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lavori in altezza

Questo argomento ha avuto 24 risposte ed è stato letto 10697 volte.

pirondini

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  • Re: lavori in altezza
  • (21/02/2010 14:41)

torretta il 19/02/2010 04:29 ha scritto:
Non ricordo se l'argomento è già stato trattato e per questo chiedo: il solo rischio "lavoro in altezza", come tale, richiede di per sè la sorveglianza sanitaria e, se sì, quali sono i riferimenti normativi che prevedono tale sorveglianza ?
Sottolineo che in genere il lavoro in altezza è associato ad altri rischi ma, se fosse esclusivo, la sorveglianza è o non è prevista ?
E perchè ?
Ringrazio per la collaborazione.

LAVORO IN ALTEZZA?:VISITA MEDICA DI IDONEITA' PREVENTIVA ALLA MANSIONE.
SE POI ACCADONO EVENTI TIPO ASSENZA DAL LAVORO PER MALATTIA SUPERIORE AI 60 GIORNI, RICHIESTA DI VISITA DA PARTE DEL LAVORATORE O ALTRE SEGNALAZIONI SI PROCEDE ALLA VERIFICA DELLA PERSISTENZA DELL'IDONEITA'.
QUINDI,SECONDO ME, NO SORVEGLIANZA SANITARIA COSI' COME CONCEPITA DALLA LEGGE E TUTTE LE RELATIVE IMPLICAZIONI.
ANCHE SE PUO' APPARIRE BANALE RICORDARLO, CIASCUNO DI NOI MC, SI MUOVE ALL'INTERNO DELLE AZIENDE E DEGLI AMBIENTI DI LAVORO CON QUEL BUONSENSO E SOPRATTUTTO QUELLA COMPETENZA CHE E' L'ARTICOLO 1 DEL NOSTRO AGIRE.

mc pol

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205
  • Re: lavori in altezza
  • (21/02/2010 20:29)

TCam mi ha preceduto ed ha risposto esattamente (anzi meglio) di come avrei risposto io. Condivido appieno e però vorrei aggiungere ancora qualcosa.
Innanzitutto mi sembra che il mio ragionamento non fosse solo fatto "da medico" in scienza e coscienza e cioè finalizzato all'effettivo miglioramento della tutela della salute e della sicurezza di quel lavoratore esposto al rischio di "lavoro in altezza" ma fosse accompagnato anche da riferimenti normativi e da un iter logico giuridico.
A tal proposito, sottolineo ancora che neanche il rischio normato (normato ovviamente con un esplicito riferimento alla sorveglianza sanitaria) giustifica di per sè,automaticamente,l'attuazione della medesima. Infatti quello che conta ed anzi è fondamentale, lo era per il 626 ed ancora lo è oggi secondo l'81, è la valutazione dei rischi: certo se il ddl dimostra che le misure di prevenzione primaria ad es. i sistemi anticaduta bastano ed avanzano, io sono il primo a dire che la sorveglianza sanitaria per quel rischio è inutile, ma questo, si badi bene, non deve servire nè a strumentalizzazioni nell'azienda x da parte del datore di lavoro di turno che vuole tagliare i costi nè del sindacalista che pensa cosi di fare il suo dovere proteggendo il lavoratore da una "indebita visita medica".
In un azienda edile infatti deve comunque venire a qualcuno il dubbio, a fronte di preoccupanti e palesi statistiche inail che sono sotto gli occhi di tutti, che qualcosa nelle misure di prevenzione primarie forse non funziona.
Ed in particolare(ma lo dico solo in aggiunta ad un ragionamento comunque ben più complesso ed argomentato che non voglio adesso troppo semplificare per il rischio di svilirlo) le misure di prevenzione primaria devono essere sufficienti ad abbattere o eliminare quasi del tutto un rischio specifico per la salute e la sicurezza... non solo sulla carta ma anche nel concreto perchè altrimenti quando succede quello che ogni giorno succede ed è sotto gli occhi di tutti (l'edile che cade da un ponteggio) vai poi a dimostrare al giudice che il lavoratore era caduto solo perchè non aveva ben utilizzato i suoi DPI e non era piuttosto affetto da...(epilessia, labirintite acuta ecc.....).
E comunque il datore di lavoro quel dubbio non avrà mai la possibilità di scioglierlo perchè non avrà mai fatto sottoporre il suo dipendente a visita medica.
Avrà certamente poco da rispondere a quel giudice, se non arrampicandosi su una norma particolare che non prevede la sorveglianza per il rischio di lavoro in altezza che però guarda caso non collima con il principio generale (mi riferisco all'art. 2087 codice civile ad es.).
La situazione, infine, si potrebbe aggravare ancora qualora quel lavoratore, visitato e fatto idoneo per altri rischi dal medico competente, non venisse dal medesimo sottoposto a giudizio di idoneità anche per quel fattore di rischio.
In quel caso a rispondere al giudice (e sappiamo bene che ancora il vuoto tra la norma e la sua applicazione non è stato del tutto colmato)... non sarebbe solo il datore di lavoro ma anche il suo medico competente....
E quel medico competente cosa potrebbe rispondere? Io al posto di quel medico competente ovviamente potrei solo dire cose del genere "No, guardi signor giudice sà siccome a pag. x non c'era scritto che...io perchè nel DVR non si evinceva e allora... no perchè l'RLS mi fece avere una lettera che in base allo Statuto dei lavoratori ecc..bla bla bla..."
Mi dispiace ma la "salute e la vita" del lavoratore sono diritti "del lavoratore" ben più importanti! E se esiste anche solo "una freccia in più" a disposizione del datore di lavoro e cioè la sorveglianza sanitaria (ovviamente specifica, efficace che risponda ai criteri etici scientifici ecc....bla bla bla), io ho non dubbi: preferisco utilizzarla. Non violo lo Statuto dei lavoratori perchè quello Statuto tutela la dignità dei lavoratori. Io penso che se lo stesso lavoratore capisse il motivo della visita sarebbe sicuramente il primo a sentirsi tutelato e rispettato nella "dignità" ma di uomo prima ancora che di di lavoratore.

