino europeo, afferente al più generale diritto all’integrità della persona (Capo I, Dignità - art. 3, Diritto all’integrità della persona).

“Benché sia stato talora prospettato un obbligo per l’individuo di attivarsi a vantaggio della propria salute o un divieto di rifiutare trattamenti o di omettere comportamenti ritenuti vantaggiosi o addirittura necessari per il mantenimento o il ristabilimento di essa, il Collegio ritiene che la salute dell’individuo non possa essere oggetto di imposizione autoritativo-coattiva. (Corte Cassazione, sentenza n. 21748/2007)”.

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