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lavori in altezza

Questo argomento ha avuto 24 risposte ed è stato letto 10697 volte.

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  • Re: lavori in altezza
  • (16/03/2010 08:48)

alessandrociberti il 16/03/2010 08:21 ha scritto:
Il lavoro in altezza è normato: il provvedimento del 16 marzo 2006 nell'allegato che indivisua le mansioni a rischi al punto "10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attivita' in quota, oltre i due metri di altezza;" e di conseguenza il rischio è normato e richiamato dall'art41 del test unico comma 4 "Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e
biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed
alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter)
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sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di
sostanze psicotrope e stupefacenti."
Quindi per il lavoro in altezza siamo obbligati alla sorveglianza sanitaria.

Buon lavoro

Il provvedimento che citi è questo:

Provvedimento 16 marzo 2006


Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Tranto e Bolzano. Intesa in materia di individuazione delle attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.(Repertorio atti n. 2540).

http://www.ambientediritto.it/Leg...zzalavoro/2006/prov_16mar2006.htm

e non mi sembra faccia riferimento alla sorveglianza sanitaria in senso lato, ma esclusivamnte al divieto di assunzione dell'alcol e quindi agli eventuali accertamenti legati al consumo dell'alcol.

In realtà il lavoro in quta è normato dal Capo II del D.Lgs. 81/08, nel quale della sorveglianza sanitaria non si fa neanche cenno.

Argeo Maviglia

doc.

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  • Re: lavori in altezza
  • (16/03/2010 08:51)

annuscor il 15/03/2010 04:12 ha scritto:
E’ il solito vecchio problema: la ricerca scientifica evidenzia un rischio serio per la salute (o per la sicurezza) e per il quale la sorveglianza sanitaria sarebbe indicata ma la Legge non lo prevede esplicitamente (es. lo stress oltre che i lavori in altezza). Che fa il Medico Competente? Non mi sembra che il formalismo giuridico sia la strada da percorrere tanto dal punto di vista preventivo che medico legale. Io, in questi casi, specifico che la sorveglianza sanitaria non è obbligatoria ma consigliata (e ne giustifico i motivi nel Documento del Medico Competente contenente anche il Piano sanitario). Tanto i lavoratori che il datore di lavoro, se vogliono possono rifiutarsi, ma si assumono la loro responsabilità. Il dovere del MC è quello di proporre le misure, l’attuazione spetta ad altri. Non ho mai ricevuto contestazioni su tale modo di procedere e ciò mi convince della bontà di questa procedura. Se non avessi optato per tale procedura non avrei potuto “partecipare” ad es. alla valutazione del rischio stress perché non avrei avuto alcun dato su cui basare le mie valutazioni. E gli esempi sono tantissimi….

In linea di principio si può anche essere d'acordo, peccato però che molti OV del formalismo giuridico facciano largamente uso.

Argeo Maviglia

alessandrociberti

alessandrociberti
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  • Re: lavori in altezza
  • (16/03/2010 14:26)

doc. il 16/03/2010 08:48 ha scritto:


Il provvedimento che citi è questo:

Provvedimento 16 marzo 2006


Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Tranto e Bolzano. Intesa in materia di individuazione delle attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.(Repertorio atti n. 2540).

http://www.ambientediritto.it/Leg...zzalavoro/2006/prov_16mar2006.htm

e non mi sembra faccia riferimento alla sorveglianza sanitaria in senso lato, ma esclusivamnte al divieto di assunzione dell'alcol e quindi agli eventuali accertamenti legati al consumo dell'alcol.

In realtà il lavoro in quta è normato dal Capo II del D.Lgs. 81/08, nel quale della sorveglianza sanitaria non si fa neanche cenno.

Infatti è il dlgs81 che vi fa riferimento quando dice che si deve nella sorveglianza sanitaria orientare le visite all'esclusione della alcoldipendenza e della tossicodipendenza. Sull'alcool dipendenza dovevano uscire le linee guida a dicembre assiema a quelle dell'allegato 3B, anche se non sono uscite comunque il riferimento alla sorveglianza sanitaria per le categorie è esplicito: l'esclusione di alcol dipendenza è atto medico.

Dopo l’istante magico in cui i miei occhi si sono aperti nel mare,
non mi è stato più possibile vedere, pensare, vivere come prima.
(Jacques-Yves Cousteau)

doc.

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  • Re: lavori in altezza
  • (17/03/2010 08:51)

alessandrociberti il 16/03/2010 02:26 ha scritto:



Infatti è il dlgs81 che vi fa riferimento quando dice che si deve nella sorveglianza sanitaria orientare le visite all'esclusione della alcoldipendenza e della tossicodipendenza. Sull'alcool dipendenza dovevano uscire le linee guida a dicembre assiema a quelle dell'allegato 3B, anche se non sono uscite comunque il riferimento alla sorveglianza sanitaria per le categorie è esplicito: l'esclusione di alcol dipendenza è atto medico.

Cero che è atto medico, ma un conto sono gli accertamenti e le attività per l'esclusione dell'alcol dipendenza, un conto è applicare un programma di SS più esteso ed articolato.

Argeo Maviglia

mc pol

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  • Re: lavori in altezza
  • (21/03/2010 17:00)

doc. il 17/03/2010 08:51 ha scritto:


Cero che è atto medico, ma un conto sono gli accertamenti e le attività per l'esclusione dell'alcol dipendenza, un conto è applicare un programma di SS più esteso ed articolato.

Ma "gli accertamenti e le attività per l'esclusione dell'alcoldipendenza" bastano perciò da soli per giustificare l'attivazione della sorveglianza sanitaria...giusto? Inoltre non escluderei a priori il nesso con l'elenco di attività di cui al Provvedimento del 2006 in cui è fatto divieto di somministrazione di alcolici nei luoghi di lavoro (anche quel Provvedimento del 2006 infatti fà parte della "normativa vigente"...)

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