serenix

serenix
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217
  • Presenza di rischi normati sotto il livello d'azione, non normati e sorveglianza sanitaria
  • (14/03/2010 16:20)

L'argomento è più complesso di quanto si possa immaginare sia per le ripercussioni pratiche in tema si sorveglianza sanitaria (a rigore potrebbe essere esclusa per molti lavoratori, compresi ad es. gli edili che per mmc, HAV, WBV, rumore sono nei DVR sempre sotto il livello d'azione, per rischio chimico sono nell'irrilevante...presenza di lavoro in altezza, infortunistici, esposizione a microclima potenzialmente sfavorevole, potenziale tetano....) li devo visitare o no? Per buon senso ed in linea con la visione più prevenzionistica SI, a rigore di norma forse NO. Gli stessi organi di vigilanza sono di parere contrastante. Io ad es. gli edili li visito comunque, giustificando nel protocollo la valenza preventiva, la variabilità di situazioni potenzialmente nocive e pericolose. poi li visito perchè me lo chiedono, senza idoneità non possono lavorare. Però il tema è meritevole di approfondimento e di chiarezza. Sempre più il ruolo del MC si sposta verso quello di consulente aziendale, formatore e con ruolo preventivo estensivo al di là dello stretto legislativo, ma è anche vero che gli obblighi legislativi non possono essere un'opinione. Il dubbio permane.

francosic

francosic
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  • Re: lavori in altezza
  • (15/03/2010 09:42)

Dice Tcam: "Le macchine utensili: se le direttive macchine sono rispettate e le macchine sono ad esse aggiornate, non vi dovrebbero essere problemi. Altrimenti vanno visitate le macchine". E' vero; ed il lavoro in quota deve essere trattato nello stesso modo: il lavoratore NON DEVE POTER CADERE, se no va modificato (visitato) il posto di lavoro.
Ricordo poi, per quanto riguarda il BLS, che l'art. 111 dell'81 prescrive che "Il sistema di accesso adottato deve
consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente" ; norma peraltro ribadita ad esempio nell'allegato IV dello stesso 81 che al punto 3 dice: "I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di
comunicazione sicuro. Deve essere ASSICURATA la loro evacuazione in caso di pericolo".
Venendo a Serenix: credo proprio che se il rischio chimico è irrilevante, i lavoratori NON debbono essere sottoposti a ss.
Poi, ed è quello che suggerisco ai ddl, si può sempre effettuarla come benefit (cui, chi non vuole, può non sottoporsi).

doc.

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  • Re: lavori in altezza
  • (15/03/2010 10:52)

Quella dei rischi non normati credo che sia una delle problematiche più importanti degli ultimi tempi, naturalmente per la nostra disciplina, ed e quella che ad alcuni, ad esempio me, pone degli interrogativi che francamente restano insoluti.

Se scorriamo rapidamente l'81/08 in materia vediamo che:

l'art. 15, comma 1, lettera a) prevede che venga effettuata la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;

per cui se azione di tutela deve esserci e deve essere vera tutela, dovrebbe essere prevista la possibilità, previo parere del MC che partecipa alla valutazione dei rischi, di prevedere nel piano sanitario un protocollo di sorveglianza per quei rischi ritenuti importanti per la salute e la sicurezza del lavoratore;

l'art. 18, comma 1, lettera c) prevede che il datore di lavoro nell'affidare i compiti ai lavoratori deve tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

ora sarebbe interessante che qualcuno spieghi come fa il DL ad affidare gli incarichi con queste modalità, se nulla sa sulla salute dei lavoratori, perchè la valutazione dei rischi non ha evidenziato, in base alle disposizioni vigenti, l'obbligo di SS e quindi anche di visita preventiva;

l'art. 25, comma 1, lettera a) dice che il MC collabora alla valutazione dei rischi, mentre la lettera b) dice che lo stesso MC programma la SS in funzione dei rischi specifici;

e qui sembrerebbe percorso logico che il MC, partecipando alla valutazione dei rischi, elabori in scienza e coscienza un piano sanitario che tenga conto dei rischi riscontrati, il tutto a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

ma tutto quanto detto viene abbondantemente e, credo definitivamente, contraddetto dall'art. 41, comma 1, lettera a): la SS è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente, nonchè dalle indicazioni della Commissione consultiva.

Nel caso specifico del lavoro in quota, come ha fatto giustamente notare tcam, come fa il DL ha sapere se il lavoratore soffre di epilessia, labirintite ecc.? ma, aggiungo io, aritmie gravi, ipertensione grave, angina instabile e molte altre patologie che potrebbero aggiungere altri collegHI?

Un' ultima cosa aggiungo riguardo al parere sanitario per il rinnovo delle patenti di guida. Attualmente l'obbligo di segnalazione di patologie alla motorizzazione civile, da parte del medico di famiglia, o di altri medici, ancora non sussiste, anche se c'è, credo sepolto in qualche commissione parlamentare, un disegno di legge che ne prevede l'istituzione formale.

Argeo Maviglia

francosic

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  • Re: lavori in altezza
  • (15/03/2010 11:58)

Suppongo (non sono medico) che di epilessia, labirintite ecc. possa soffrire anche l'usciere della mia Regione che quindi rischia di cadere dalla sedia e sbattere la capoccia. Gli fareste per questo la ss?

doc.

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  • Re: lavori in altezza
  • (15/03/2010 12:08)

francosic il 15/03/2010 11:58 ha scritto:
Suppongo (non sono medico) che di epilessia, labirintite ecc. possa soffrire anche l'usciere della mia Regione che quindi rischia di cadere dalla sedia e sbattere la capoccia. Gli fareste per questo la ss?

Contributo interessante!

Argeo Maviglia

francosic

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185
  • Re: lavori in altezza
  • (15/03/2010 14:30)

Da leggere, evidentemente, assieme al precedente.
Insomma: chi lavora in quota deve avere le stesse garanzie di sicurezza di chi sta seduto ad una scrivania. Indipendentemente da qualsiasi sua patologia.

annuscor

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Medico Competente
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199
  • Re: lavori in altezza
  • (15/03/2010 16:12)

E’ il solito vecchio problema: la ricerca scientifica evidenzia un rischio serio per la salute (o per la sicurezza) e per il quale la sorveglianza sanitaria sarebbe indicata ma la Legge non lo prevede esplicitamente (es. lo stress oltre che i lavori in altezza). Che fa il Medico Competente? Non mi sembra che il formalismo giuridico sia la strada da percorrere tanto dal punto di vista preventivo che medico legale. Io, in questi casi, specifico che la sorveglianza sanitaria non è obbligatoria ma consigliata (e ne giustifico i motivi nel Documento del Medico Competente contenente anche il Piano sanitario). Tanto i lavoratori che il datore di lavoro, se vogliono possono rifiutarsi, ma si assumono la loro responsabilità. Il dovere del MC è quello di proporre le misure, l’attuazione spetta ad altri. Non ho mai ricevuto contestazioni su tale modo di procedere e ciò mi convince della bontà di questa procedura. Se non avessi optato per tale procedura non avrei potuto “partecipare” ad es. alla valutazione del rischio stress perché non avrei avuto alcun dato su cui basare le mie valutazioni. E gli esempi sono tantissimi….

alessandrociberti

alessandrociberti
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194
  • Re: lavori in altezza
  • (16/03/2010 08:21)

Il lavoro in altezza è normato: il provvedimento del 16 marzo 2006 nell'allegato che indivisua le mansioni a rischi al punto "10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attivita' in quota, oltre i due metri di altezza;" e di conseguenza il rischio è normato e richiamato dall'art41 del test unico comma 4 "Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e
biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed
alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter)
35
sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di
sostanze psicotrope e stupefacenti."
Quindi per il lavoro in altezza siamo obbligati alla sorveglianza sanitaria.

Buon lavoro

Dopo l’istante magico in cui i miei occhi si sono aperti nel mare,
non mi è stato più possibile vedere, pensare, vivere come prima.
(Jacques-Yves Cousteau)

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